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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09982/2026

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sandro Magni, giusta procura speciale in atti-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore-intimata–avverso la sentenza n. 1494/2019 della Commissione tributaria regionaledella Liguria, depositata il 19/12/2019;Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa AntonellaDell'OrfanoValeria Torchio propone ricorso, affidato a sette motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria aveva respinto l’appello erarialeavverso la sentenza n. 794/2017 emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Genova, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso diaccertamento in rettifica della rendita catastale, proposta con dichiarazioneDOCFA del 17/4/2015 presentata dalla contribuente per la modifica delclassamento in cat.

A/2, classe 5^, del proprio immobile, avendo l’Ufficioconfermato il precedente classamento in cat.

A/1, classe 4^.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullitàdella sentenza ex art. 360 n. 4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111cost (omessa e/o apparente motivazione)» per essere «la sentenza dellaCTR (...) meramente riproduttiva di quella di primo grado con genericirichiami alla giurisprudenza di legittimità».1.2.

La doglianza va disattesa.1.3.

Va premesso che la motivazione per relationem è legittimasoltanto nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore digiudicato tra le parti ovvero riproduca la motivazione di riferimento,autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contestodella motivazione condizionata (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 14815/2008).1.4.

Si è, poi, precisato che, in tema di contenzioso tributario, lasentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt.36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se ècompletamente priva dell'illustrazione delle censure sollevatedall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioniche hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamareper relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioniposte a fondamento della decisione (cfr. Cass., nn. 9830/2024,24452/2018, 15884/2017).1.5.

Ciò posto, il rilievo che si tratterebbe di mera motivazione perrelationem alla sentenza di primo grado è smentito, in fatto, in primo luogo,dal resoconto, nella parte narrativa della stessa sentenza, sia delle ragioniposte a fondamento della decisione di primo grado, sia dei motivi d'appelloe delle controdeduzioni dell'appellata, ed in secondo luogo esso è smentitodalla stessa motivazione, nella quale si afferma la correttezza nel meritodella decisione impugnata, in ragione di considerazioni dedicate proprioalla legittimità dell’avviso di accertamento catastale stante la congruamotivazione del provvedimento, la sussistenza di valida delega in capo alfunzionario che lo aveva emesso, l’insussistenza di valide ragioni per lamodifica del precedente classamento.2.1.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in rubrica,«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -art. 17 comma 1 bis D.lgs. 165/2001 e art. 42 DPR 600/1973 ex art. 360n. 3 cpc – in ordine ai requisiti della delega e in particolare la sussistenzadelle “ragioni della delega”.

Inoltre, nullità della sentenza ex art. 360 n.4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111 cost.: omessa motivazione sulpunto».2.2.

Le doglianze vanno, parimenti, disattese.2.3.

In primo luogo, non è ravvisabile alcun vizio di omessa pronuncianella sentenza impugnata avendo la stessa ricorrente lamentato che la CTRavrebbe «omesso di motivare in ordine alle deduzioni e difese dell’odiernaricorrente che sia nell’atto di appello che in sede di memoria ex art. 32aveva (...) argomentato in ordine alla mancanza del requisito delle “ragionidella delega”».2.4.

È noto, tuttavia, che, poiché il vizio di omessa pronuncia siconcreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto viziooccorre che sia stato completamente omesso il provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quandoil giudice non decide su alcuni capi della domanda, che sianoNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato oinsufficiente esame delle argomentazioni delle parti (come lamentato nelcaso in esame) integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possaritenersi mancante il momento decisorio (Cass., n. 5730/2020).2.5.

Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancataconfutazione, da parte del giudice che rigetta l’appello, delleargomentazioni svolte dalla parte nel ricorso avverso il provvedimentoimpugnato e ribadite in appello, considerato, appunto, che il vizio diomessa pronuncia è escluso dalla pronuncia sull'accertamento dellapretesa tributaria fatta valere dall'amministrazione nei confronti deldestinatario del provvedimento, detto accertamento rappresentandol'oggetto del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamentocatastale.2.6.

È, peraltro, infondata, in diritto, anche l’ulteriore censura circa «lanullità dell’atto di accertamento per invalidità della delega in capo alfunzionario sottoscrittore», per non essere stata allegata detta delegaall’atto né altrimenti resa nota alla contribuente.2.7.

1.6. Secondo principi consolidati della giurisprudenza di questaCorte, sulla scorta di principi generali applicabili anche alla presentefattispecie, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 deld.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichérealizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna,restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, conla conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio,l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordinidi servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore edestinatario della delega stessa (cfr. Cass., n. 11013/2019), dovendo porsiin evidenzia che il provvedimento contenente la delega di firma nonNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né delladurata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizioche individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazionedella qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del poterein capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (cfr. Cass., n.8814/2019).2.8.

Nel caso in esame, come dedotto dalla stessa ricorrente, era stataprodotta dall’Ufficio «la delega “Disposizione di Servizio n. 2/2016”rubricata “Conferimento di delega di firma”» (allegata al ricorso) inrelazione alla quale la ricorrente aveva lamentato «l’assenza del requisitodelle “ragioni della delega” (ossia delle cause che ne avevano resanecessaria l’adozione), in alcun modo indicato o precisato, e laconseguente nullità dell’atto impugnato».2.9.

Ne consegue, dunque, che la delega nel caso di speciematerialmente esiste, essendo sufficiente l'individuazione della qualificarivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica dellacorrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.2.10.

Trattandosi, inoltre, di delega di firma e non di funzioni, l’atto didelega del dirigente, pur necessario ai fini della validità dell’atto delegato,è un atto organizzativo interno all’ufficio, sicché se lo stesso apparatopubblico da cui promana l’atto non ne disconosce gli effetti, devepresumersi la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionariosottoscrittore (cfr. Cass., n. 689/2025).2.11.

Con riferimento, infatti, a fattispecie assimilabili alla presente,questa Corte ha statuito che la provenienza di un atto dall'Agenzia delleEntrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono finchénon venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o,comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (Cass., n. 220/2014).3.1.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc – art. 3 legge241/1990, art. 7 legge 212/2000, art. 38 DPR 1142/1949 – in ordine allamotivazione dell’avviso di accertamento.

Inoltre, nullità della sentenza exNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026art. 360 n. 4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111 cost.: omessa e/oapparente motivazione sul punto».3.2.

Le doglianze vanno parimenti disattese.3.3.

Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, si richiama quantodianzi illustrato ai par. 2.3.-2.5.3.4.

Va, altresì, disattesa, in diritto, la doglianza circa la carenza dimotivazione dell’atto impugnato che, sostiene la ricorrente, nonconsentirebbe «di comprendere le “ragioni giuridiche” che avevano inconcreto portato l’ufficio a disattendere il classamento proposto con laDOCFA, stante anche l’assenza di una ‘stima diretta’ dell’immobile».3.5.

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,come nel caso in esame (non essendo in contestazione i dati forniti dallacontribuente con riferimento all'estensione ed all'effettiva consistenzadell'immobile o all'inclusione di aree diverse), l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificarele differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass., nn. 29754/2024, 27196/2022, 31809/2018).4.1.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in rubrica, «omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cpc – in ordine al declassamentoda A/1 ad A/2 dell’appartamento int. 20» e lamenta che la Commissionetributaria regionale abbia omesso di valutare che «l’immobile soprastantea quello di sua proprietà, avente caratteristiche del tutto analoghe se nonsuperiori, era stato classato in cat.

A/2 a seguito di accordo di mediazionetra i proprietari e l’Ufficio».4.2.

La doglianza è infondata.Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/20264.3.

È opportuno, preliminarmente, evidenziare che l'esame del motivonon è precluso dalla disposizione di cui all'art. 348-ter c.p.c., la cuiapplicazione presuppone (ai sensi del quarto comma) che, nei due gradi dimerito, le «questioni di fatto» siano state decise in base alle «stesseragioni», ciò che non avviene quando l'istruzione (o, meglio,«l'informazione») probatoria o la delibazione concreta siano del tuttomancate (come si evince da Cass., nn. 1562/2021, 29222/2019 e28174/2018).4.4.

Proprio tale situazione si è verificata nei gradi di merito di questogiudizio (come risulta dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado,allegata al ricorso), poiché la circostanza fattuale dedotta dallacontribuente non risulta essere stata presa in esame.4.5.

I fatti il cui esame sarebbe stato omesso non presentano, tuttavia,il carattere della decisività, in quanto dagli stessi sarebbe emerso chel’immobile sovrastante quello della contribuente sarebbe stato declassatoin cat.

A/2) in data 28/3/2017; trattasi di circostanza inidonea, di per sé,a dimostrare un aumento o diminuzione del numero dei vani o unavariazione della consistenza ai fini del declassamento catastale.5.1.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullitàdella sentenza ex art. 360 n. 4 cpc - violazione degli artt. 132 n. 4 e 111cost (omessa motivazione nel merito) - violazione degli artt. 115 e 116 cpc- in ordine alla DOCFA 8 novembre 2013» e lamenta che la Commissionetributaria regionale avrebbe «commesso un (...) errore nella valutazionedel materiale probatorio», in quanto la DOCFA recante la datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbe stata depositata dalla ricorrente, ma dallaprecedente proprietaria, e non conterrebbe alcuna proposta di variazionecatastale.5.2.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. atteso cheil motivo è erroneamente sussunto come error in procedendo, in insanabilecontrasto con i principi giurisprudenziali secondo cui una questione diviolazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di merito può porsi aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. solo allorché si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr.Cass., nn. 27000/2016, 11892/2016, 13960/2014).5.3.

Quanto alla prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c. pertravisamento della prova documentale in oggetto, ovvero in conseguenzadell’erronea ricognizione del contenuto oggettivo della DOCFA propostanell’anno 2013, si tratta di questione ormai risolta, nel sensodell’inammissibilità, dalle Sezioni unite con la sentenza n. 5792/2024, chehanno affermato il seguente principio di diritto: «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto,in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre,ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».5.4.

È stato altresì aggiunto che, «se si ammettesse la ricorribilità percassazione in caso di travisamento della prova, […], rendendo perviol’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr.Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamentescivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisioneimpugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché lalatitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto anteriforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più”, assegnando “alla Cortedi cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito».6.1.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità dellasentenza ex art. 360 n. 4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111 cost(omessa motivazione nel merito) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.»Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente confermatol’attribuzione della categoria A/1 all’immobile della ricorrente, in quanto«del tutto illogica ed errata avuto riguardo (...) al contesto territoriale incui si trova, in cui (…) la pressoché totalità degli immobili limitrofi sonoaccatastati in A/2», senza avere, la Commissione tributaria regionale,svolto alcuna istruttoria al riguardo, e omettendo una motivazione nelmerito, «limitandosi in parte a richiamare la sentenza di primo grado e inparte a svolgere generiche ... considerazioni senza alcun riferimento allafattispecie concreta».6.2.

Le censure sono, parimenti, inammissibili.6.3.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte:Cass., n. 15883/2017; Cass., n. 9105/2017; Cass., Sez.

Un., n.22232/2016; Cass., n. 9113/2012; Cass., n. 16736/2007), ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica ogiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento.6.4.

Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata esplicita inmaniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorsologico — giuridico che ha portato alla decisione, laddove, come dianzitrascritto, ha respinto il gravame della ricorrente sul punto affermandoquanto segue: «Nel merito, poi, la cat.

A/1 classe 4 era stata propostadalla stessa proprietà con variazione per "divisione" in data 8 novembre2013, non v'è quindi ragione per ulteriore modifica, che sarebbe richiestaai soli fini agevolativi nel pagamento dei tributi locali».6.5.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., comedianzi illustrato, i motivi sono inammissibili in quanto secondol’orientamento pacifico di questa corte (ex multis: Cass., Sez.

Un., n.20867/2020) per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026ufficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.6.6.

La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è, poi,ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione.7.1.

Con l’ultimo motivo di ricorso, rubricato unicamente come «spesedi lite», il ricorrente deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere laCommissione tributaria regionale erroneamente confermato la pronunciadi primo grado quanto alla condanna alle spese di lite a suo carico, senzadisporne la compensazione.7.2.

La doglianza va disattesa, in quanto è dirimente evidenziare, chein tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenzava inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento dellestesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi siala valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella diconcorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ovequest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalleNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale delgiudice di merito (Cass., n. 9860/2025).8.

Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.9.

Nulla sulle spese della presente fase di giudizio stante la mancatacostituzione in giudizio di Agenzia delle entrate.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sandro Magni, giusta procura speciale in atti-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore-intimata–avverso la sentenza n. 1494/2019 della Commissione tributaria regionaledella Liguria, depositata il 19/12/2019;Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa AntonellaDell'OrfanoValeria Torchio propone ricorso, affidato a sette motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Liguria aveva respinto l’appello erarialeavverso la sentenza n. 794/2017 emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Genova, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso diaccertamento in rettifica della rendita catastale, proposta con dichiarazioneDOCFA del 17/4/2015 presentata dalla contribuente per la modifica delclassamento in cat. A/2, classe 5^, del proprio immobile, avendo l’Ufficioconfermato il precedente classamento in cat. A/1, classe 4^.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullitàdella sentenza ex art. 360 n. 4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111cost (omessa e/o apparente motivazione)» per essere «la sentenza dellaCTR (...) meramente riproduttiva di quella di primo grado con genericirichiami alla giurisprudenza di legittimità».1.2. La doglianza va disattesa.1.3. Va premesso che la motivazione per relationem è legittimasoltanto nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore digiudicato tra le parti ovvero riproduca la motivazione di riferimento,autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contestodella motivazione condizionata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 14815/2008).1.4. Si è, poi, precisato che, in tema di contenzioso tributario, lasentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt.36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se ècompletamente priva dell'illustrazione delle censure sollevatedall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioniche hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamareper relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioniposte a fondamento della decisione (cfr. Cass., nn. 9830/2024,24452/2018, 15884/2017).1.5. Ciò posto, il rilievo che si tratterebbe di mera motivazione perrelationem alla sentenza di primo grado è smentito, in fatto, in primo luogo,dal resoconto, nella parte narrativa della stessa sentenza, sia delle ragioniposte a fondamento della decisione di primo grado, sia dei motivi d'appelloe delle controdeduzioni dell'appellata, ed in secondo luogo esso è smentitodalla stessa motivazione, nella quale si afferma la correttezza nel meritodella decisione impugnata, in ragione di considerazioni dedicate proprioalla legittimità dell’avviso di accertamento catastale stante la congruamotivazione del provvedimento, la sussistenza di valida delega in capo alfunzionario che lo aveva emesso, l’insussistenza di valide ragioni per lamodifica del precedente classamento.2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in rubrica,«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc -art. 17 comma 1 bis D.lgs. 165/2001 e art. 42 DPR 600/1973 ex art. 360n. 3 cpc – in ordine ai requisiti della delega e in particolare la sussistenzadelle “ragioni della delega”. Inoltre, nullità della sentenza ex art. 360 n.4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111 cost.: omessa motivazione sulpunto».2.2. Le doglianze vanno, parimenti, disattese.2.3. In primo luogo, non è ravvisabile alcun vizio di omessa pronuncianella sentenza impugnata avendo la stessa ricorrente lamentato che la CTRavrebbe «omesso di motivare in ordine alle deduzioni e difese dell’odiernaricorrente che sia nell’atto di appello che in sede di memoria ex art. 32aveva (...) argomentato in ordine alla mancanza del requisito delle “ragionidella delega”».2.4. È noto, tuttavia, che, poiché il vizio di omessa pronuncia siconcreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto viziooccorre che sia stato completamente omesso il provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quandoil giudice non decide su alcuni capi della domanda, che sianoNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato oinsufficiente esame delle argomentazioni delle parti (come lamentato nelcaso in esame) integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possaritenersi mancante il momento decisorio (Cass., n. 5730/2020).2.5. Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancataconfutazione, da parte del giudice che rigetta l’appello, delleargomentazioni svolte dalla parte nel ricorso avverso il provvedimentoimpugnato e ribadite in appello, considerato, appunto, che il vizio diomessa pronuncia è escluso dalla pronuncia sull'accertamento dellapretesa tributaria fatta valere dall'amministrazione nei confronti deldestinatario del provvedimento, detto accertamento rappresentandol'oggetto del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamentocatastale.2.6. È, peraltro, infondata, in diritto, anche l’ulteriore censura circa «lanullità dell’atto di accertamento per invalidità della delega in capo alfunzionario sottoscrittore», per non essere stata allegata detta delegaall’atto né altrimenti resa nota alla contribuente.2.7. 1.6. Secondo principi consolidati della giurisprudenza di questaCorte, sulla scorta di principi generali applicabili anche alla presentefattispecie, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad unfunzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 deld.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichérealizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna,restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, conla conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio,l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordinidi servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficientel'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la qualeconsente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore edestinatario della delega stessa (cfr. Cass., n. 11013/2019), dovendo porsiin evidenzia che il provvedimento contenente la delega di firma nonNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né delladurata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizioche individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazionedella qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del poterein capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (cfr. Cass., n.8814/2019).2.8. Nel caso in esame, come dedotto dalla stessa ricorrente, era stataprodotta dall’Ufficio «la delega “Disposizione di Servizio n. 2/2016”rubricata “Conferimento di delega di firma”» (allegata al ricorso) inrelazione alla quale la ricorrente aveva lamentato «l’assenza del requisitodelle “ragioni della delega” (ossia delle cause che ne avevano resanecessaria l’adozione), in alcun modo indicato o precisato, e laconseguente nullità dell’atto impugnato».2.9. Ne consegue, dunque, che la delega nel caso di speciematerialmente esiste, essendo sufficiente l'individuazione della qualificarivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica dellacorrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.2.10. Trattandosi, inoltre, di delega di firma e non di funzioni, l’atto didelega del dirigente, pur necessario ai fini della validità dell’atto delegato,è un atto organizzativo interno all’ufficio, sicché se lo stesso apparatopubblico da cui promana l’atto non ne disconosce gli effetti, devepresumersi la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionariosottoscrittore (cfr. Cass., n. 689/2025).2.11. Con riferimento, infatti, a fattispecie assimilabili alla presente,questa Corte ha statuito che la provenienza di un atto dall'Agenzia delleEntrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono finchénon venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o,comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (Cass., n. 220/2014).3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc – art. 3 legge241/1990, art. 7 legge 212/2000, art. 38 DPR 1142/1949 – in ordine allamotivazione dell’avviso di accertamento. Inoltre, nullità della sentenza exNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026art. 360 n. 4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111 cost.: omessa e/oapparente motivazione sul punto».3.2. Le doglianze vanno parimenti disattese.3.3. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, si richiama quantodianzi illustrato ai par. 2.3.-2.5.3.4. Va, altresì, disattesa, in diritto, la doglianza circa la carenza dimotivazione dell’atto impugnato che, sostiene la ricorrente, nonconsentirebbe «di comprendere le “ragioni giuridiche” che avevano inconcreto portato l’ufficio a disattendere il classamento proposto con laDOCFA, stante anche l’assenza di una ‘stima diretta’ dell’immobile».3.5. In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,come nel caso in esame (non essendo in contestazione i dati forniti dallacontribuente con riferimento all'estensione ed all'effettiva consistenzadell'immobile o all'inclusione di aree diverse), l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificarele differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass., nn. 29754/2024, 27196/2022, 31809/2018).4.1. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in rubrica, «omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5 cpc – in ordine al declassamentoda A/1 ad A/2 dell’appartamento int. 20» e lamenta che la Commissionetributaria regionale abbia omesso di valutare che «l’immobile soprastantea quello di sua proprietà, avente caratteristiche del tutto analoghe se nonsuperiori, era stato classato in cat. A/2 a seguito di accordo di mediazionetra i proprietari e l’Ufficio».4.2. La doglianza è infondata.Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/20264.3. È opportuno, preliminarmente, evidenziare che l'esame del motivonon è precluso dalla disposizione di cui all'art. 348-ter c.p.c., la cuiapplicazione presuppone (ai sensi del quarto comma) che, nei due gradi dimerito, le «questioni di fatto» siano state decise in base alle «stesseragioni», ciò che non avviene quando l'istruzione (o, meglio,«l'informazione») probatoria o la delibazione concreta siano del tuttomancate (come si evince da Cass., nn. 1562/2021, 29222/2019 e28174/2018).4.4. Proprio tale situazione si è verificata nei gradi di merito di questogiudizio (come risulta dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado,allegata al ricorso), poiché la circostanza fattuale dedotta dallacontribuente non risulta essere stata presa in esame.4.5. I fatti il cui esame sarebbe stato omesso non presentano, tuttavia,il carattere della decisività, in quanto dagli stessi sarebbe emerso chel’immobile sovrastante quello della contribuente sarebbe stato declassatoin cat. A/2) in data 28/3/2017; trattasi di circostanza inidonea, di per sé,a dimostrare un aumento o diminuzione del numero dei vani o unavariazione della consistenza ai fini del declassamento catastale.5.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullitàdella sentenza ex art. 360 n. 4 cpc - violazione degli artt. 132 n. 4 e 111cost (omessa motivazione nel merito) - violazione degli artt. 115 e 116 cpc- in ordine alla DOCFA 8 novembre 2013» e lamenta che la Commissionetributaria regionale avrebbe «commesso un (...) errore nella valutazionedel materiale probatorio», in quanto la DOCFA recante la datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbe stata depositata dalla ricorrente, ma dallaprecedente proprietaria, e non conterrebbe alcuna proposta di variazionecatastale.5.2. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. atteso cheil motivo è erroneamente sussunto come error in procedendo, in insanabilecontrasto con i principi giurisprudenziali secondo cui una questione diviolazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di merito può porsi aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. solo allorché si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr.Cass., nn. 27000/2016, 11892/2016, 13960/2014).5.3. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c. pertravisamento della prova documentale in oggetto, ovvero in conseguenzadell’erronea ricognizione del contenuto oggettivo della DOCFA propostanell’anno 2013, si tratta di questione ormai risolta, nel sensodell’inammissibilità, dalle Sezioni unite con la sentenza n. 5792/2024, chehanno affermato il seguente principio di diritto: «Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto,in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre,ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».5.4. È stato altresì aggiunto che, «se si ammettesse la ricorribilità percassazione in caso di travisamento della prova, […], rendendo perviol’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr.Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamentescivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisioneimpugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché lalatitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto anteriforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più”, assegnando “alla Cortedi cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito».6.1. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità dellasentenza ex art. 360 n. 4 cpc: violazione degli artt. 132 n. 4 e 111 cost(omessa motivazione nel merito) - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.»Numero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente confermatol’attribuzione della categoria A/1 all’immobile della ricorrente, in quanto«del tutto illogica ed errata avuto riguardo (...) al contesto territoriale incui si trova, in cui (…) la pressoché totalità degli immobili limitrofi sonoaccatastati in A/2», senza avere, la Commissione tributaria regionale,svolto alcuna istruttoria al riguardo, e omettendo una motivazione nelmerito, «limitandosi in parte a richiamare la sentenza di primo grado e inparte a svolgere generiche ... considerazioni senza alcun riferimento allafattispecie concreta».6.2. Le censure sono, parimenti, inammissibili.6.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte:Cass., n. 15883/2017; Cass., n. 9105/2017; Cass., Sez. Un., n.22232/2016; Cass., n. 9113/2012; Cass., n. 16736/2007), ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice dimerito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica ogiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento.6.4. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata esplicita inmaniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorsologico — giuridico che ha portato alla decisione, laddove, come dianzitrascritto, ha respinto il gravame della ricorrente sul punto affermandoquanto segue: «Nel merito, poi, la cat. A/1 classe 4 era stata propostadalla stessa proprietà con variazione per "divisione" in data 8 novembre2013, non v'è quindi ragione per ulteriore modifica, che sarebbe richiestaai soli fini agevolativi nel pagamento dei tributi locali».6.5. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., comedianzi illustrato, i motivi sono inammissibili in quanto secondol’orientamento pacifico di questa corte (ex multis: Cass., Sez. Un., n.20867/2020) per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026ufficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.6.6. La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è, poi,ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione.7.1. Con l’ultimo motivo di ricorso, rubricato unicamente come «spesedi lite», il ricorrente deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere laCommissione tributaria regionale erroneamente confermato la pronunciadi primo grado quanto alla condanna alle spese di lite a suo carico, senzadisporne la compensazione.7.2. La doglianza va disattesa, in quanto è dirimente evidenziare, chein tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenzava inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento dellestesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi siala valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella diconcorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ovequest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalleNumero registro generale 23699/2020Numero sezionale 3162/2026Numero di raccolta generale 9982/2026Data pubblicazione 17/04/2026tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale delgiudice di merito (Cass., n. 9860/2025).8. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.9. Nulla sulle spese della presente fase di giudizio stante la mancatacostituzione in giudizio di Agenzia delle entrate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris