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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30057/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente rilevato, anche richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte, come il profitto del delitto di rapina non debba avere necessariamente contenuto patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un qualsiasi bisogno personale (si veda anche, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente rilevato, anche richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte, come il profitto del delitto di rapina non debba avere necessariamente contenuto patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un qualsiasi bisogno personale (si veda anche, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris