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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 42061/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che aveva, applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a: otto reati di usura continuata pluriaggravata (artt. 81, secondo comma, 644, primo e quinto comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.) di cui ai capi 1 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 2 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 3 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 4 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 5 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 6 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 8 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e 9 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) dell'imputazione provvisoria; un reato di estorsione aggravata (artt. 81, 629 e 416-bis.1 cod. pen.) di cui al capo 7 dell'imputazione provvisoria (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]); un reato di abusiva attività finanziaria continuata (artt. 81 cod. pen. e art. 132 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385) di cui al capo 10 dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, 110, 644, secondo e quinto comma, n. 3), e 416-bis.1 cod. pen., nonché dell'art. 132 del d.l.gs. n. 385 del 1993, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi da 1 a 10 dell'imputazione provvisoria.

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riprendere le argomentazioni dell'ordinanza genetica, senza motivare sulle deduzioni prospettate dalla difesa in sede di riesame - le quali, «se colte, valgono a rendere intrinsecamente irrazionale ed illogica la decisione resa» -, con particolare riguardo: a) al fatto che le dichiarazioni delle persone offese «non sembravano essere particolarmente coerenti e attendibili», in particolare, «in relazione alla quantità di denaro che le stesse avrebbero dovuto versare né tantomeno in relazione alla scansione temporale della restituzione»; b) quanto ai «riscontri» di tali dichiarazioni: b.1) al fatto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Bianco, «avrebbe[ro] dovuto essere vagliat[e] con estremo rigore», stante i rapporti poco sereni tra i coniugi, tra i quali intercorrevano frequenti litigi, tanto che il Bianco «era convinto del fatto che la moglie avesse una relazione proprio col Paparazzo»; b.2) al fatto che, dalle conversazioni intercettate, «non emerge[va] in alcun modo una condotta violenta o minacciosa da parte del Bianco».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta anzitutto che l'ordinanza impugnata avrebbe affermato il pericolo di recidiva «sulla base di valutazioni puramente astratte», laddove tale pericolo «può ritenersi «esclus[o] valorizzando la condotta dell'indagato che [...] non è apparsa né minacciosa né violenta».

In secondo luogo, il ricorrente rappresenta che la ritenute esigenze cautelari ben avrebbero potuto essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari con l'uso del cosiddetto "braccialetto elettronico" e con divieto di comunicare con persone diverse da quelle con cui coabitava.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il «[v]izio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lettera b) e e), c.p.p., in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.».

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto la sussistenza dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": a) in ragione del fatto che il Bianco avrebbe vantato di avere avuto a che fare «con i migliori malandrini del mondo», circostanza che sarebbe insufficiente a configurare l'aggravante atteso che lo stesso Bianco non fece «alcuna allusione aggiuntiva ulteriore né ad una qualche organizzazione criminale che sarebbe stata "alle spalle" del ricorrente né ad una organizzazione specificamente mafiosa e diffusamente conosciuta e percepita come tale»; b) l'indagato «non ha mai posto in essere un comportamento realmente minaccioso nei confronti delle presunte vittime», come dimostrato dal fatto che queste «il più delle volte abbiano chiesto tempo al loro interlocutore dettando quasi loro stess[e] i tempi e le modalità di restituzione del denaro». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).

Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).

1.2. La stessa Corte di cassazione ha altresì chiarito che occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurímis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104- 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01).

Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).1.3.

Si deve ancora ricordare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).

1.4. Rammentati tali principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si deve rilevare che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati in contestazione sulla base dei seguenti elementi indiziari.

1.4.1. Quanto al reato di usura di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito «una narrazione dei fatti circostanziata e ricca di particolari», descrivendo «con precisione i termini dell'accordo», con gli esatti termini del suo contenuto usurario (a fronte di un prestito di C 4.000,00, il versamento di interessi mensili di C 500,00, pari al 13,75% al mese e al 165% all'anno); b) riprese video, estratte dalle registrazioni delle telecamere collocate nel bar del Paparazzo, che comprovavano i ripetuti contatti tra questi e l'indagato, due delle quali evidenziavano cessioni di denaro del primo al secondo; c) registrazione della durata di 42 minuti, effettuata dal Paparazzo, di un colloquio da lui avuto con il Bianco, nella quale, tra l'altro, si faceva riferimento al debito della persona offesa nei confronti dell'indagato; d) screenshot, forniti dal Paparazzo, che affermava di averli ricevuti dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] - circostanza confermata da quest'ultima, assunta a sommarie informazioni - alcuni dei quali fotografavano dei fogli manoscritti (cosiddetti "pizzini") con annotati i crediti che il Bianco doveva riscuotere dai vari soggetti, identificati con le lettere iniziali del cognome, e su uno dei quali era annotata, accanto alla lettera "P", corrispondente all'iniziale del cognome del Paparazzo, proprio la somma (C 4.000,00) e l'interesse (C 500,00) che il Paparazzo aveva affermato, rispettivamente, di avere ricevuto in prestito dal Bianco e di dovergli a titolo di interesse mensile; e) intercettazioni di conversazioni tra il Paparazzo e il Bianco dal cui contenuto risultavano chiari riferimenti al debito per capitale e interessi del primo nei confronti del secondo; f) ulteriori riprese video, estratte dalle registrazioni delle telecamere collocate nel bar del Paparazzo, dalle quali risultava la dazione di denaro da parte del Paparazzo al Bianco; g) fotografie di due assegni consegnati dal Paparazzo al Bianco a estinzione del debito del primo per il capitale prestatogli dal secondo.1.4.2.

Quanto al reato di usura di cui al capo 2 dell'imputazione provvisoria: a) contenuto delle intercettate conversazioni tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e il Bianco, nonché tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Maurizio), dalle quali risultava la situazione debitoria della persona offesa nei confronti dell'indagato e, in particolare, la corresponsione, da parte della prima al secondo, di una rata mensile di C 500,00 (poi ridotta a C 400,00); b) contenuto di un'intercettata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA] dalla quale risultava il pagamento di una rata da parte di [OSCURATO:PERSONA] al Bianco; c) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alla lettera "Z", corrispondente all'iniziale del nomignolo "zio" con il quale il Bianco era solito (come risultava dal contenuto di un'intercettazione) rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], le somme di C 4.650,00 e di C 500,00; d) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] confermative dell'esistenza del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Bianco, della rata mensile dovuta dal primo al secondo e delle modalità dei relativi pagamenti.

1.4.3. Quanto al reato di usura di cui al capo 3 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco (a fronte di un capitale prestato di C 5.000,00, versamento di interessi mensili del 10%); b) contenuto di due intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risultavano riferimenti a [OSCURATO:PERSONA], a un incontro tra questi e il Bianco e alla consegna di denaro; c) servizio di osservazione della polizia giudiziaria che verificava la consegna di un oggetto da parte del Lepera al Bianco; d) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alla lettera "L", corrispondente all'iniziale del cognome del Lepera, le somme di C 5.000,00 e di C 750,00; e) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] confermative dell'inserimento del Lepera nella rete usuraria del Bianco. 1.4.4.

Quanto al reato di usura di cui al capo 4 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco (a fronte di un capitale prestato di C 3.000,00, versamento di una rata mensile di C 400,00 il giorno "4" di ogni mese); b) contenuto delle intercettate conversazioni tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e il Bianco dalle quali risultava il riferimento a somme di denaro dovute dal primo, al pagamento di bollettini da parte dello stesso e, in particolare, di una rata mensile di C 400,00; c) servizio di osservazione della polizia giudiziaria che verificava la consegna, presso il supermercato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di un oggetto da parte del Dragone al Bianco; d) contenuto di un'intercettata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA] in cui la prima parlava proprio di un appuntamento finalizzato alla consegna di denaro al Bianco; e) messaggio, inviato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - e da questi mostrato agli inquirenti - in cui la prima riferiva che il marito Bianco si era recato presso un supermercato [OSCURATO:PERSONA] per ricevere del danaro da qualcuno; f) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alla lettera "D", corrispondente all'iniziale del cognome del Dragone, le somme di C 2.000,00 e di C 400,00.

1.4.5. Quanto ai reati di usura di cui ai capi 5 e 6 dell'imputazione provvisoria e al reato di estorsione di cui al capo 7 della stessa imputazione: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco, indicandone l'ammontare (C 2.000,00 nel 2018 ed C 5.000,00 nel 2020), gli interessi, le rate e i periodi di pagamento; b) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alle lettere "F.P.", le somme di C 2.700,00 (la cifra "7" risultava soprascritta sulla cifra "0", dovendosi quindi intendere, secondo l'ordinanza impugnata, la somma di C 2.000,00 come quella inizialmente scritta sul "pizzino") e di C 400,00, corrispondenti al capitale e agli interessi che il Ferreri aveva dichiarato di avere, rispettivamente, ricevuto dal Bianco e di dovergli a titolo di interessi; c) contenuto delle intercettate conversazioni tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e il Bianco, dalle quali risultava come il primo dovesse delle somme di denaro al secondo, nonché il coinvolgimento, nella vicenda, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; d) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] circa i fatti che il Bianco, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], si era recato presso la sua abitazione (circostanza che aveva appreso dalla moglie, non trovandosi in casa nell'occasione) e che, in seguito a tale visita, i tre indagati lo avevano raggiunto nella contrada Lenze intimandogli il pagamento delle rate dovute e pronunciando, [OSCURATO:PERSONA], la frase «sono stato in galera»; e) contenuto della telefonata tra il Ferreri e la moglie [OSCURATO:PERSONA], dal quale risultava che quest'ultima aveva riferito della suddetta visita al marito e che questi si trovava effettivamente nella contrada Lenze, sicché si doveva «ritenere che, subito dopo il passaggio dall'abitazione del Ferreri, gli indagati si siano recati su indicazione della Ippolito in C.da Lenze per incontrare la vittima, in linea con quanto risulta dalle s.i. del Ferreri»; f) contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risultava la consegna di denaro da parte del Ferreri al Bianco, denaro consegnato da una terza persona a [OSCURATO:PERSONA], presso il bar dello stesso, ritirato da [OSCURATO:PERSONA] e contenuto in una scatola per medicinali; g) fotografie di tale scatola e del suo contenuto prodotte da [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di averle ricevute, unitamente ad alcuni messaggi, da [OSCURATO:PERSONA] (circostanza confermata da quest'ultima).

1.4.6. Quanto al reato di usura di cui al capo 8 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco, indicandone l'ammontare (C 2.000,00) e gli interessi (C 400,00 al mese), e che il denaro ricevuto era stato diviso, previo accordo, con [OSCURATO:PERSONA], sicché i due avrebbero provveduto al pagamento del capitale e degli interessi per la propria quota; b) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che era presente al momento della pattuizione e che aveva confermato quanto dichiarato dal Battipaglia; c) contenuto delle intercettate conversazioni dalle quali risultava la situazione debitoria del Battigaglia nei confronti del Bianco e il ruolo del Ferreri di intermediario per la consegna del denaro; d) fotografie dei menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto all'iniziale del nome del Battigaglia, cifre corrispondenti al debito da questi contratto con il Bianco. 1.4.7.

Quanto al reato di usura di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di avere fatto ricorso al Bianco al fine di ottenere un prestito in modo da aiutare l'amico in difficoltà [OSCURATO:PERSONA]; b) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, pur non avendo fatto esplicito riferimento al Bianco, aveva confermato di avere chiesto aiuto al Ferreri - persona certamente in contatto con il Bianco, del quale era, a sua volta, debitore, e che, come dimostrato dalla vicenda del Battigaglia, non era nuovo a interventi per fare ottenere ad amici in difficoltà prestiti dal Bianco - e aveva riferito di avere consegnato la prima rata di interessi di C 500,00 ad un barista di [OSCURATO:PERSONA], di cui forniva riferimenti precisi, «modus operandi del tutto simile a quello riscontrato nella vicenda riguardante il Ferreri».

1.4.8. Quanto al reato di abusiva attività finanziaria di cui al capo 10 dell'imputazione provvisoria, il Tribunale di Catanzaro, dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione riguardanti lo stesso reato, motivava che: a) l'operata ricostruzione dei fatti di cui al capi da 1 a 9 dell'imputazione provvisoria portava a ritenere che il Bianco avesse esercitato, nel territorio di Cropani, attività abusiva di concessione di finanziamenti «in modo continuativo», come era comprovato dal «numero elevato di episodi finanziamento nell'arco di tempo tra il 2017 e il 2020, alcuni dei quali verificatisi anche contemporaneamente e in danno di diversi debitori», evidenziando, altresì, come «[ha rigorosa e unilaterale determinazione di interessi corrispettivi e i rigidi piani di rateizzazione confermati dai vari debitori in sede di s.i.t. attesta[sse] lo svolgimento dell'attività con modalità professionali»; b) il «carattere sistematico dei finanziamenti» emergeva anche dai menzionati "pizzini", che fornivano «la prova di un'attività che in concreto era rivolta ad una cerchia ristretta di persone ma che potenzialmente poteva essere estesa ad una platea più vasta e indeterminata di soggetti»; c) il contenuto di un'intercettata conversazione, nella quale il Bianco profferiva la frase «deve pagare come pagano gli altri», «lascia[ndo] chiaramente intendere l'esistenza di un ampio novero di persone a cui era stato concesso il credito»; d) il contenuto di alcune intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mostravano come l'attività «sinergica» del primo con i coindagati non fosse limitata alle vicende relative ai prestiti fatti al Paparazzo e al Ferreri ma fosse estesa anche a diverse altre persone.

1.5. Tale riassunta motivazione della valutazione degli elementi indizianti non evidenzia alcuna violazione di norme di legge - che, del resto, neppure il ricorrente ha argomentato, essendosi egli limitato, in modo solo assertivo, a indicarle nella rubrica del motivo - né alcun contrasto, tanto meno manifesto, con i canoni della logica.

La congruenza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a tali canoni non è, in particolare, inficiata da quanto il ricorrente afferma di avere prospettato in sede di riesame, atteso che: a) quanto all'asserita scarsa coerenza e, quindi, attendibilità, delle dichiarazioni delle persone offese dai reati, con riguardo al denaro che queste avrebbero dovuto versare e alla scansione temporale di tali versamenti, si tratta di una doglianza del tutto generica, atteso che il ricorrente omette completamente di indicare quali sarebbero le lamentate incoerenze del narrato di ciascuna persona offesa; b) quanto alla necessità di un vaglio rigoroso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei rapporti poco sereni della stessa con il marito [OSCURATO:PERSONA], tali dichiarazioni, oltre a essere state utilizzate dal Tribunale del riesame quale elemento indiziante solo di alcuni dei reati in contestazione, sono state valutate dallo stesso Tribunale unitamente agli indicati numerosi altri elementi indizianti (a cominciare dalle dichiarazioni delle persone offese), che costituiscono un più che adeguato riscontro dell'attendibilità delle stesse dichiarazioni; c) quanto al fatto che, dalle conversazioni intercettate, «non emerge[va] in alcun modo una condotta violenta o minacciosa da parte del Bianco», l'unica condotta minacciosa (non violenta) contestata al Bianco è quella relativa al delitto di estorsione di cui al capo 7 dell'imputazione provvisoria, condotta della cui sussistenza l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto nei termini che si sono riassunti al punto 1.4.5 (in particolare, sub d ed e).

2. In ordine logico, deve essere ora esaminato il terzo motivo.

Esso è manifestamente infondato.

2.1. Preliminarmente, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" - oltre che di quella della cosiddetta "agevolazione mafiosa", in ordine alla quale il ricorrente non ha, in effetti, avanzato contestazioni - con riguardo ai delitti di usura commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 dell'imputazione provvisoria), di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2 dell'imputazione provvisoria) e di [OSCURATO:PERSONA] (capi 5 e 6 dell'imputazione provvisoria), oltre che in relazione al reato di abusiva attività finanziaria.

Le contestazioni del ricorrente appaiono riguardare, peraltro, il riconoscimento dell'aggravante solo relativamente ai menzionati delitti di usura, come risulta dal riferimento, nel motivo di ricorso, oltre che, specificamente, all'episodio di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (con il quale il Bianco aveva vantato di avere avuto a che fare «con i migliori malandrini del mondo»), alle «vittime» dei reati e al loro atteggiamento nei confronti del Bianco («chie[dere] tempo al loro interlocutore dettando quasi loro stess[e] i tempi e le modalità di restituzione del denaro»).

2.2. Ciò precisato, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora dall'art. 416.bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01).

Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628-01).

Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178- 01).

Peraltro, l'aggravante è ritenuta configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di un'esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182-01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884-01; Sez. 10 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570-01; Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760-01).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01).

2.3. Ciò premesso, va detto che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" in quanto: con riguardo al reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in una intercettata conversazione con questi il Bianco aveva vantato di avere avuto a che fare «con i migliori malandrini del mondo» e di essere sempre presente durante i summit tra i capi delle 'ndrine locali tenuti a Cutro e a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando il fatto di sedere vicino ai capi di tali 'ndrine e, in un'altra captata conversazione tra i due, lo stesso Bianco manifestava l'urgenza di ritirare il denaro dal Paparazzo perché quella stessa mattinata si sarebbe dovuto recare a [OSCURATO:PERSONA]; con riguardo al reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in una intercettata conversazione con questi il Bianco, al fine di sollecitare i pagamenti, faceva riferimento a terze figure alle quali avrebbe dovuto rendere conto; con riguardo ai reati di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in una intercettata conversazione con questi il Bianco raccomandava puntualità nei pagamenti, suggerendogli di non abusare della pazienza di terze persone alle quali doveva dare conto, le quali «sono cristiani buoni».

2.4. Tale motivazione, nell'evidenziare condotte tali da richiamare alle mente dei soggetti passivi la forza intimidatrice propria dei sodalizi di tipo mafioso, con la conseguente peculiare coartazione psicologica delle vittime, appare, oltre che rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al punto 2.2, priva di illogicità, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.3.1.

Al riguardo, è opportuno rammentare preliminarmente alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01).

Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01).

Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.).

3.1.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto.

La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01).Con riguardo, in particolare, alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01).

La prima di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. 3.1.3.

Con riguardo alla doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. per il caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del di. n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01).

3.2. Rammentati tali principi, si deve anzitutto osservare, quanto alle esigenze cautelari, che il Tribunale di Catanzaro ha formulato la prognosi in ordine alla pericolosità sociale del Bianco sul fondamento del numero dei reati da lui commessi, della loro diversità (usura, estorsione, abusiva attività finanziaria), della loro gravità, della loro allarmante modalità, tenuto conto della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", della realizzazione, da parte del Bianco, «di un sistema delinquenziale di durata tendenzialmente indefinita nel tempo», tale da configurare «un'alternativa illecita per un più semplice accesso al credito», dell'inserimento dello stesso Bianco in allarmanti contesti illeciti (come dimostrato dalla vicinanza alle famiglie dei Tropea e dei Capicchiani).

Si tratta di una motivazione della sussistenza del periculum libertatis tutt'altro che «astratta» (come ritenuto dal ricorrente) e che, oltre che rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordatati, appare coerente e priva di illogicità e del tutto idonea ad assolvere all'onere motivazionale gravante sul giudice della cautela, in un'ipotesi in cui, peraltro, si procede per reati aggravati ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.3.

In secondo luogo, quanto alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Catanzaro, richiamata la presunzione relativa di adeguatezza del regime carcerario, ha escluso che fossero stati acquisiti elementi dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure, tenuto anche conto dei rapporti del Bianco con più ampi contesti delinquenziali, e, quanto, in particolare, all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico", ha rappresentato come tale modalità di controllo, se è idonea a scongiurare il pericolo di evasione, non è invece idonea a scongiurare l'inosservanza dei limiti o divieti che possono accedere alla misura degli arresti domiciliari, la cui violazione avrebbe potuto consentire la ripresa dei contatti del Bianco con gli altri soggetti coinvolti nelle condotte illecite e la reiterazione di reati della specie di quelli per i quali si procedeva, i quali potevano essere commessi anche dal domicilio.

Anche tale motivazione della scelta della misura della custodia cautelare in carcere risulta adeguata, in quanto immune da vizi logici o giuridici, e non è, perciò, suscettibile di censura in questa sede di legittimità.7.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che aveva, applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a: otto reati di usura continuata pluriaggravata (artt. 81, secondo comma, 644, primo e quinto comma, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.) di cui ai capi 1 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 2 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 3 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 4 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 5 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 6 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), 8 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e 9 (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) dell'imputazione provvisoria; un reato di estorsione aggravata (artt. 81, 629 e 416-bis.1 cod. pen.) di cui al capo 7 dell'imputazione provvisoria (persona offesa [OSCURATO:PERSONA]); un reato di abusiva attività finanziaria continuata (artt. 81 cod. pen. e art. 132 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385) di cui al capo 10 dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, 110, 644, secondo e quinto comma, n. 3), e 416-bis.1 cod. pen., nonché dell'art. 132 del d.l.gs. n. 385 del 1993, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi da 1 a 10 dell'imputazione provvisoria. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riprendere le argomentazioni dell'ordinanza genetica, senza motivare sulle deduzioni prospettate dalla difesa in sede di riesame - le quali, «se colte, valgono a rendere intrinsecamente irrazionale ed illogica la decisione resa» -, con particolare riguardo: a) al fatto che le dichiarazioni delle persone offese «non sembravano essere particolarmente coerenti e attendibili», in particolare, «in relazione alla quantità di denaro che le stesse avrebbero dovuto versare né tantomeno in relazione alla scansione temporale della restituzione»; b) quanto ai «riscontri» di tali dichiarazioni: b.1) al fatto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Bianco, «avrebbe[ro] dovuto essere vagliat[e] con estremo rigore», stante i rapporti poco sereni tra i coniugi, tra i quali intercorrevano frequenti litigi, tanto che il Bianco «era convinto del fatto che la moglie avesse una relazione proprio col Paparazzo»; b.2) al fatto che, dalle conversazioni intercettate, «non emerge[va] in alcun modo una condotta violenta o minacciosa da parte del Bianco». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta anzitutto che l'ordinanza impugnata avrebbe affermato il pericolo di recidiva «sulla base di valutazioni puramente astratte», laddove tale pericolo «può ritenersi «esclus[o] valorizzando la condotta dell'indagato che [...] non è apparsa né minacciosa né violenta». In secondo luogo, il ricorrente rappresenta che la ritenute esigenze cautelari ben avrebbero potuto essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari con l'uso del cosiddetto "braccialetto elettronico" e con divieto di comunicare con persone diverse da quelle con cui coabitava.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il «[v]izio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lettera b) e e), c.p.p., in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.». Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto la sussistenza dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": a) in ragione del fatto che il Bianco avrebbe vantato di avere avuto a che fare «con i migliori malandrini del mondo», circostanza che sarebbe insufficiente a configurare l'aggravante atteso che lo stesso Bianco non fece «alcuna allusione aggiuntiva ulteriore né ad una qualche organizzazione criminale che sarebbe stata "alle spalle" del ricorrente né ad una organizzazione specificamente mafiosa e diffusamente conosciuta e percepita come tale»; b) l'indagato «non ha mai posto in essere un comportamento realmente minaccioso nei confronti delle presunte vittime», come dimostrato dal fatto che queste «il più delle volte abbiano chiesto tempo al loro interlocutore dettando quasi loro stess[e] i tempi e le modalità di restituzione del denaro». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). 1.2. La stessa Corte di cassazione ha altresì chiarito che occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurímis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104- 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).1.3. Si deve ancora ricordare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 1.4. Rammentati tali principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si deve rilevare che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati in contestazione sulla base dei seguenti elementi indiziari. 1.4.1. Quanto al reato di usura di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva fornito «una narrazione dei fatti circostanziata e ricca di particolari», descrivendo «con precisione i termini dell'accordo», con gli esatti termini del suo contenuto usurario (a fronte di un prestito di C 4.000,00, il versamento di interessi mensili di C 500,00, pari al 13,75% al mese e al 165% all'anno); b) riprese video, estratte dalle registrazioni delle telecamere collocate nel bar del Paparazzo, che comprovavano i ripetuti contatti tra questi e l'indagato, due delle quali evidenziavano cessioni di denaro del primo al secondo; c) registrazione della durata di 42 minuti, effettuata dal Paparazzo, di un colloquio da lui avuto con il Bianco, nella quale, tra l'altro, si faceva riferimento al debito della persona offesa nei confronti dell'indagato; d) screenshot, forniti dal Paparazzo, che affermava di averli ricevuti dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA] - circostanza confermata da quest'ultima, assunta a sommarie informazioni - alcuni dei quali fotografavano dei fogli manoscritti (cosiddetti "pizzini") con annotati i crediti che il Bianco doveva riscuotere dai vari soggetti, identificati con le lettere iniziali del cognome, e su uno dei quali era annotata, accanto alla lettera "P", corrispondente all'iniziale del cognome del Paparazzo, proprio la somma (C 4.000,00) e l'interesse (C 500,00) che il Paparazzo aveva affermato, rispettivamente, di avere ricevuto in prestito dal Bianco e di dovergli a titolo di interesse mensile; e) intercettazioni di conversazioni tra il Paparazzo e il Bianco dal cui contenuto risultavano chiari riferimenti al debito per capitale e interessi del primo nei confronti del secondo; f) ulteriori riprese video, estratte dalle registrazioni delle telecamere collocate nel bar del Paparazzo, dalle quali risultava la dazione di denaro da parte del Paparazzo al Bianco; g) fotografie di due assegni consegnati dal Paparazzo al Bianco a estinzione del debito del primo per il capitale prestatogli dal secondo.1.4.2. Quanto al reato di usura di cui al capo 2 dell'imputazione provvisoria: a) contenuto delle intercettate conversazioni tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e il Bianco, nonché tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Maurizio), dalle quali risultava la situazione debitoria della persona offesa nei confronti dell'indagato e, in particolare, la corresponsione, da parte della prima al secondo, di una rata mensile di C 500,00 (poi ridotta a C 400,00); b) contenuto di un'intercettata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA] dalla quale risultava il pagamento di una rata da parte di [OSCURATO:PERSONA] al Bianco; c) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alla lettera "Z", corrispondente all'iniziale del nomignolo "zio" con il quale il Bianco era solito (come risultava dal contenuto di un'intercettazione) rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], le somme di C 4.650,00 e di C 500,00; d) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] confermative dell'esistenza del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Bianco, della rata mensile dovuta dal primo al secondo e delle modalità dei relativi pagamenti. 1.4.3. Quanto al reato di usura di cui al capo 3 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco (a fronte di un capitale prestato di C 5.000,00, versamento di interessi mensili del 10%); b) contenuto di due intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risultavano riferimenti a [OSCURATO:PERSONA], a un incontro tra questi e il Bianco e alla consegna di denaro; c) servizio di osservazione della polizia giudiziaria che verificava la consegna di un oggetto da parte del Lepera al Bianco; d) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alla lettera "L", corrispondente all'iniziale del cognome del Lepera, le somme di C 5.000,00 e di C 750,00; e) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] confermative dell'inserimento del Lepera nella rete usuraria del Bianco. 1.4.4. Quanto al reato di usura di cui al capo 4 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco (a fronte di un capitale prestato di C 3.000,00, versamento di una rata mensile di C 400,00 il giorno "4" di ogni mese); b) contenuto delle intercettate conversazioni tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e il Bianco dalle quali risultava il riferimento a somme di denaro dovute dal primo, al pagamento di bollettini da parte dello stesso e, in particolare, di una rata mensile di C 400,00; c) servizio di osservazione della polizia giudiziaria che verificava la consegna, presso il supermercato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di un oggetto da parte del Dragone al Bianco; d) contenuto di un'intercettata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA] in cui la prima parlava proprio di un appuntamento finalizzato alla consegna di denaro al Bianco; e) messaggio, inviato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - e da questi mostrato agli inquirenti - in cui la prima riferiva che il marito Bianco si era recato presso un supermercato [OSCURATO:PERSONA] per ricevere del danaro da qualcuno; f) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alla lettera "D", corrispondente all'iniziale del cognome del Dragone, le somme di C 2.000,00 e di C 400,00. 1.4.5. Quanto ai reati di usura di cui ai capi 5 e 6 dell'imputazione provvisoria e al reato di estorsione di cui al capo 7 della stessa imputazione: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco, indicandone l'ammontare (C 2.000,00 nel 2018 ed C 5.000,00 nel 2020), gli interessi, le rate e i periodi di pagamento; b) fotografie dei già menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto alle lettere "F.P.", le somme di C 2.700,00 (la cifra "7" risultava soprascritta sulla cifra "0", dovendosi quindi intendere, secondo l'ordinanza impugnata, la somma di C 2.000,00 come quella inizialmente scritta sul "pizzino") e di C 400,00, corrispondenti al capitale e agli interessi che il Ferreri aveva dichiarato di avere, rispettivamente, ricevuto dal Bianco e di dovergli a titolo di interessi; c) contenuto delle intercettate conversazioni tra la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e il Bianco, dalle quali risultava come il primo dovesse delle somme di denaro al secondo, nonché il coinvolgimento, nella vicenda, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; d) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] circa i fatti che il Bianco, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], si era recato presso la sua abitazione (circostanza che aveva appreso dalla moglie, non trovandosi in casa nell'occasione) e che, in seguito a tale visita, i tre indagati lo avevano raggiunto nella contrada Lenze intimandogli il pagamento delle rate dovute e pronunciando, [OSCURATO:PERSONA], la frase «sono stato in galera»; e) contenuto della telefonata tra il Ferreri e la moglie [OSCURATO:PERSONA], dal quale risultava che quest'ultima aveva riferito della suddetta visita al marito e che questi si trovava effettivamente nella contrada Lenze, sicché si doveva «ritenere che, subito dopo il passaggio dall'abitazione del Ferreri, gli indagati si siano recati su indicazione della Ippolito in C.da Lenze per incontrare la vittima, in linea con quanto risulta dalle s.i. del Ferreri»; f) contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lei [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risultava la consegna di denaro da parte del Ferreri al Bianco, denaro consegnato da una terza persona a [OSCURATO:PERSONA], presso il bar dello stesso, ritirato da [OSCURATO:PERSONA] e contenuto in una scatola per medicinali; g) fotografie di tale scatola e del suo contenuto prodotte da [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di averle ricevute, unitamente ad alcuni messaggi, da [OSCURATO:PERSONA] (circostanza confermata da quest'ultima). 1.4.6. Quanto al reato di usura di cui al capo 8 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito i termini del prestito da lui ricevuto dal Bianco, indicandone l'ammontare (C 2.000,00) e gli interessi (C 400,00 al mese), e che il denaro ricevuto era stato diviso, previo accordo, con [OSCURATO:PERSONA], sicché i due avrebbero provveduto al pagamento del capitale e degli interessi per la propria quota; b) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che era presente al momento della pattuizione e che aveva confermato quanto dichiarato dal Battipaglia; c) contenuto delle intercettate conversazioni dalle quali risultava la situazione debitoria del Battigaglia nei confronti del Bianco e il ruolo del Ferreri di intermediario per la consegna del denaro; d) fotografie dei menzionati "pizzini", su uno dei quali erano annotate, accanto all'iniziale del nome del Battigaglia, cifre corrispondenti al debito da questi contratto con il Bianco. 1.4.7. Quanto al reato di usura di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria: a) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di avere fatto ricorso al Bianco al fine di ottenere un prestito in modo da aiutare l'amico in difficoltà [OSCURATO:PERSONA]; b) dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, pur non avendo fatto esplicito riferimento al Bianco, aveva confermato di avere chiesto aiuto al Ferreri - persona certamente in contatto con il Bianco, del quale era, a sua volta, debitore, e che, come dimostrato dalla vicenda del Battigaglia, non era nuovo a interventi per fare ottenere ad amici in difficoltà prestiti dal Bianco - e aveva riferito di avere consegnato la prima rata di interessi di C 500,00 ad un barista di [OSCURATO:PERSONA], di cui forniva riferimenti precisi, «modus operandi del tutto simile a quello riscontrato nella vicenda riguardante il Ferreri». 1.4.8. Quanto al reato di abusiva attività finanziaria di cui al capo 10 dell'imputazione provvisoria, il Tribunale di Catanzaro, dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione riguardanti lo stesso reato, motivava che: a) l'operata ricostruzione dei fatti di cui al capi da 1 a 9 dell'imputazione provvisoria portava a ritenere che il Bianco avesse esercitato, nel territorio di Cropani, attività abusiva di concessione di finanziamenti «in modo continuativo», come era comprovato dal «numero elevato di episodi finanziamento nell'arco di tempo tra il 2017 e il 2020, alcuni dei quali verificatisi anche contemporaneamente e in danno di diversi debitori», evidenziando, altresì, come «[ha rigorosa e unilaterale determinazione di interessi corrispettivi e i rigidi piani di rateizzazione confermati dai vari debitori in sede di s.i.t. attesta[sse] lo svolgimento dell'attività con modalità professionali»; b) il «carattere sistematico dei finanziamenti» emergeva anche dai menzionati "pizzini", che fornivano «la prova di un'attività che in concreto era rivolta ad una cerchia ristretta di persone ma che potenzialmente poteva essere estesa ad una platea più vasta e indeterminata di soggetti»; c) il contenuto di un'intercettata conversazione, nella quale il Bianco profferiva la frase «deve pagare come pagano gli altri», «lascia[ndo] chiaramente intendere l'esistenza di un ampio novero di persone a cui era stato concesso il credito»; d) il contenuto di alcune intercettate conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mostravano come l'attività «sinergica» del primo con i coindagati non fosse limitata alle vicende relative ai prestiti fatti al Paparazzo e al Ferreri ma fosse estesa anche a diverse altre persone. 1.5. Tale riassunta motivazione della valutazione degli elementi indizianti non evidenzia alcuna violazione di norme di legge - che, del resto, neppure il ricorrente ha argomentato, essendosi egli limitato, in modo solo assertivo, a indicarle nella rubrica del motivo - né alcun contrasto, tanto meno manifesto, con i canoni della logica. La congruenza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto a tali canoni non è, in particolare, inficiata da quanto il ricorrente afferma di avere prospettato in sede di riesame, atteso che: a) quanto all'asserita scarsa coerenza e, quindi, attendibilità, delle dichiarazioni delle persone offese dai reati, con riguardo al denaro che queste avrebbero dovuto versare e alla scansione temporale di tali versamenti, si tratta di una doglianza del tutto generica, atteso che il ricorrente omette completamente di indicare quali sarebbero le lamentate incoerenze del narrato di ciascuna persona offesa; b) quanto alla necessità di un vaglio rigoroso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei rapporti poco sereni della stessa con il marito [OSCURATO:PERSONA], tali dichiarazioni, oltre a essere state utilizzate dal Tribunale del riesame quale elemento indiziante solo di alcuni dei reati in contestazione, sono state valutate dallo stesso Tribunale unitamente agli indicati numerosi altri elementi indizianti (a cominciare dalle dichiarazioni delle persone offese), che costituiscono un più che adeguato riscontro dell'attendibilità delle stesse dichiarazioni; c) quanto al fatto che, dalle conversazioni intercettate, «non emerge[va] in alcun modo una condotta violenta o minacciosa da parte del Bianco», l'unica condotta minacciosa (non violenta) contestata al Bianco è quella relativa al delitto di estorsione di cui al capo 7 dell'imputazione provvisoria, condotta della cui sussistenza l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto nei termini che si sono riassunti al punto 1.4.5 (in particolare, sub d ed e). 2. In ordine logico, deve essere ora esaminato il terzo motivo. Esso è manifestamente infondato. 2.1. Preliminarmente, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" - oltre che di quella della cosiddetta "agevolazione mafiosa", in ordine alla quale il ricorrente non ha, in effetti, avanzato contestazioni - con riguardo ai delitti di usura commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 dell'imputazione provvisoria), di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2 dell'imputazione provvisoria) e di [OSCURATO:PERSONA] (capi 5 e 6 dell'imputazione provvisoria), oltre che in relazione al reato di abusiva attività finanziaria. Le contestazioni del ricorrente appaiono riguardare, peraltro, il riconoscimento dell'aggravante solo relativamente ai menzionati delitti di usura, come risulta dal riferimento, nel motivo di ricorso, oltre che, specificamente, all'episodio di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (con il quale il Bianco aveva vantato di avere avuto a che fare «con i migliori malandrini del mondo»), alle «vittime» dei reati e al loro atteggiamento nei confronti del Bianco («chie[dere] tempo al loro interlocutore dettando quasi loro stess[e] i tempi e le modalità di restituzione del denaro»). 2.2. Ciò precisato, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora dall'art. 416.bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01). Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628-01). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178- 01). Peraltro, l'aggravante è ritenuta configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di un'esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182-01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884-01; Sez. 10 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570-01; Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760-01). La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01). 2.3. Ciò premesso, va detto che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" in quanto: con riguardo al reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in una intercettata conversazione con questi il Bianco aveva vantato di avere avuto a che fare «con i migliori malandrini del mondo» e di essere sempre presente durante i summit tra i capi delle 'ndrine locali tenuti a Cutro e a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando il fatto di sedere vicino ai capi di tali 'ndrine e, in un'altra captata conversazione tra i due, lo stesso Bianco manifestava l'urgenza di ritirare il denaro dal Paparazzo perché quella stessa mattinata si sarebbe dovuto recare a [OSCURATO:PERSONA]; con riguardo al reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in una intercettata conversazione con questi il Bianco, al fine di sollecitare i pagamenti, faceva riferimento a terze figure alle quali avrebbe dovuto rendere conto; con riguardo ai reati di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in una intercettata conversazione con questi il Bianco raccomandava puntualità nei pagamenti, suggerendogli di non abusare della pazienza di terze persone alle quali doveva dare conto, le quali «sono cristiani buoni». 2.4. Tale motivazione, nell'evidenziare condotte tali da richiamare alle mente dei soggetti passivi la forza intimidatrice propria dei sodalizi di tipo mafioso, con la conseguente peculiare coartazione psicologica delle vittime, appare, oltre che rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al punto 2.2, priva di illogicità, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.3.1. Al riguardo, è opportuno rammentare preliminarmente alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.1.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). 3.1.2. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01).Con riguardo, in particolare, alla motivazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). La prima di tali sentenze ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sull'assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. 3.1.3. Con riguardo alla doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. per il caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del di. n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01). 3.2. Rammentati tali principi, si deve anzitutto osservare, quanto alle esigenze cautelari, che il Tribunale di Catanzaro ha formulato la prognosi in ordine alla pericolosità sociale del Bianco sul fondamento del numero dei reati da lui commessi, della loro diversità (usura, estorsione, abusiva attività finanziaria), della loro gravità, della loro allarmante modalità, tenuto conto della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", della realizzazione, da parte del Bianco, «di un sistema delinquenziale di durata tendenzialmente indefinita nel tempo», tale da configurare «un'alternativa illecita per un più semplice accesso al credito», dell'inserimento dello stesso Bianco in allarmanti contesti illeciti (come dimostrato dalla vicinanza alle famiglie dei Tropea e dei Capicchiani). Si tratta di una motivazione della sussistenza del periculum libertatis tutt'altro che «astratta» (come ritenuto dal ricorrente) e che, oltre che rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordatati, appare coerente e priva di illogicità e del tutto idonea ad assolvere all'onere motivazionale gravante sul giudice della cautela, in un'ipotesi in cui, peraltro, si procede per reati aggravati ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.3. In secondo luogo, quanto alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Catanzaro, richiamata la presunzione relativa di adeguatezza del regime carcerario, ha escluso che fossero stati acquisiti elementi dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure, tenuto anche conto dei rapporti del Bianco con più ampi contesti delinquenziali, e, quanto, in particolare, all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico", ha rappresentato come tale modalità di controllo, se è idonea a scongiurare il pericolo di evasione, non è invece idonea a scongiurare l'inosservanza dei limiti o divieti che possono accedere alla misura degli arresti domiciliari, la cui violazione avrebbe potuto consentire la ripresa dei contatti del Bianco con gli altri soggetti coinvolti nelle condotte illecite e la reiterazione di reati della specie di quelli per i quali si procedeva, i quali potevano essere commessi anche dal domicilio. Anche tale motivazione della scelta della misura della custodia cautelare in carcere risulta adeguata, in quanto immune da vizi logici o giuridici, e non è, perciò, suscettibile di censura in questa sede di legittimità.7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi del
Sentenza Cassazione n. 42061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris