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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 agosto 2026

Cassazione n. 24561/2026

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rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Parrella- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 45/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 11 gennaio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto monitorio n. 357/2012, il Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Casoria ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Numero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro75.375,00, quali canoni di locazione non pagati, relativi ad un immobilesito in Arzano, zona industriale, via Atellana.Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., la societàingiunta eccepì la nullità del contratto di locazione per difetto di formascritta e di registrazione; propose altresì domanda riconvenzionale perla restituzione della complessiva somma di euro 1.180.647,92, versatein esecuzione del contratto nullo.Nel resistere, la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre al rigetto dell’avversaopposizione, sostenne, in via subordinata, la debenza delle sommeingiunte a titolo di ingiustificato arricchimento.2.

All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Napoli dichiaròla nullità del contratto di locazione e, per l’effetto revocò il decretoingiuntivo; rigettò anche la domanda riconvenzionale dell’opponente;condannò l’opposta alla refusione delle spese di lite.3.

Decidendo sulle contrapposte impugnazioni dispiegate dalleparti, la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ha invece accolto quello incidentaledella [OSCURATO:SOCIETA]. e, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, disposto la compensazione integrale tra le parti dellespese del giudizio di primo grado.4.

Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,affidandosi a sei motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi tre motivi di ricorso vertono sulla rituale e tempestivaformulazione, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]., di un’eccezioner.g. n. 15671/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, in virtù della quale èstata disattesa la domanda riconvenzionale dell’opponente.1.1.

Il primo, deducendo nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 416 cod. proc. civ., assume che la eccezione riconvenzionaledi ingiustificato arricchimento non è stata mai sollevata (tampoco neltermine preclusivo ad hoc fissato) dall’opposta, sicché la decisione sifonda su un’eccezione non rilevabile di ufficio mai proposta.1.2.

Il secondo, per violazione degli artt. 112 e 416 cod. proc. civ.e dell’art. 2697 cod. civ., rileva l’erronea qualificazione attribuita dallaCorte territoriale alle argomentazioni svolte nella memoria della parteopposta, «finalizzate esclusivamente a dimostrare l’insussistenza deipresupposti per la ripetizione delle somme versate», quindi nonintegranti una eccezione vera e propria.1.3.

Il terzo, per violazione degli artt. 112, 416 e 417-bis cod. proc.civ., rileva come l’eccezione riconvenzionale, ove in ipotesi ravvisatasussistente, non è stata illustrata in maniera chiara e precisa nellamemoria di costituzione in giudizio dell’opposta.2.

I tre motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che li avvince – sono inammissibili, per una comune edidentica ragione.La deduzione, a base dell’impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ.,di errores in procedendo (come tali, legittimanti l’esercizio dal giudicedi legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito), presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura,da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto «diautonomia») sancito dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod.proc. civ., declinato secondo criteri di sinteticità e chiarezza.Le ora menzionate disposizioni – da leggersi alla stregua delleindicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia) - esigono, nell’atto di adizione del giudice di legittimità, lar.g. n. 15671/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026trascrizione - essenziale e per le parti d’interesse - degli atti processualie dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi lanecessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare ilfine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio delgiudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza deldiritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n.6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).Detto onere allegativo risulta inadempiuto dalla ricorrente.Nel ricorso, infatti, risulta radicalmente omessa la riproduzione delcontenuto della comparsa di costituzione dell’opposta nel giudizio diprime cure: non viene pertanto offerta a questa Corte intellegibilecontezza delle modalità e degli esatti termini con cui la questionedibattuta sia stata proposta in sede di merito.Né tale deficienza illustrativa può essere surrogata dal merorichiamo in ricorso (e dall’allegazione ad esso) della comparsa dicostituzione in parola, con sollecitazione della Corte a prendernevisione («la Suprema Corte potrà esaminare la comparsa dicostituzione e risposta»), dacché in tal guisa si finisce per attribuire algiudice di legittimità un (improprio e non previsto) compito diindividuare, attraverso la ricerca nell’àmbito degli atti di causa, gliargomenti integranti la violazione delle norme prospettate con i motiviin disamina.L’evidenziata inosservanza del principio di specificità giustificaallora l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso.3.

Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degliartt. 2041 e 2043 cod. civ., si sostiene che «l’occupazione sine titulocaratterizzata dall’originario difetto del titolo è soggetta al regime dellaresponsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ., nel mentre non in alcunr.g. n. 15671/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026modo evocabile l’arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.», inthesi erroneamente posto a base della decisione impugnata.3.1.

Il motivo è infondato.L’occupazione sine titulo è, senza dubbio, suscettibile di assumereil connotato di fatto illecito generatore di danno, in tal caso potendocostituire la causa petendi di un’azione di responsabilità aquiliana; delpari senza dubbio, tuttavia, la detenzione di un immobile concesso ingodimento in forza di un contratto nullo (nella specie, locazione) puòintegrare un fatto impeditivo alla pretesa di ottenere la restituzione diquanto versato in corrispettivo del godimento del bene, in quanto ciòrealizzerebbe un ingiustificato arricchimento per il fruitore correlato adun impoverimento in pregiudizio del concedente (così un orientamentoconsolidato, espresso da Cass. 03/05/1991, n. 4849 e seguito, ex aliis,da Cass. 12/02/2019, n. 3971 e da Cass. 16/12/2024, n. 32696).4.

Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2043 e 2697 cod. civ..Ad avviso di parte impugnante, «la Corte partenopea [..] ha datounicamente rilievo al fatto del godimento del bene da parte della MCPma non ha verificato [..] se il proprietario abbia allegato e dimostratoil pregiudizio alla concreta possibilità di godimento del bene; […] la PRNavrebbe dovuto non solo allegare ma anche provare, mediantepresunzioni semplici, la possibilità di godimento persa».4.1.

Il motivo è fondato.Sul tema, intende la Corte offrire convinta continuità al principio didiritto enunciato dalla già citata Cass. n. 32696 del 2024 (peraltro, inadesione a Cass. 11/10/2016, n. 20383), così massimato dall’Ufficio:«in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto diripetere, a norma dell’art. 2033 cod. civ., i canoni versati al locatore inesecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest’ultimo dieccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificator.g. n. 15671/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però,liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell’erogazionedella prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagnoche esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una validarelazione contrattuale».Più specificamente, nella parte motiva di tale arresto si è precisatoche «ricorrendo l’ipotesi della nullità della locazione, in relazione allapretesa del conduttore di conseguire la restituzione di quanto versatoin esecuzione del contratto nullo, il valore della (contro)prestazione –dallo stesso, comunque, fruita – può venire in rilievo solo in funzionedell’eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito delconseguimento di un’utilità economica da parte del soggetto concorrelativa diminuzione di altro soggetto, e dunque nei limitidell’arricchimento e dell’impoverimento, della parte che,rispettivamente, abbia ricevuto o effettuato la prestazione di uncontratto nullo; ma ciò può avvenire, non già sulla base delladeterminazione fattane dalle parti con il contratto nullo, bensì in esitoad una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita, entro i limiti delladiminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resain virtù del contratto invalido, e ciò perché l’indennità prevista dall’art.2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimonialesubita dalla parte nell’erogazione della prestazione e non in misuracoincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potutotrarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale».4.2.

Alla affermata regula iuris non è conforme la sentenza gravata.Ed invero, nella laconica trama argomentativa sul punto, la Corteterritoriale ha fondato la reiezione della domanda (riconvenzionale) diripetizione delle somme versate dalla odierna ricorrente in esecuzionedel contratto di locazione nullo sul mero rilievo della detenzione (e,quindi, del godimento) dell’immobile da parte della stessa nel periodor.g. n. 15671/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026di vigenza del rapporto contrattuale nullo, mancando in radice diindagare sul valore della controprestazione dalla conduttrice comunquefruita, cioè a dire sull’entità della diminuzione patrimonialeeffettivamente subita dalla parte concedente il bene, da quantificarsiin base ad una valutazione oggettiva e non in forza delladeterminazione fattane dalle parti con il contratto nullo.5.2.

Accolto il motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata inrelazione e, occorrendo il compimento del descritto accertamento, vadisposto il rinvio, per nuovo esame della causa, alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione.6.

L’accoglimento del quinto motivo assorbe la disamina del sestomotivo, siccome afferente l’accoglimento dell’appello incidentale inordine alla disciplina delle spese del primo grado: statuizione travoltadalla disposta cassazione, dovendo il giudice del rinvio nuovamenteprovvedere in ordine alla disciplina delle spese dell’intero giudizio dimerito, in conformità al principio della soccombenza, apprezzato allastregua dell’esito globale e complessivo della controversia.7.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MDichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo diricorso; rigetta il quarto motivo; accoglie il quinto motivo, assorbito ilsesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, per nuovo esame della causa, alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, cui demanda di provvedere alla disciplina dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 15671/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Parrella- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 45/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 11 gennaio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto monitorio n. 357/2012, il Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Casoria ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Numero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro75.375,00, quali canoni di locazione non pagati, relativi ad un immobilesito in Arzano, zona industriale, via Atellana.Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., la societàingiunta eccepì la nullità del contratto di locazione per difetto di formascritta e di registrazione; propose altresì domanda riconvenzionale perla restituzione della complessiva somma di euro 1.180.647,92, versatein esecuzione del contratto nullo.Nel resistere, la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre al rigetto dell’avversaopposizione, sostenne, in via subordinata, la debenza delle sommeingiunte a titolo di ingiustificato arricchimento.2. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Napoli dichiaròla nullità del contratto di locazione e, per l’effetto revocò il decretoingiuntivo; rigettò anche la domanda riconvenzionale dell’opponente;condannò l’opposta alla refusione delle spese di lite.3. Decidendo sulle contrapposte impugnazioni dispiegate dalleparti, la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ha invece accolto quello incidentaledella [OSCURATO:SOCIETA]. e, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, disposto la compensazione integrale tra le parti dellespese del giudizio di primo grado.4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,affidandosi a sei motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi di ricorso vertono sulla rituale e tempestivaformulazione, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]., di un’eccezioner.g. n. 15671/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, in virtù della quale èstata disattesa la domanda riconvenzionale dell’opponente.1.1. Il primo, deducendo nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 416 cod. proc. civ., assume che la eccezione riconvenzionaledi ingiustificato arricchimento non è stata mai sollevata (tampoco neltermine preclusivo ad hoc fissato) dall’opposta, sicché la decisione sifonda su un’eccezione non rilevabile di ufficio mai proposta.1.2. Il secondo, per violazione degli artt. 112 e 416 cod. proc. civ.e dell’art. 2697 cod. civ., rileva l’erronea qualificazione attribuita dallaCorte territoriale alle argomentazioni svolte nella memoria della parteopposta, «finalizzate esclusivamente a dimostrare l’insussistenza deipresupposti per la ripetizione delle somme versate», quindi nonintegranti una eccezione vera e propria.1.3. Il terzo, per violazione degli artt. 112, 416 e 417-bis cod. proc.civ., rileva come l’eccezione riconvenzionale, ove in ipotesi ravvisatasussistente, non è stata illustrata in maniera chiara e precisa nellamemoria di costituzione in giudizio dell’opposta.2. I tre motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che li avvince – sono inammissibili, per una comune edidentica ragione.La deduzione, a base dell’impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ.,di errores in procedendo (come tali, legittimanti l’esercizio dal giudicedi legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito), presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura,da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto «diautonomia») sancito dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod.proc. civ., declinato secondo criteri di sinteticità e chiarezza.Le ora menzionate disposizioni – da leggersi alla stregua delleindicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia) - esigono, nell’atto di adizione del giudice di legittimità, lar.g. n. 15671/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026trascrizione - essenziale e per le parti d’interesse - degli atti processualie dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi lanecessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare ilfine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio delgiudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza deldiritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n.6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).Detto onere allegativo risulta inadempiuto dalla ricorrente.Nel ricorso, infatti, risulta radicalmente omessa la riproduzione delcontenuto della comparsa di costituzione dell’opposta nel giudizio diprime cure: non viene pertanto offerta a questa Corte intellegibilecontezza delle modalità e degli esatti termini con cui la questionedibattuta sia stata proposta in sede di merito.Né tale deficienza illustrativa può essere surrogata dal merorichiamo in ricorso (e dall’allegazione ad esso) della comparsa dicostituzione in parola, con sollecitazione della Corte a prendernevisione («la Suprema Corte potrà esaminare la comparsa dicostituzione e risposta»), dacché in tal guisa si finisce per attribuire algiudice di legittimità un (improprio e non previsto) compito diindividuare, attraverso la ricerca nell’àmbito degli atti di causa, gliargomenti integranti la violazione delle norme prospettate con i motiviin disamina.L’evidenziata inosservanza del principio di specificità giustificaallora l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso.3. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degliartt. 2041 e 2043 cod. civ., si sostiene che «l’occupazione sine titulocaratterizzata dall’originario difetto del titolo è soggetta al regime dellaresponsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ., nel mentre non in alcunr.g. n. 15671/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026modo evocabile l’arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.», inthesi erroneamente posto a base della decisione impugnata.3.1. Il motivo è infondato.L’occupazione sine titulo è, senza dubbio, suscettibile di assumereil connotato di fatto illecito generatore di danno, in tal caso potendocostituire la causa petendi di un’azione di responsabilità aquiliana; delpari senza dubbio, tuttavia, la detenzione di un immobile concesso ingodimento in forza di un contratto nullo (nella specie, locazione) puòintegrare un fatto impeditivo alla pretesa di ottenere la restituzione diquanto versato in corrispettivo del godimento del bene, in quanto ciòrealizzerebbe un ingiustificato arricchimento per il fruitore correlato adun impoverimento in pregiudizio del concedente (così un orientamentoconsolidato, espresso da Cass. 03/05/1991, n. 4849 e seguito, ex aliis,da Cass. 12/02/2019, n. 3971 e da Cass. 16/12/2024, n. 32696).4. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2043 e 2697 cod. civ..Ad avviso di parte impugnante, «la Corte partenopea [..] ha datounicamente rilievo al fatto del godimento del bene da parte della MCPma non ha verificato [..] se il proprietario abbia allegato e dimostratoil pregiudizio alla concreta possibilità di godimento del bene; […] la PRNavrebbe dovuto non solo allegare ma anche provare, mediantepresunzioni semplici, la possibilità di godimento persa».4.1. Il motivo è fondato.Sul tema, intende la Corte offrire convinta continuità al principio didiritto enunciato dalla già citata Cass. n. 32696 del 2024 (peraltro, inadesione a Cass. 11/10/2016, n. 20383), così massimato dall’Ufficio:«in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto diripetere, a norma dell’art. 2033 cod. civ., i canoni versati al locatore inesecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest’ultimo dieccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificator.g. n. 15671/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però,liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell’erogazionedella prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagnoche esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una validarelazione contrattuale».Più specificamente, nella parte motiva di tale arresto si è precisatoche «ricorrendo l’ipotesi della nullità della locazione, in relazione allapretesa del conduttore di conseguire la restituzione di quanto versatoin esecuzione del contratto nullo, il valore della (contro)prestazione –dallo stesso, comunque, fruita – può venire in rilievo solo in funzionedell’eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito delconseguimento di un’utilità economica da parte del soggetto concorrelativa diminuzione di altro soggetto, e dunque nei limitidell’arricchimento e dell’impoverimento, della parte che,rispettivamente, abbia ricevuto o effettuato la prestazione di uncontratto nullo; ma ciò può avvenire, non già sulla base delladeterminazione fattane dalle parti con il contratto nullo, bensì in esitoad una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita, entro i limiti delladiminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resain virtù del contratto invalido, e ciò perché l’indennità prevista dall’art.2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimonialesubita dalla parte nell’erogazione della prestazione e non in misuracoincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potutotrarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale».4.2. Alla affermata regula iuris non è conforme la sentenza gravata.Ed invero, nella laconica trama argomentativa sul punto, la Corteterritoriale ha fondato la reiezione della domanda (riconvenzionale) diripetizione delle somme versate dalla odierna ricorrente in esecuzionedel contratto di locazione nullo sul mero rilievo della detenzione (e,quindi, del godimento) dell’immobile da parte della stessa nel periodor.g. n. 15671/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15671/2023Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 24561/2026Data pubblicazione 08/08/2026di vigenza del rapporto contrattuale nullo, mancando in radice diindagare sul valore della controprestazione dalla conduttrice comunquefruita, cioè a dire sull’entità della diminuzione patrimonialeeffettivamente subita dalla parte concedente il bene, da quantificarsiin base ad una valutazione oggettiva e non in forza delladeterminazione fattane dalle parti con il contratto nullo.5.2. Accolto il motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata inrelazione e, occorrendo il compimento del descritto accertamento, vadisposto il rinvio, per nuovo esame della causa, alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione.6. L’accoglimento del quinto motivo assorbe la disamina del sestomotivo, siccome afferente l’accoglimento dell’appello incidentale inordine alla disciplina delle spese del primo grado: statuizione travoltadalla disposta cassazione, dovendo il giudice del rinvio nuovamenteprovvedere in ordine alla disciplina delle spese dell’intero giudizio dimerito, in conformità al principio della soccombenza, apprezzato allastregua dell’esito globale e complessivo della controversia.7. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MDichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo diricorso; rigetta il quarto motivo; accoglie il quinto motivo, assorbito ilsesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, per nuovo esame della causa, alla Corte di appello di Napoli, indiversa composizione, cui demanda di provvedere alla disciplina dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 15671/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24561/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris