CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 20271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2022, accogliendo l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il g.i.p., pur riconoscendo in larga parte la gravità indiziaria dei reati ipotizzati, aveva rigettato le richieste di misura custodiale per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale di Firenze ha disposto la cus,todia in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti, indagati per aver partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e per numerosi reati- fine di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l'indagata [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si lamenta che la posizione dell'indagata era stata illogicamente accomunata a quella di altri esponenti della contestata associazione e che gli elementi addotti nell'ordinanza per sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari non potevano essere a lei riferiti. In particolare: nei suoi confronti la perquisizione domiciliare aveva dato esito negativo ed ella era estranea ai documenti sequestrati al coindagato [OSCURATO:PERSONA] valorizzati nell'ordinanza impugnata; la società con cui ella avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti era stata costituita soltanto nel 2017 (sicché non poteva affermarsi che ella avesse commesso reati sin dal 2013) e non era più attiva (con conseguente insussistenza del pericolo di reiterazione); dal 2019 ella, incensurata, era assunta con regolare contratto di lavoro subordinato; non sussistevano, pertanto, esigenze cautelari connotate da attualità. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla scelta della misura, sproporzionata ed immotivata anche in relazione alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari. 3. Con ulteriore, unitario, atto d'impugnazione, i restanti sette ricorrenti lamentano innanzitutto la totale mancanza di motivazione con riguardo al presupposto della gravità indiziaria, motivazione invece pretesa dal consolidato orientamento interpretativo, laddove il giudice dell'appello cautelare sia adito dal pubblico ministero a fronte del rigetto di una richiesta di misura pur esclusivamente fondato sulla sola ritenuta insussistenza di esigenze cautelari. 3.1. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari. In particolare, l'ordinanza impugnata non si era confrontata con quella assunta dal g.i.p., limitandosi a ritenere che non fosse sufficiente ad escludere il pericolo di reiterazione del reato lo stato d'incensuratezza degli indagati (ciò che anche il g.i.p. aveva affermato), che la data di consumazione degli ultimi reati fiscali di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 coincideva con la presentazione della dichiarazione fiscale (circostanza parimenti affermata dal g.i.p., il quale aveva tuttavia effettuato altro ragionamento per ritenere risalenti le condotte delittuose concretamente commesse), che l'associazione fosse ancora operante (senza tuttavia chiarirne le ragioni, avendo invece il g.i.p. escluso la perdurante operatività per non essere stati commessi ulteriori reati fiscali), che le neo-costituite società ii cui documenti furono rinvenuti nella perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] t erano destinate alla commissione di reati fiscali (ciò che rappresentava una mera congettura). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del cumulativo ricorso proposto dai sette indagati in rubrica indicati è fondato e, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., giova anche alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ed invero, non v'è ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto giusta il quale, nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice (Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205). Ne deriva che qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul presupposto della configurabilità, nel caso sottoposto al suo esame, dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva (Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008; Sez. 1, n. 27792 del 19/04/2006, Badoni e a., Rv. 234422).3. Nel caso di specie, come esattamente si osserva nel motivo di ricorso qui scrutinato, l'ordinanza impugnata ha espressamente limitato il suo esame alle esigenze cautelari, osservando che «non si discute in questa sede della sussistenza della gravità indiziaria che è stata ritenuta dal Gip con riferimento a tutte le imputazioni ad eccezione che per quella di riciclaggio». Vi è assoluta carenza di motivazione, pertanto, sul fondamentale presupposto di applicazione delle misure cautelari indicato nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., ciò che conseguentemente impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, restando assorbiti i motivi proposti da tutti i ricorrenti con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 4. Come si accennava, l'annullamento opera anche per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che pure non ha specificamente dedotto nel suo ricorso il profilo d'illegittimità sopra rilevato (in sede di discussione, il suo difensore si è tuttavia associato alla richiesta sul punto avanzata dalla difesa degli altri ricorrenti). Ed invero, vale il principio giusta il quale l'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. opera anche in materia cautelare, tanto che neppure la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati (Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Iraci, Rv. 280844; Sez. 5, n. 21641 del 24/03/2004, Monteforte, Rv. 229193). Nel caso di specie, essendo mancata la motivazione sulla sussistenza del fondamentale presupposto della gravità indiziaria, ricorre certamente quest'ultima situazione e non è neppure ravvisabile la frammentazione del procedimento, essendo stati proposti - ed unitariamente trattati - distinti ricorsi per cassazione avverso il medesimo provvedimento applicativo di misura adottato dal giudice dell'appello cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai