Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47985/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due motivi di ricorso: vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il motivo sulla recidiva è estremamente generico, si limita a ritenere non sussistente la recidiva.

Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, e la ricorrenza della recidiva, rilevando il precedente dell'imputato e le modalità del fatto, significative di una maggiore pericolosità (precedente per furto in abitazione, detenzione di armi e di droga).

Anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza è adeguatamente motivata rilevando il grave precedente penale e la condotta processuale non potrebbe invalidare la gravità del fatto oggettivamente e soggettivamente.

Si tratta, in entrambi i casi, di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due motivi di ricorso: vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il motivo sulla recidiva è estremamente generico, si limita a ritenere non sussistente la recidiva. Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, e la ricorrenza della recidiva, rilevando il precedente dell'imputato e le modalità del fatto, significative di una maggiore pericolosità (precedente per furto in abitazione, detenzione di armi e di droga). Anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza è adeguatamente motivata rilevando il grave precedente penale e la condotta processuale non potrebbe invalidare la gravità del fatto oggettivamente e soggettivamente. Si tratta, in entrambi i casi, di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 47985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris