CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19466/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Statocon delibera in data 10-11-2021 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diCaltanissetta.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la sentenza n. 264/2021 del Tribunale di Caltanissetta, depositatail 12/5/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/6/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 20/04/2015 [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, davanti al giudice di pace di Caltanissetta, [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro5.000,00, dovutagli a saldo del prezzo della compravendita di cinquetavoli da biliardo, pari a euro 12.500,00.Costituitosi in udienza, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delladomanda, sostenendo che aveva acquistato cinque tavoli da biliardo percomplessivi euro 7.500,00, che aveva versato la somma di euro 5.500,00e che, con clausola contrattuale, era stata concessa al compratore lapossibilità di decurtare la somma necessaria per l'effettuazione delleriparazioni dei difetti riscontrati sui beni in sede di montaggio, poirivelatasi pari a euro 3.046,36.Con sentenza n. 345/2016, il giudice di pace di Caltanissetta condannòCalogerino [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltreinteressi.Il giudizio di appello, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] -che propose anche appello incidentale inordine al prezzo della compravendita, pari a 12.500,00 e non a euro7.500,00, e in ordine alla compensazione delle spese di lite-, con lasentenza n. 264/2021, pubblicata il 12/05/2021, con la quale il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame, rigettò la domandaspiegata da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannò al pagamento delle spese di litedi entrambi i gradi del giudizio.Per quanto qui rileva, il Tribunale, analizzando per primo l’appelloincidentale, sostenne che la prova del prezzo pattuito fosse costituita dalledue scritture private prodotte e mai contestate dalle parti, da cui risultavache l’acquirente avrebbe dovuto versare in tempi distinti le due somme dieuro 3.500,00 e di euro 4.000,00; la missiva trasmessa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],compravendita, quand’anche avente valore probatorio, non era stataprodotta, benché spettasse alla parte interessata dimostrare i propriassunti; le prove ammesse in primo grado erano state rinunciate ed eranoNumero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026comunque inidonee a colmare la lacuna probatoria, in quanto afferenti apatti aggiunti e contrari a un documento; le spese del giudizio di primogrado non erano state compensate, come invece dedotto dall’appellanteincidentale; l’appellante principale aveva dimostrato i costi sostenuti per lariparazione dei tavoli da biliardo, i cui vizi, in uno con la compensazionedel prezzo con il costo di riparazione, non erano stati contestati dalvenditore.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.All’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.Considerato che:1. Con il terzo motivo di ricorso, da trattare per primo per priorità logico-giuridica, si lamenta la nullità della sentenza d'appello, stante l'inesistenzadell'udienza c.d. filtro, l'illogica e omessa pronuncia del Tribunale diCaltanissetta in funzione di giudice d'appello sul punto dell’eccepitaimprocedibilità e/o inammissibilità dell’appello principale, per inesistenzadei presupposti oggettivi, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn.3-4, c.p.c.; ciò, per avere il Tribunale rigettato l’eccezione diimprocedibilità e inammissibilità dell’appello, sollevata dal ricorrente,nonostante questo mancasse del profilo volitivo, di quello argomentativo edi quello di causalità, non contenendo rispettivamente l’indicazione delleparti della sentenza da impugnare, né suggerendo le modifiche daapportare al provvedimento, né evidenziando il rapporto di causalità traviolazione della legge ed esito della lite.1.1. La censura è infondata laddove deduce la violazione dell’art. 348-ter,primo comma, c.p.c., da applicare ratione temporis, e per il resto èinammissibile.Numero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026In primo luogo, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizioprendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto checon l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presuppostoche si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità dell’atto di appello perassenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudicenon ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, primocomma, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dallasentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile,ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il fatto delnon esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass., Sez. 6-L,29/11/2021, n. 37272).Invece, in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilitàdell’appello ex art. 342 c.p.c., si osserva come, in ossequio alle previsionidell’art. 366 co. 1 n. 4 e 6 c.p.c., ove il ricorrente denunci la violazione efalsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancatadeclaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deveriportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulatidalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciatoun error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo di censura,per cui il ricorrente non può limitarsi a rinviare al contenuto dell’atto diappello, ma deve specificare nel ricorso (a pena, appunto, diinammissibilità) la critica mossa alla sentenza impugnata, con precisoriferimento al contenuto dell’atto di appello che si assume generico (Cass.,Sez. L, 4-2-2022 n. 3612; Cass., Sez. 1, 23/12/2020, n. 29495; Cass.,Sez. 5, 29/9/2017, n. 22880).A questo principio non si è affatto attenuto il ricorrente, il quale si èlimitato a lamentare la mancata pronuncia di improcedibilità einammissibilità dell’appello principale, in quanto privo delleNumero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026argomentazioni descritte nella censura, senza specificare in cosa si fossesostanziato l’atto di gravame della sua controparte.2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta il travisamento dell'esame edella valutazione in secondo grado di prove fondanti il processo di primogrado, già oggetto di discussione tra le parti, l’omessa valenza probatoriadella dichiarazione autografa, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA],acquisita in primo grado, il difetto-carenza motivazionale della sentenza ela nullità e annullabilità della stessa per manifesta violazione di legge enello specifico dell’art. 347, primo comma, n. 2, c.p.c., con riferimentoall’art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, c.p.c., per avere il Tribunaleasserito che la missiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse stataprodotta nel giudizio di secondo grado, non avendo l’appellante incidentaledepositato il fascicolo di primo grado, benché tenuto a farlo. Secondo ilricorrente, non era stato considerato che non vi era alcun obbligo didepositare il fascicolo di parte, ma solo quello d’ufficio; che detto onerespettava all’appellante principale e non all’appellato, ancorché appellanteincidentale; che il diritto dell’appellato di costituirsi o meno nel giudizionon poteva essere in alcun modo sanzionato; che la missiva in questione,sottoscritta dal legale e dalla stessa controparte, aveva valenzaconfessoria di quanto dovuto al creditore.2.1. La censura non può essere accolta.Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4835 del 16/2/2023, hanno affermatoche il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova",operante anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o informato cartaceo, in virtù del quale il fatto storico in essi rappresentato siha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per ilgiudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado digiudizio, non può dipendere dalle successive scelte difensive della parteche abbia inizialmente offerto in comunicazione il documento stesso.Numero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026È, pertanto, preciso potere-dovere del giudice d’appello quello diesaminare il documento ritualmente prodotto in primo grado, quando laparte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi(mediante richiamo al documento nella parte argomentativa dei motiviformulati o delle domande ed eccezioni riproposte), illustrando le ragioni,trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documentoacquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Il giudice d’appello, al fine didare risposta alle domande o eccezioni riproposte e fondate su undocumento non più presente nel fascicolo della parte che lo aveva offertoin comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa èrimasta contumace in secondo grado), può procedere al suo esameautonomo e diretto, utilizzando la copia di esso che sia stata rilasciata allealtre parti ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c.; oppure può apprezzarne ilcontenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altroprovvedimento o atto del processo, oppure può ordinare alla parteinteressata, se lo ritiene necessario, di produrre, in copia o in originale,determinati documenti acquisiti nel primo grado; la controparte - cheometta la produzione del documento nel secondo grado - subisce leconseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudiceritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegatinell'atto difensivo.Per quanto qui rileva, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che ilprincipio di non dispersione della prova e i conseguenti poteri attribuiti algiudice (esame del documento prodotto in copia, apprezzamento del suocontenuto trascritto nella sentenza impugnata, ordine alla parte diprodurlo) postulano che la parte interessata abbia ottemperato all'onereprocessuale, posto a suo carico, di compiere nell’atto di appello o nellacomparsa di costituzione una puntuale allegazione del documento cartaceoprodotto in primo grado (e dunque del relativo fatto secondario dedotto infunzione di prova), del quale invochi il riesame in sede di gravame, e laNumero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026controparte neppure abbia provveduto a offrire in comunicazione lo stessonel giudizio di secondo grado.Sull’adempimento di tale incombente, il ricorrente non prende alcunaposizione, né richiama, neppure per relationem, il contenuto dellascrittura.In tal modo, oltre a porsi in contrasto con i principi enunciati dalle SezioniUnite, come sopra ricordati, viola l’art. 366 n. 6 c.p.c., il quale impone alricorrente di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti suiquali il ricorso si fonda (Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5,18/11/2015, n. 23575), mediante la riproduzione diretta o indiretta delcontenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, laparte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. U,13/3/2025, n. 6713; Cass., Sez. 3, 21/7/2025, n. 20545; Cass., Sez. U,18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., Sez. 1,07/03/2018, n. 5478; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez.5, 15/07/2015, n. 14784) e i dati necessari all'individuazione della suacollocazione, quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi dimerito (Cass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713, cit.; Cass., Sez. U,18/03/2022 , n. 8950; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 3,13/03/2018, n. 6014; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575).3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il travisamento dell'esamee della valutazione, in secondo grado, della missiva autografa diCalogerino [OSCURATO:PERSONA], già posta a fondamento della decisione del giudice diprimo grado e oggetto di discussione tra le parti, e la carenzamotivazionale della sentenza, con riferimento all’art. 360, primo comma,nn. 3-4-5, c.p.c.; ciò, per avere il Tribunale deciso sorvolandosull’esistenza della missiva del 23/7/2014 fatta pervenire dal debitore alcreditore e attestante i versamenti effettuati dal primo e sostenendo chequesta, già prodotta in primo grado e presa in adeguata considerazionedal giudice di pace, non risultasse prodotta in appello.Numero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/20264. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge percontraddittorietà e illogicità e arbitrarietà delle conclusioni tratte dallagiudice di pace di Caltanissetta dalle risultanze probatorie acquisite,recepite e poi parzialmente disattese nella decisione, il macroscopicoerrore di calcolo, la necessità di una rivisitazione di quest'ultimo, il difettodi motivazione, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3-4-5,c.p.c., per avere il giudice di pace calcolato l’importo da corrispondere alcreditore nella misura di euro 2.000,00 sulla base delle due scrittureprivate da cui risultava un prezzo di euro 7.000,00, con ricezione diacconti per euro 5.500,00, benché queste indicassero un prezzo di euro12.500,00, il quale era stato anche confermato dalla missiva sottoscrittadal debitore e datata 23/7/2014, con la conseguenza che spettava almedesimo l’importo di euro 7.000,00 e non di euro 2.000,00.5. Il secondo e quarto motivo sono inammissibili, in via assorbenterispetto a ogni altra considerazione, in quanto sostanzialmente fondatisulla missiva del 23/7/2014, attestante, secondo le deduzioni delricorrente, la determinazione pattizia di un prezzo diverso da quellooggetto del calcolo. Infatti, a fronte della reiezione del primo motivorelativo alla mancata produzione del predetto documento, rimane priva diragione ogni deduzione che il ricorrente pretenda di trarre da queldocumento, senza che nei due motivi sia consentito di individuaredoglianze ammissibili e autonome rispetto a quelle fondate sul documento.6. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la carenza di prova in ordinealla “ventilata” compensazione e il travisamento dei fatti narrati;l'improponibilità in appello di prove nuove e la violazione di legge e vizio disuperfetazione delle sentenze di entrambi i gradi del giudizio, conriferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, c.p.c., perché nelprocesso d’appello non possono essere prodotte nuove prove documentalise non in presenza di causa non imputabile.6.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026In proposito, si ricorda che i motivi contenuti nel ricorso introduttivo delgiudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, devono avere,a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilitàalla decisione impugnata (Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905) econtenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui sichiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, altresì, lavalutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n.14784).In particolare, il n. 4 del primo comma dell’art. 366 c.p.c. impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge(o eventualmente il principio di diritto) di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo; non si può demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020,n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905); né è consentito allaCorte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione, in assenza di indicazioni su qualisiano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata(Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n.15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n.1317; Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177).La censura non si confronta affatto con questi principi, in quanto si limitaa rappresentare il principio del divieto dei nova in appello, senza spiegarela sua attinenza con la sentenza impugnata.Numero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/20267. Con il sesto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione delprincipio della soccombenza sostanziale e formale, la conseguentecontraddittoria e inaccettabile pronuncia di compensazione di metà dellespese del giudizio, il diritto alla riliquidazione integrale delle spese delgiudizio di primo grado e alla condanna di quelle di secondo grado, concontestuale pronuncia alla distrazione di entrambe, con riferimento all’art.360, primo comma, nn. 3-4-5, c.p.c., per avere il Tribunale affermato cheil giudice di pace non aveva compensato parzialmente le spese del giudiziobenché questi avesse invece utilizzato il termine “compensare”.7.1. Il motivo, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione, èmanifestamente infondato.Infatti, è lo stesso ricorrente, nel riportare il contenuto della motivazionesul punto e il dispositivo della sentenza di primo grado, a chiarire che ilgiudice di pace aveva posto le spese del giudizio a carico del convenutoCalogerino [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del principio della soccombenza;questo dato è stato esaminato e recepito dal giudice d’appello al fine dellesue statuizioni, con la conseguenza che non può ravvisarsi la dedottaviolazione di legge.8. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità, essendo lacontroparte rimasta intimata.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto (cfr. Cass., Sez. U,20/2/2020, n. 4315, sulla doverosità della pronuncia anche nel caso in cuiil contributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibiledi venire meno, come nel caso di ammissione al patrocinio a spese delloStato).Numero registro generale 30763/2021Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 19466/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiarala sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di Cassazione del 5/6/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino