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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 51750/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Georgia avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna, all'Autorità giudiziaria tedesca, di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.) processuale emesso in data 21 giugno 2023 dal Tribunale di Tiergarten per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento e 15 reati-fine, commessi a Berlino tra la primavera e l'agosto del 2022.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, che denuncia violazione di legge e i vizi di motivazione deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.

Infatti, la sentenza è stata depositata in udienza, contestualmente alla lettura del dispositivo, il 15 novembre 2023, mentre il ricorso risulta depositato il 4 dicembre 2023, cioè oltre il termine di giorni previsto dall'art. 22, comma 1,

I. n. 69 del 2005 per proporre impugnazione.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 28 dicembre 2023 La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Georgia avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna, all'Autorità giudiziaria tedesca, di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.) processuale emesso in data 21 giugno 2023 dal Tribunale di Tiergarten per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento e 15 reati-fine, commessi a Berlino tra la primavera e l'agosto del 2022. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, che denuncia violazione di legge e i vizi di motivazione deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente. Infatti, la sentenza è stata depositata in udienza, contestualmente alla lettura del dispositivo, il 15 novembre 2023, mentre il ricorso risulta depositato il 4 dicembre 2023, cioè oltre il termine di giorni previsto dall'art. 22, comma 1, I. n. 69 del 2005 per proporre impugnazione. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 28 dicembre 2023 La C
Sentenza Cassazione n. 51750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris