CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 26123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CONCETTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato perchè per un verso replica profili di censura, quanto alla applicabilità alla specie dell'alt 54 cp, coerentemente disattesi dal giudice del merito all'esito di una valutazione logica, puntuale e giuridicamente corretta delle emergenze acquisite e perché, per altro verso, contrasta la misura della pena irrogata malgrado anche sul punto la sentenza gravata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.