CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 9 gennaio 2018 sino al 4 settembre 2018, nella forma della custodia cautelare in carcere, e sino al 14 febbraio 2019, nella forma degli arresti domiciliari, in relazione a un procedimento nel quale era gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e del reato di cui all'art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo, con il primo motivo, violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio motivazionale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare in che cosa si concretizzerebbe la condotta colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, limitandosi a valorizzare l'immutato quadro probatorio sebbene sulla base di tale quadro il Rispoli sia stato assolto in primo grado. Nel corso dell'esecuzione della misura cautelare, inoltre, il difensore ne ha ripetutamente chiesto la revoca o la modifica, quale prova dell'assenza di una condotta gravemente colposa alla quale ricondurre il mantenimento della misura cautelare. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha valorizzato in quanto gravemente colposa la condotta estorsiva contestata al capo 42), sebbene anche con riferimento a tale reato sia intervenuta sentenza assolutoria e il Rispoli si sia prodigato a chiarire da subito la propria estraneità ai fatti. La Corte si è limitata a richiamare gli elementi di prova che avevano giustificato l'applicazione della misura cautelare senza considerare che il prevenuto ha da subito attivato ogni linea difensiva per chiarire la sua posizione e spiegare il contenuto delle captazioni. Nel corso del giudizio si erano infatti acquisite le dichiarazioni del Cufari, che aveva negato di essere stato aggredito fisicamente dal Rispoli. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva concludendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte territoriale ha esaminato il contenuto di un'intercettazione (progr. 16, 317/16) nella quale lo stesso Rispoli il 21 marzo 2016 affermava di aver picchiato [OSCURATO:PERSONA] al fine di impedirgli di ricandidarsi alla carica di presidente della lega navale e ha constatato che tale contenuto era coerente con le dichiarazioni di tale [OSCURATO:PERSONA]. I giudici della riparazione, pur evidenziando come lo stesso Cufari avesse escluso ogni violenza fisica a suo carico da parte del Rispoli, hanno ritenuto che il contesto generale in cui l'episodio si inseriva, ossia il controllo del porto da parte di esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, in quanto non escluso anzi cristallizzato nella sentenza assolutoria, fosse indicativo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. 2. In particolare, a pag.4 dell'ordinanza, si legge come da tale contesto siano emersi i rapporti di vicinanza e contiguità che il Rispoli manteneva con esponenti di spicco delle consorterie di ‘ndrangheta locale, corroborati da captazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] avvisava il Rispoli della presenza di forze dell'ordine al porto o nelle quali il Rispoli si sincerava del fatto che fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], altro esponente della criminalità cirotana, ad essere entrato nel porto, vantandosi con l'interlocutore del fatto di avere installato una serie di telecamere che gli consentivano di monitorare tutti gli accessi. Nell'ordinanza è stata valorizzata un'ulteriore captazione in cui il Rispoli, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto partecipe della locale associazione ex art. 416 bis cod. pen., affermava "tutto a posto... al porto... se ti serve... qualcosa". 3. A fronte di tali specifiche indicazioni di condotte attestanti contiguità con soggetti coinvolti in associazioni criminali, il ricorso risulta generico in quanto del tutto privo di confronto con il tenore del provvedimento impugnato, fondato su elementi evidentemente non esclusi nella sentenza assolutoria e legittimamente valorizzati dal giudice della riparazione in quanto tali da indurre in errore il giudice della cautela anche con riguardo al mantenimento della misura. 4. L'ordinanza risulta, per converso, conforme all'orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art.314 cod. proc. pen. consente al giudice della riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice della cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali; perché, anzi, gli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice 3 della riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice della cautela, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). 4.1. Nè la motivazione può ritenersi carente sotto il profilo dell'indicazione della condotta ostativa, avendo ritenuto che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801). 4.2. Occorre, inoltre, ribadire la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che le condotte extraprocessuali e processuali prese in esame come ostative dal giudice della riparazione siano state escluse dal giudice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 5. Tali ragioni inducono a ritenere che il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi e