CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 30566/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 844/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9195/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio; udito il difensore della parte civile Comune di Cava dei Tirreni, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, ed avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, pronunciata dal Tribunale della medesima città il 23 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30566/2025 Roma, lì, 11/09/2025 Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti sindaco del Comune di Eboli, ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] – dirigente amministrativo del Comune di Cava de’ Tirreni e componente della commissione esaminatrice del concorso per istruttori amministrativi bandito dal medesimo ente – e da lui ha poi ottenuto la comunicazione preventiva delle domande che sarebbero state rivolte ai candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlia, quest’ultima, di un consigliere del Comune di Eboli, con l’ulteriore promessa che, all’occorrenza, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “aggiustato” le risposte da costei fornite. In cambio, raccogliendo la sollecitazione da costui rivoltagli, [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato per impedire che tale [OSCURATO:PERSONA] fosse nominato presidente del “Consorzio farmaceutico intercomunale”, del quale [OSCURATO:PERSONA] era direttore generale, e, a tal fine, ha contattato [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale della Provincia di Salerno e presidente del consorzio, e [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Capaccio-[OSCURATO:PERSONA], esprimendo loro la propria ferma contrarietà alla nomina di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso con separati atti dei suoi due difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 235 e 270, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta utilizzabilità di tre conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nn. 142 e 148 del 26 novembre 2019 e n. 60 del successivo 11 dicembre), che rappresentano la pietra angolare dell’accusa e che – sul punto non c’è discussione – sono state autorizzate nell’àmbito di un diverso procedimento per un reato privo di connessione con quello oggetto del presente giudizio. Secondo la concorde lettura dei giudici di merito, esse sarebbero utilizzabili in quanto “corpo del reato”, avendo gli interlocutori, con quei dialoghi, concluso il loro patto corruttivo ed essendo quest’ultimo sufficiente per l’integrazione del reato: la successiva esecuzione delle prestazioni promesse – aggiunge la Corte d’appello – avrebbe «procrastina[to] l’esecuzione e non la consumazione del reato già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell’accordo, secondo lo schema della corruzione propria antecedente». Obietta la difesa – richiamando Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776, e diverse pronunce di legittimità successive di segno conforme – che la conversazione intercettata costituisce corpo del reato solo allorché essa non soltanto integri la condotta criminosa, ma altresì la esaurisca: ciò che, invece, non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui al patto corruttivo è seguita l’esecuzione delle prestazioni reciprocamente promesse, dovendo perciò ritenersi consumato il reato solo in questo successivo momento. Peraltro – si aggiunge – l’asserita rivelazione delle domande non sarebbe avvenuta mediante quei dialoghi, non potendo perciò gli stessi essere utilizzati come prova di tale fatto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 49, secondo comma, cod. pen., per l’inutilità obiettiva, anche soltanto potenziale, della condotta del [OSCURATO:PERSONA] ai fini del conseguimento del vantaggio avuto di mira da [OSCURATO:PERSONA], e quindi per l’inoffensività in concreto della sua condotta. Vi sarebbero state, infatti, due circostanze che avrebbero precluso la nomina di [OSCURATO:PERSONA] alla presidenza del consorzio, ovvero il contenzioso civile in atto tra costui e l’ente e, in secondo luogo, il prossimo conferimento a lui di un incarico consolare da parte della Tunisia, incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Inoltre – come da lui dichiarato in dibattimento – [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna intenzione di assumere nuovamente la carica di presidente del consorzio, ben conoscendone la disastrosa situazione finanziaria; e, infine, nessuno dei sindaci dei comuni aderenti al consorzio si era dichiarato disponibile ad appoggiarne la nomina. Rileva la sentenza impugnata che, al di là della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non ricandidarsi, la sua nuova nomina non costituiva evento impossibile, in quanto: il contenzioso con il consorzio poteva essere transatto, e proprio in questo senso costui si stava muovendo con alcuni dei sindaci; inoltre, qualora avesse inteso ricandidarsi, egli avrebbe potuto contare sull’appoggio determinante del suo referente politico, l’on. [OSCURATO:PERSONA], e del Comune di Salerno, socio di maggioranza del consorzio; e, infine, egli non aveva comunicato né a [OSCURATO:PERSONA] né ai sindaci dei comuni consorziati la propria volontà di non candidarsi. Replica il ricorso: a) che la motivazione è comunque contraddittoria, perché riconosce che [OSCURATO:PERSONA] non avesse intenzione di ricandidarsi; b) che quegli aveva sì manifestato al sindaco di Capaccio-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la propria disponibilità ad assumere quell’incarico gratuitamente, ma lo aveva fatto in modo «scanzonato»; c) che, comunque, tale dialogo con [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto successivamente al presunto patto corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potendo perciò aver generato gli ipotizzati timori di [OSCURATO:PERSONA] sottesi a quell’accordo; d) che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente si era mosso per comporre la propria controversia civile con il consorzio, ma soltanto perché questa avrebbe costituito ostacolo al conferimento dell’incarico diplomatico dalla Tunisia, cui egli aspirava; e) che il Comune di Salerno non era il socio di maggioranza del consorzio e – secondo quanto riferito dal citato [OSCURATO:PERSONA] – neppure gli esponenti di quello, comunque, intendevano appoggiare la candidatura di [OSCURATO:PERSONA]; f) che l’on. [OSCURATO:PERSONA] non era più sindaco di Salerno da tre anni e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non averlo mai interessato della questione relativa alla presidenza del consorzio; g) che la notizia del prossimo incarico consolare a [OSCURATO:PERSONA] era di dominio pubblico, avendone dato risalto anche la stampa locale, sicché [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ragionevolmente temerne la nuova nomina a presidente del consorzio. 2.3. La terza doglianza consiste nell’insussistenza del reato, in ragione della inoffensività in concreto della condotta di [OSCURATO:PERSONA], giacché questi si sarebbe limitato a fornire alla candidata un elenco di argomenti generici, perciò tenendo una condotta inidonea a turbare la regolarità del concorso e, dunque, non contraria ai doveri d’ufficio né lesiva del bene giuridico protetto dalla norma. Come chiarito dagli altri componenti la commissione, le domande per i candidati sarebbero state sorteggiate soltanto la mattina della prova, che si sarebbe svolta dodici giorni dopo il colloquio intercettato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché era impossibile che l’appunto consegnato dal primo al secondo potesse contenere l’indicazione delle domande. A tali osservazioni, la sentenza impugnata ha replicato che esse non si confronterebbero con l’ulteriore “favore” promesso da [OSCURATO:PERSONA]: la correzione, cioè, ove necessaria, delle risposte date dalla candidata. Ribatte il ricorso: a) che tale motivazione si presenta intrinsecamente contraddittoria, perché dapprima afferma che il reato si sarebbe consumato anche con la consegna delle domande, ma poi, per eludere l’anzidetta obiezione difensiva, valorizza un’ulteriore condotta antidoverosa del pubblico ufficiale; b) che, così facendo, la Corte distrettuale comunque riconosce implicitamente la rilevanza del tema propostole, perciò violando l’art. 603, cod. proc. pen., nel momento in cui ha giudicato superflua la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sul punto, richiestale dalla difesa; c) che le domande della prova di concorso non erano a quiz ma a risposte aperte, sicché non è possibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto “aggiustare” le risposte scritte della candidata, perché non avrebbe potuto replicarne la grafia. 2.4. L’ultima censura riguarda la violazione dell’art. 81, cod. pen., per avere le sentenze di merito ravvisato due distinte ipotesi di corruzione, in relazione a ciascuno dei candidati asseritamente favoriti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), anziché un solo reato. Rileva, a tal fine, la difesa che unico è stato l’accordo corruttivo, unica la controprestazione del [OSCURATO:PERSONA], unico il concorso da alterare, osservando, con richiami di giurisprudenza, che, in caso di accordo corruttivo che preveda il compimento di una pluralità di atti, si configura un unico reato. 3. Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è sorretto da sette motivi. 3.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 191, 266 e 526, cod. proc. pen., e dell’art. 6, d.lgs. n. 216 del 2017, per avere la sentenza utilizzato a fini di prova i risultati di intercettazioni eseguite mediante inoculazione di virus informatico (c.d. “trojan horse”), quando ancora tale modalità non era consentita per i reati contro la pubblica amministrazione, essendo stato il procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato a febbraio 2020, prima, quindi, dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo, avvenuta, dopo diverse proroghe, ad agosto del 2020. Sul punto, la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, essendosi limitata ad un rinvio a quella di primo grado. 3.2. La seconda doglianza riguarda la violazione degli artt. 267, comma 1, e 271, cod. proc. pen., perché i decreti di autorizzazione delle intercettazioni mediante captatore informatico e quelli di proroga presenterebbero tutti una motivazione meramente apparente, rivelatrice dell’assenza di un reale controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari. Tutte le proroghe delle intercettazioni sarebbero state richieste e concesse non per trovare riscontro all’ipotesi di corruzione che ne aveva giustificato l’inizio (del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio), ma per verificare l’esistenza di ulteriori ipotesi di reato, tuttavia rivelatesi completamente inconsistenti, non avendo determinato nemmeno un’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Quindi, il ricorso ripercorre in dettaglio ciascuno dei decreti autorizzativi censurati, segnalandone i relativi vizi motivazione – a seconda dei casi – sui presupposti per l’impiego del “trojan”, sull’assoluta indispensabilità dell’intercettazione e, comunque, sulla pertinenza dell’ulteriore attività autorizzata rispetto all’ipotesi di reato originaria, sostanzialmente abbandonata dalla stessa autorità giudiziaria inquirente. 3.3. Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 268, comma 3, e 271, cod. proc. pen., per essere state le intercettazioni eseguite con impianti non installati presso la Procura della Repubblica di Salerno, titolare delle indagini: ciò che è attestato dalle relative verbalizzazioni e dall’avvenuta trasmissione di verbali e supporti da parte della polizia giudiziaria alla Procura. 3.4. La quarta censura consiste nella violazione dell’art. 254-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata acquisizione in originale, o con procedura che ne assicurasse la conformità all’originale, della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2019 ritenuta corpo del reato. La Corte d’appello – si deduce – si è limitata a rilevare che l’acquisizione del supporto informatico originale non fosse tecnicamente possibile e che l’autorità inquirente avesse comunque prodotto le copie estratte mediante il sistema di archiviazione legale. I supporti prodotti, tuttavia, presenterebbero plurime anomalie – che il ricorso indica in dettaglio – tali da far dubitare della corrispondenza tra i files originali e quelli prodotti in copia: anomalie delle quali la sentenza prende atto, tuttavia omettendo di motivare sulla denunciata violazione di legge processuale. 3.5. Il quinto motivo contesta la configurabilità del reato. I giudici di merito avrebbero ravvisato una corruzione c.d. “antecedente”, erroneamente ritenendo che la relativa condotta tipica possa esaurirsi con la sola interlocuzione tra gli interessati, e perciò anticipando la richiesta di compimento di un atto contrario al momento della promessa dell’utilità. Secondo la difesa, cioè, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, al più, istigato [OSCURATO:PERSONA] a commettere una rivelazione di segreto d’ufficio, e solo dopo, nonché per propria iniziativa autonoma, il secondo gli avrebbe proposto un’estemporanea richiesta personale, non immediatamente percepibile come “moneta di scambio”. Da tanto conseguirebbe che il relativo colloquio intercettato non potrebbe costituire corpo del reato, non potendo perciò essere utilizzato come prova nel presente processo. 3.6. Con il sesto motivo, anche questo difensore denuncia la non configurabilità del reato per l’inutilità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] ad arrecare un vantaggio a [OSCURATO:PERSONA]. Le ragioni sono essenzialmente quelle esaminate trattando del secondo motivo del ricorso del codifensore. 3.7. Anche con il successivo motivo la difesa si duole della ritenuta sussistenza del reato, rilevando, in sintesi, che: a) la Corte d’appello, respingendo l’istanza difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, volta a dimostrare lo svolgimento regolare del concorso, ha aggirato la questione controversa della possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di fornire preventivamente le domande che sarebbero state poi rivolte effettivamente ai candidati segnalatigli, nonché di “aggiustarne” gli elaborati; b) conseguentemente, la sentenza impugnata non si è espressa sul necessario sinallagma funzionale tra le prestazioni oggetto dell’ipotizzato patto corruttivo, ove si consideri che la rivelazione di [OSCURATO:PERSONA] ha preceduto la richiesta di accordo e che quest’ultima è stata da costui avanzata successivamente alla richiesta di atto contrario a lui formulata; c) i giudici d’appello, in presenza di una richiesta di accordo corruttivo ad iniziativa del pubblico ufficiale, hanno erroneamente ravvisato una corruzione antecedente, la quale presuppone che il pubblico ufficiale “accetti” – e non “proponga” – di commettere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, spettando l’accettazione sempre al corrotto e non al corruttore; d) non vi sarebbe prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia percepito come indebito il suo intervento a favore di [OSCURATO:PERSONA], anche soltanto per una sua errata rappresentazione: egli, infatti, temeva il ritorno di [OSCURATO:PERSONA] alla presidenza del consorzio e, una volta ricevuta la relativa informazione da [OSCURATO:PERSONA], ha agito, nella qualità di sindaco di uno dei comuni consorziati, nell’interesse politico dell’ente da lui rappresentato; ciò comporterebbe l’inesistenza del dolo, poiché, se manca, anche in uno solo dei concorrenti necessari, la consapevolezza del carattere illecito della pattuizione, la corruzione non può dirsi integrata: ma, sul punto, la sentenza nulla dice; e) quanto, poi, all’altro candidato ipoteticamente favorito, [OSCURATO:PERSONA], nella relativa conversazione valorizzata in sentenza, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] neppure avrebbe compreso di cosa [OSCURATO:PERSONA] gli stesse parlando, né che di chi si trattasse. 3.8. Con motivo aggiunto, in relazione al quarto motivo del proprio ricorso, il difensore deduce l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, per non essere stati messi a disposizione dell’imputato anche i relativi “files di log”, dovendo intendersi estese a questi le richieste difensive formulate nel corso del procedimento. Evidenzia, in proposito, che le Sezioni Unite civili di questa Corte, con sentenza n. 22302 del 04/08/2021, relativa ad un procedimento disciplinare a carico di un magistrato, hanno affermato che il diritto della difesa interessata alla consultazione ed all’estrazione di copia, in caso di intercettazione tramite captatore informatico, riguarda non solo i nastri registrati, ma anche i supporti informatici dei "file di log" contenenti le indicazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto (principio, questo, ripreso e ribadito, con riferimento al processo penale, da Sez. 3, n. 18464 del 26/02/2025, Colacino, non mass.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Seguendo il medesimo ordine della narrativa, e perciò prendendo le mosse dal ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], va rilevata l’infondatezza della sua prima doglianza, in tema di utilizzabilità dell’intercettazione del dialogo ritenuto dai giudici di merito corpo del reato. 1.1. In proposito, alcuni aspetti sono indiscussi. Tale è, anzitutto, il contenuto di quella conversazione, nel corso della quale gli interlocutori si sono scambiati le rispettive promesse di reciproci favori: [OSCURATO:PERSONA], cioè, quello di agevolare i candidati segnalatigli da [OSCURATO:PERSONA], facendo conoscere loro in anticipo gli argomenti delle domande d’esame ed impegnandosi ad emendare le loro risposte eventualmente errate; e [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, quello d’intercedere presso i colleghi sindaci ed i funzionari competenti, per impedire la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a presidente del consorzio (il tenore del dialogo è nitido, la relativa trascrizione si può leggere alle pagg. 71-79 della sentenza di primo grado, sintetizzata, sul punto, da quella d’appello a pag. 13). Egualmente incontroverso, poi, è che la relativa attività d’intercettazione fosse stata autorizzata nell’àmbito di un diverso procedimento, relativo ad un reato non connesso con quello del quale il ricorrente è imputato in questo giudizio. Così come nessuno dubita, infine, in diritto, che, in tali casi, lo sbarramento disposto dall’art. 270, cod. proc. pen., all’utilizzo delle conversazioni intercettate per la prova del diverso reato non operi allorché esse integrino ex ipsis la relativa fattispecie criminosa, perciò costituendo “corpo del reato” (per tutte, Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776, ribadita in motivazione anche da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277395). 1.2. Quello di cui si discute, invece, è se il dialogo intercettato debba non solo integrare il reato, ma altresì “esaurire” la relativa condotta tipica. La difesa ricorrente dà risalto, a tal fine, alla massima ufficiale dell’appena citata “sentenza Floris”, che in quei termini si esprime (“in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa”): e, considerando che il patto corruttivo stretto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel loro colloquio intercettato ha poi avuto esecuzione, conclude nel senso che tale conversazione non abbia esaurito il reato, non potendo perciò essere considerata “corpo” del medesimo. Così, però, non è. Il ricorrente trascura di considerare quel che invece correttamente ha condotto la Corte d’appello, sebbene con alcune incertezze terminologiche, a disattendere il relativo motivo di gravame: la distinzione, cioè, tra “perfezione” e “consumazione” del reato; tra l’integrazione del contenuto minimo previsto dalla fattispecie legale, che, pertanto, segna il momento in cui il reato viene ad esistenza (cioè, si perfeziona); e quello in cui l’offesa criminale tipica viene meno e, di conseguenza, il reato cessa di esistere (e, dunque, si consuma: su tale aspetto, tra altre, in motivazione, proprio in tema di corruzione, Sez. 6, n. 22814 del 06/03/2024, Mazzeo, Rv. 286646; Sez. 6, n. 168 del 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266; Sez. 6, n. 28988 del 31/05/2022, Cirillo, Rv. 283494). Ebbene, nel delitto di corruzione, quei momenti possono non coincidere, poiché esso si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa – e quindi con una condotta semplicemente dichiarativa o comunicativa – ovvero con la dazione o la ricezione dell'utilità; e, quando alla promessa faccia seguito la dazione o la ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (in questi termini, per tutte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). Facendo applicazione di tali princìpi al caso in rassegna, è agevole rilevare, allora, come, nel corso del loro dialogo intercettato il 26 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano scambiati le reciproche promesse di favori; come, pertanto, essi abbiano in tal modo stipulato il loro accordo corruttivo; come, di conseguenza, mediante tale loro comportamento semplicemente dichiarativo, essi abbiano “perfezionato” il delitto di corruzione; e come, dunque, la registrazione del dato dichiarativo, e la sua trascrizione, costituiscano corpo del reato e possano perciò essere utilizzate ai fini della relativa prova di colpevolezza, senza incorrere nel divieto di cui all’art. 270, cod. proc. pen.. A diverse determinazioni non può condurre, infatti, la “sentenza Floris”. Effettivamente, nella relativa motivazione si legge che «la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa»; ma indiscutibilmente sintomatico del reale pensiero della Corte è il principio di diritto da essa espressamente enunciato, che, diversamente dalla massima estratta dall’Ufficio del massimario, non contiene alcun riferimento alla necessità che la conversazione intercettata altresì “esaurisca” il reato: “in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata, costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale”. E, del resto, la conferma di tale lettura si rinviene, nel passaggio della motivazione immediatamente successivo a quello appena citato, in cui le Sezioni unite precisano che non possa considerarsi corpo del reato la «comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo». Non vi può essere dubbio, allora, che, anche per le Sezioni unite, la conversazione intercettata che “perfezioni” un reato – integrandone l’intera condotta tipica e non solo una porzione, un “frammento” – costituisca corpo dello stesso, anche quando la condotta “si consumi” dopo ed al di fuori di tale momento dialogico e comunicativo. Del resto, al di là dell’esegesi del pensiero delle Sezioni unite, si presenterebbe priva di qualsiasi giustificazione logico-razionale una lettura normativa per cui una conversazione di per sé sufficiente ad integrare un reato non possa essere utilizzata in giudizio per la relativa prova, in applicazione del disposto dell’art. 270, cod. proc. pen., soltanto perché i comportamenti consequenziali – che non incidono sulla sussistenza del reato ma, semmai, solamente sulla sua gravità – siano intervenuti in un momento successivo, magari soltanto per fattori contingenti e legàti al concreto dispiegarsi degli accadimenti (come può accadere, e frequentemente accade, nei cc.dd. “reati-contratto”: si pensi, per esempio, oltre che alla corruzione, alla compravendita di stupefacenti ed all’ipotesi, assai frequente nell’esperienza giudiziaria, di dialoghi contenenti la relativa pattuizione, con la definizione delle prestazioni contrattuali essenziali, tuttavia seguita dallo scambio droga-prezzo solo in un momento successivo). 2. Il secondo motivo proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l’inoffensività della condotta delittuosa, in ragione dell’inutilità di quanto compiuto da [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dell’utile avuto di mira da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Anzitutto, esso si presenta generico, poiché sostanzialmente reiterativo di una censura già proposta con l’atto d’appello e correttamente disattesa dalla Corte distrettuale sul presupposto dell’irrilevanza dell’impossibilità – per così dire – soltanto “putativa” di verificazione di uno dei fatti oggetto del pactum sceleris (pagg. 30-34, sent.). In secondo luogo, si tratta di doglianza di puro merito, perché attinente alla valutazione di un dato probatorio: delle dichiarazioni, cioè, dello stesso imputato, dalle quali – e solo da queste – emerge la circostanza per cui egli non aspirasse effettivamente alla ricandidatura alla presidenza del consorzio. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata. Tale è, anzitutto, in fatto, perché la sentenza delinea una serie di risultanze probatorie dalle quali emerge nitidamente il comportamento per lo meno equivoco tenuto da [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo, tale da non rendere esplicito ed obiettivamente rilevabile dai terzi il suo asserito disinteresse alla ricandidatura alla presidenza del consorzio. Anzi, costituisce dato di robusta consistenza logica in senso contrario l’espressa richiesta di ausilio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] affinché quell’eventualità fosse scongiurata: da ciò potendosi razionalmente dedurre – come hanno fatto i giudici del merito – che essa non apparisse affatto impossibile agli stessi protagonisti della vicenda. Ma la doglianza è priva di ogni fondamento pure in diritto. Consistendo il nucleo offensivo della corruzione nel mercimonio della funzione da parte dell’agente pubblico, per uno scopo diverso dal perseguimento dell’interesse collettivo cui essa è strumentale, non ha alcun rilievo che la prestazione a lui promessa non possa garantirgli, in concreto, l’utilità da lui avuta di mira: per la configurabilità del reato, infatti, è sufficiente che tale prestazione sia da lui valutata come utile per il suo interesse e che egli strumentalizzi il proprio ufficio al conseguimento di essa. E non v’è dubbio che, nel caso specifico, ciò sia avvenuto, avendolo reso esplicito lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui, a conclusione del più volte ricordato dialogo con [OSCURATO:PERSONA], ha chiosato: «Io mi sono preso in carico quella cosa che mi hai detto… Pigliati in carico la mia sorte […] ci conto» (pag. 79, sent. Tribunale). 3. Eguale valutazione d’inammissibilità dev’essere riservata al successivo motivo di ricorso, con il quale l’inoffensività della condotta e, quindi, l’inconfigurabilità del reato vengono dedotte con riferimento al comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che egli non avrebbe indicato specificamente le domande che sarebbero state fatte ai candidati, bensì soltanto uno spettro di argomenti, e, pertanto, non avrebbe turbato la regolarità del concorso. Questa, pure, è censura semplicemente reiterativa del corrispondente motivo d’appello. Inoltre, è basata su un’alternativa ricostruzione del fatto, che non può interessare il giudice di legittimità e che, comunque, elude qualsiasi confronto critico con le considerazioni, operanti su diversi piani, utilizzate dalla Corte territoriale per disattenderla (si vedano le pagg. 14 e 34-36 della sentenza impugnata, ma anche la trascrizione del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportata alle pagg. 32 s. del ricorso, da cui emerge con nitidezza l’ampio margine d’intervento “emendativo” sugli elaborati d’esame, di cui [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre). È qui sufficiente rilevare, allora, che, anche a voler accedere alla ricostruzione difensiva, [OSCURATO:PERSONA] ha comunque notevolmente circoscritto con sicurezza gli argomenti sui quali sarebbero state formulate le domande («… ti dico i quattro, cinque argomenti che si deve studia’… e poi me la vedo io dopo»), compiendo in tal modo un atto indiscutibilmente contrario ai doveri istituzionali di componente della commissione esaminatrice, in quanto perturbatore della par condicio dei concorrenti: ciò che, dunque, sarebbe sufficiente a configurare il reato, a prescindere dall’alterazione o meno degli esiti del concorso, non rilevando – come già s’è detto – il raggiungimento dello scopo oggetto del patto, ma semplicemente la strumentalizzazione della funzione pubblica a questo fine. 4. Merita di essere accolto, invece, il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la duplicità dei reati, ritenuta dai giudici di merito in ragione del numero dei candidati favoriti. Secondo la più accreditata giurisprudenza di questa Corte, l’azione può considerarsi “unica” sia quando consti di un "atto unico", conforme alla condotta normativamente prevista, sia quando si realizzi attraverso il compimento di una pluralità di atti, che siano contestuali nello spazio e nel tempo ed abbiano fine unico. Ne consegue che la fattispecie del concorso formale omogeneo (art. 81, primo comma, cod. pen.) si realizza quando il bene tutelato sia leso più volte da un’azione che, sul piano fenomenico, diviene causa di una pluralità di lesioni od eventi omogenei, senza tener conto – come invece sostenuto da una parte autorevole dell’accademia – della rilevanza assiologica del bene offeso e senza distinguere, dunque, tra norme incriminatrici poste a tutela di beni altamente personali (vita, integrità fisica, libertà personale, onore), la cui violazione integrerebbe una pluralità di reati, e norme che proteggono beni di natura diversa (ad esempio, il patrimonio), nei quali casi, invece, il reato rimarrebbe comunque unico (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). Trasferendo tali affermazioni di principio al caso in esame, non può che concludersi per l’unicità dell’azione delittuosa compiuta dal ricorrente e del reato attraverso di essa realizzato. Vero è che il patto corruttivo con [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto, in relazione alla candidata [OSCURATO:PERSONA], il 26 novembre 2019, mentre per il candidato [OSCURATO:PERSONA] l’accordo si è perfezionato il successivo 12 dicembre (vds. pag. 13, sent.). Va tuttavia rilevato, per converso: a) che tali condotte possono comunque ritenersi sostanzialmente contestuali, dal momento che la seconda è intervenuta nel momento in cui il reato, perfezionatosi con la prima, era ancora in corso di esecuzione e, quindi, per quanto dianzi s’è detto, non sia era ancora “consumato”; b) che il prezzo della corruzione è stato uno solo e sempre lo stesso: l’intercessione di [OSCURATO:PERSONA] per evitare la nomina di [OSCURATO:PERSONA]; c) che una sola è la persona offesa dal reato, vale a dire la pubblica amministrazione, potendo gli altri partecipanti al concorso, in ipotesi penalizzati, assumere al più la veste di danneggiati da tale condotta delittuosa; d) che unica, infine, è l’offesa, trattandosi di favoritismi relativi alla medesima procedura concorsuale e, quindi, di un’unica lesione o messa in pericolo del bene della regolarità e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, protetto dalla fattispecie incriminatrice. Poiché, dunque, la pena è stata stabilita dal primo giudice, e confermata in appello, sul presupposto della pluralità dei reati, seppur avvinti per continuazione (vds. pag. 125, sent. Tribunale), la sentenza impugnata dev’essere annullata sul punto, con rinvio al giudice d’appello, affinché la ridetermini nella sua discrezionalità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ritiene sufficiente eliminare l’aumento apportato a titolo di continuazione, potendo la pluralità dei “beneficiati” astrattamente incidere sulla gravità del pur unico reato e, quindi, sulla misura della relativa pena equa, che potrà essere rivista dal giudice d’appello senza il limite dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., essendo mutata la struttura del reato (vds. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). 5. Venendo ad esaminare, di sèguito, i motivi di ricorso rassegnati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo, consistente nell’inutilizzabilità “ratione temporis” dei risultati delle intercettazioni ottenute mediante l’inoculazione del virus informatico “trojan horse” e nell’omessa motivazione, sul punto, da parte della sentenza d’appello, non è fondato. Non ha torto la difesa quando afferma che la questione è stata proposta al giudice d’appello e che, nella sentenza impugnata, una specifica ed autonoma motivazione sul punto non è stata resa (v. pag. 18), essendosi la Corte distrettuale limitata a rinviare a quella del Tribunale: la quale, però, è corretta (pagg. 15-18), con l’effetto che la carenza motivazionale non risulta decisiva. Sulla questione, dunque, è qui sufficiente richiamare Sez. 6, n. 9158 del 30/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286117, secondo cui, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, sono utilizzabili le intercettazioni mediante captatore informatico eseguite nei luoghi di cui all'art. 614, cod. pen., tra il 31 gennaio 2019 e il 31 agosto 2020, anche se non vi era motivo di ritenere che vi si stesse svolgendo attività criminosa, essendo in vigore nel suddetto intervallo temporale la disciplina introdotta dall'art. 6, d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614, cod. pen.), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda è efficace dal 31 gennaio 2019 (conforme, Sez. U civ., n. 741 del 15/1/2020, Rv. 656792). Inoltre – ha ulteriormente specificato la Corte – qualora nel medesimo procedimento, iscritto prima del 31 agosto 2020, siano state autorizzate captazioni in epoca precedente ed anche successiva a tale data, si applica esclusivamente la disciplina previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 7, poiché la norma transitoria ivi recata all'art. 2, comma 8, deroga al principio “tempus regit actum” ed àncora la normativa processuale applicabile alla data d’iscrizione del procedimento penale e non a quella dei singoli decreti autorizzativi. 6. Analoghe valutazioni debbono essere rassegnate sul secondo motivo di ricorso, riguardante asseriti vizi radicali di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni. Anche in questo caso, in effetti, la Corte di appello (pag. 18, sentenza) si è limitata a rinviare a quella del primo giudice: con la quale, tuttavia, il ricorso ha eluso qualsiasi confronto critico. Correttamente, infatti, il Tribunale (pagg. 18-21 della sua sentenza), relativamente alla questione principale sollevata dalla difesa, quella, cioè, del “discostamento” dei successivi decreti autorizzativi rispetto all’ipotesi di reato per la quale le intercettazioni erano state avviate, ha osservato come essa debba essere risolta secondo i princìpi regolatori dell’utilizzo degli esiti delle intercettazioni per la prova di un reato diverso da quello per il quale esse siano state in origine disposte, quali delineati principalmente dalle Sezioni unite di questa Corte con la già citata sentenza n. 51 del 2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e con i quali il ricorso non si misura. È qui sufficiente rilevare, allora, che la difesa ricorrente anzitutto non specifica se, nel corso delle indagini, il Pubblico ministero avesse o meno aggiornato le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, con la conseguenza che i successivi decreti autorizzativi sarebbero stati ritualmente emessi con riferimento all’ipotesi di reato oggetto di giudizio e non più – o non solo – a quella originaria. Inoltre, va ricordato che – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – è comunque legittima l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento come notitiae criminis, costituenti, nel procedimento ad quem, il presupposto per l’adozione di nuovi ed autonomi provvedimenti autorizzativi di intercettazioni; questi, infatti, possono ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, pure, perciò, se desunta da precedenti intercettazioni, e pur se queste siano inutilizzabili, poiché il vizio da cui sia affetto l'originario decreto non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati (così, tra altre: Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432; Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496; Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265992). Quanto, poi, alle censure riguardanti i singoli decreti autorizzativi, esse si risolvono in capziosi rilievi su specifici punti, per lo più relativi a profili di fatto ed a supposte carenze motivazionali comunque non incidenti sulla validità dei singoli provvedimenti né integranti divieti di utilizzazione a norma dell’art. 271, cod. proc. pen.. 7. Il terzo motivo proposto dal ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per essere state esse eseguite con impianti non installati presso la Procura della Repubblica procedente, è inammissibile, per manifesta infondatezza. Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che consiste nell’immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non è necessario che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria (per tutte: Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395; Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427, con la specificazione che, in tal caso, non è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo il successivo art. 271, comma 1, alcuna sanzione di inutilizzabilità ov’essa non vi sia). Questo, dunque, è quanto è avvenuto nel caso di specie (vds. pag. 7, sentenza), essendo perciò le conversazioni intercettate, anche sotto questo profilo, pienamente utilizzabili a fini di prova. 8. La successiva doglianza – quella, cioè, della violazione dell’art. 254-bis, cod. proc. pen., per la mancata acquisizione dell’originale, o in copia sicuramente conforme, della traccia audio della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2019 ritenuta corpo del reato – è per lo meno infondata, se non inammissibile per aspecificità c.d. “estrinseca”. Il ricorso, infatti, ripropone la censura, senza rispondere alle puntuali osservazioni, tecniche e soprattutto logiche, rassegnate dalla sentenza (in part., pagg. 24-26): la quale ha assegnato rilievo decisivo, con valutazione logicamente razionale, al fatto che nessuno degli interlocutori o degli altri interessati abbia anche semplicemente addotto un contenuto di quei dialoghi diverso da quello ritenuto sulla base di tali registrazioni. 9. Il quinto motivo, con cui la difesa contesta l’esistenza di un patto corruttivo e, per l’effetto, la qualifica di corpo del reato del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2019, è inammissibile. Nel tentativo di “scomporre” quell’accordo in una pluralità di condotte autonome, il ricorso si avvita in un’alternativa ricostruzione del fatto – come tale già estranea al sindacato di legittimità – e lo fa, altresì, in modo tortuoso nonché sganciato da una piana lettura delle risultanze probatorie, a cominciare dalla già ricordata chiosa di [OSCURATO:PERSONA] conclusiva di quel dialogo, indiscutibilmente rivelatrice, invece, del sinallagma tra le prestazione reciprocamente promesse («Io mi sono preso in carico quella cosa che mi hai detto… Pigliati in carico la mia sorte… ci conto»). Va, dunque, ribadita la qualifica di “corpo del reato” di tale dialogo, per le ragioni già espresse nel trattare del primo motivo di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (retro, § 1.2). 10. Anche per quel che concerne l’inutilità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] a procurare un vantaggio per [OSCURATO:PERSONA], dedotta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo del suo ricorso, deve rinviarsi a quanto già osservato nel trattare della corrispondente doglianza proposta dal codifensore. Gli argomenti dedotti, infatti, sono essenzialmente gli stessi, nulla perciò dovendosi aggiungere a quanto già detto (retro, § 2). 11. Non merita accoglimento, inoltre, nessuna delle censure rassegnate con il settimo motivo di ricorso, ancora una volta diretto a contestare la ritenuta sussistenza del reato. 11.1. Quella riguardante l’omessa rinnovazione istruttoria in appello, chiesta dalla difesa per dimostrare lo svolgimento regolare del concorso, è aspecifica, perché non si confronta con le argomentazioni impiegate dalla sentenza impugnata per disattenderla (pagg. 34-36) e, in particolare, con il dato decisivo ai fini della sussistenza del reato: la mercificazione, cioè, della funzione pubblica, che prescinde dall’effettivo condizionamento del risultato del concorso (più ampiamente, retro, § 2). 11.2. Là dove, poi, deduce l’assenza del necessario sinallagma funzionale tra le prestazioni oggetto dell’ipotizzato patto corruttivo ed il difetto di motivazione sul punto, il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza è figlia anch’essa dell’artificiosa “scomposizione” dell’incontro delle volontà delle parti dell’accordo e – come s’è avuto modo di osservare al precedente par. 9 – è il prodotto di una personalissima rivalutazione del materiale probatorio, che non è consentita in questa sede e che, comunque, s’infrange con la già ricordata raccomandazione conclusiva rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], plausibilmente ritenuta dai giudici d’appello capace di dimostrare razionalmente la stretta correlazione funzionale tra le prestazioni oggetto delle loro reciproche promesse. 11.3. Privo di fondamento giuridico, inoltre, è l’assunto difensivo per cui, in presenza di un accordo corruttivo concluso per iniziativa del pubblico ufficiale, la Corte d’appello avrebbe errato nel ravvisare una corruzione c.d. “antecedente”, poiché questa presupporrebbe che l’agente pubblico “accetti” – e non “proponga” – di commettere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, spettando l’accettazione sempre al corrotto e non al corruttore. Una tale lettura normativa non trova alcun aggancio nel testo della norma incriminatrice (art. 319, cod. pen.), la quale si limita a richiedere che l’extraneus corrisponda al pubblico funzionario una remunerazione per il suo atto antidoveroso, compiuto o da compiere, o, per lo meno, formuli la relativa promessa, senza prevedere ulteriormente che quest’ultima debba essere il prodotto di un’iniziativa dello stesso promittente e senza escludere, dunque, che la stessa possa trarre origine anche da una precedente sollecitazione proveniente dal destinatario di essa. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, ai fini della qualificazione della condotta come corruzione, non rileva la circostanza che sia stato il pubblico agente ad assumere l'iniziativa di chiedere al privato la corresponsione del denaro o di altra utilità, assumendo carattere decisivo, piuttosto, anche nell’analisi differenziale rispetto alle fattispecie caratterizzate da abuso costrittivo dell’agente pubblico, esclusivamente l’equilibrio di forza contrattuale tra le parti del patto illecito, a prescindere dalle modalità genetiche di quest’ultimo (per tutte: Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474; Sez. 6, n. 50081 del 08/02/2018, Colapinto, Rv. 274810). 11.4. Manifestamente infondata è pure la deduzione dell’assenza di dolo da parte del ricorrente, sul presupposto per cui egli sarebbe stato effettivamente contrario alla nuova nomina di [OSCURATO:PERSONA] alla guida del consorzio e, quindi, avrebbe agito nell’interesse politico del comune di cui era sindaco, senza pertanto percepire come indebito il suo intervento a favore di [OSCURATO:PERSONA]: ragione per cui, mancando anche in uno solo dei concorrenti necessari la consapevolezza del carattere illecito della pattuizione, la corruzione non potrebbe ritenersi integrata. Così, però, non è. Nel delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, come agevolmente si rileva dalla rubrica e dal testo dell’art. 319, cod. pen., perché il reato possa configurarsi, è sufficiente che ad essere “contra legem” sia l’atto del pubblico ufficiale. La remunerazione corrispostagli o promessagli dal corruttore, infatti, può anche non essere indebita, poiché il nucleo di disvalore della fattispecie, che ne giustifica la punizione, risiede nella strumentalità del contegno antidoveroso dell’agente pubblico al conseguimento di un’utilità personale. Del tutto irrilevante, quindi, ai fini dell’esclusione dell’elemento materiale del reato, ma anche di quello psicologico, si presenta l’eventualità della legittimità della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata rielezione di [OSCURATO:PERSONA], nonché – come peraltro puramente prospettato dalla difesa ricorrente, ma del tutto indimostrato – dell’autentica condivisione di essa da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui, per raggiungere tale scopo, il primo, su sollecitazione e con l’accordo del secondo, ha dapprima promesso di farlo e poi ha effettivamente violato i propri doveri istituzionali. 11.5. Inammissibile, inoltre, poiché funzionale ad una diversa valutazione del dato probatorio, riservata al giudice di merito, è l’ultima osservazione difensiva, secondo cui, relativamente all’altro candidato favorito, [OSCURATO:PERSONA], nella relativa conversazione valorizzata in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] neppure avrebbe compreso a cosa [OSCURATO:PERSONA] si riferisse né di chi si trattasse. In realtà, dalla sintesi contenuta in sentenza (pag. 13), ad ancor più dalla trascrizione testuale di tale dialogo (riportata alle pagg. 88 s. della sentenza di primo grado), risulta con chiarezza il raggiungimento dell’accordo per favorire costui, negli stessi termini in cui era stato precedentemente convenuto tra i medesimi interlocutori per la candidata [OSCURATO:PERSONA]: talché si è ampiamente al di fuori dell’ipotesi del travisamento della prova e, quindi, della possibilità per il giudice di legittimità d’intervenire con il proprio potere demolitorio. 12. Non può essere ammesso, infine, per una molteplicità di ragioni, il motivo aggiunto, riguardante l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate per non essere stati messi a disposizione dell’imputato anche i relativi “files di log”. Esso, anzitutto, deduce una questione non rassegnata né al giudice d’appello, né con il ricorso principale: ciò che non è consentito, rispettivamente, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nella costante interpretazione offertane da questa Corte, secondo cui i "motivi nuovi" debbono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata già enunciati nell'originario atto di gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259), con la precisazione per cui il concetto di "punto della decisione" riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, mentre non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione (così, in motivazione, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Nello specifico, dunque, se pure è vero che la difesa ha dedotto già con il ricorso l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, tanto ha fatto, però, per ragioni del tutto distinte ed autonome rispetto a quella prospettata con il motivo aggiunto, e quindi in relazione a punti diversi da quello attinto da quest’ultimo. In ogni caso, la doglianza si risolve nella semplice asserzione della mancata messa a disposizione di quei files, perciò necessitando dei relativi accertamenti istruttori (già solo per verificare se una richiesta in tal senso sia mai stata avanzata dalla difesa all’autorità inquirente), che però a questa Corte non sono consentiti. 13. Avendo l’impugnazione dell’imputato trovato accoglimento soltanto per il profilo riguardante l’unicità del reato ravvisabile nelle sue condotte e le conseguenti ricadute sulla pena (retro, § 4), il giudizio di colpevolezza per le stesse dev’essere confermato e, di conseguenza, dichiarato definitivo, a norma dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.. Per la stessa ragione, dev’essere confermata la ritenuta responsabilità civile del ricorrente nei confronti della parte civile Comune di Cava de’ Tirreni, non rilevando a tal fine l’unicità o pluralità, agli effetti penali, delle condotte produttive di danno, comunque accertate. Da ciò consegue l’obbligo, per il ricorrente, di tenere indenne la parte civile dalle spese sopportate per il presente grado di giudizio (art. 592, comma 4, cod. proc. pen.), equamente liquidabili nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il fatto contestato integrare un unico reato di cui all'art. 319, c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Cava dei Tirreni, che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]