CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 25385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.276/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( e [OSCURATO:PERSONA] ( ). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRIZZANI GIOVANNI, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 807/2021pubblicata i l 21/06/2021 N.R.G. 1103/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 21.6.2021, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina previdenziale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] vigente in epoca anteriore alle modifiche apportate con delibera approvata con decreto interministeriale del 14.7.2004; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] , nominativamente indicati in epigrafe,hanno resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine digiorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e degli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, anche in combinato disposto con il d.lgs. n. 509/1994, per non avere la Corte di merito rilevato che la previsione dell’art. 10 cit. non costituisce in alcun modo violazione del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, cit.; che, con il secondo motivo, la Cassa lamenta violazione dell’art. 1, l. n. 147/2013, degli artt. 2947 e 2948 c.c., dell’art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, e dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico; che il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass.n. 24616 del 2018, che – in continu ità con Cass. S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015 –hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1°.1.2007 l’efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla Cassa quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione; che del pari infondato è il secondo motivo, dovendo ribadirsi che, in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., così come dall'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico,il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 17742 del 2015, cit., seguita da innumerevoli successive conformi); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misurapari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso