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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28533/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 10/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 20355 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20355del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] Principia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46L55 E493Z ) rappresentata e difes a dall ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MJA NRC73P29 L628O ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona deirappresentanti per procura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DCIDNC 53D12 L421A ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 3894/2023, pubblicatain data 11 ottobre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha pignorato, in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., i crediti vantati da quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..La società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Torino, che ha altresì condannato l’opposta [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore della società opponente, della differenza tra l’importofrattanto ricevuto a soddisfazione delle sue ragioni e quello ritenuto effettivamente dovuto.

IlTribunale di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio (non es- sendo stati evocati in giudizio i terzi pignorati), rimettendo le parti davanti al giudice di pace, anche con riguardo alla do- manda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado ed alla liquidazione delle spese pro- cessuali delle precedenti fasi del giudizio.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., viene denunciata la nullità della sentenza impugnataper avere il giudice a quo, sebbene abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (per pretermissione di terzi pignorati, litisconsorti necessari) e rimesso la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio ex art. 354, co. 1, c.p.c., omesso, in violazione dell’ art. 112 c.p.c. , di pro- nunciarsi sulla domanda proposta dall’appellante, odierna ricor- rente, con l’atto d’appello, e diretta alla condanna dell’appel- lata, odierna intimata, alla restituzione dell’importo a Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 quest’ultima, dall’odierna ricorrente, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado».

Il motivo è fondato. 1.1 La censura, benché formulata in termini di “ omissione di pronuncia” sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, viene esplicitata in modo sufficientemente chiaro, nello svolgimento argomenta- tivo del motivo di ricorso, come contestazione della parte della sentenza impugnata (testualmente riprodotta, tra l’altro, nel ri- corso) con cui il tribunale ha affermato: «La richiesta di resti- tuzione delle somme già corrisposte dovrà essere valutata all’esito del giudizio di rinvio non potendo il giudice dell’appello pronunciarsi nel difetto di contradditorio correttamente instau- rato tra le parti».

È, quindi,evidente – ed è del resto adeguatamente chiarito nel motivo di ricorso – che la ricorrente si duole di tale “ rimes- sione”, assumendo che essa si concretizziin una “omessa pro- nuncia” da parte del giudice di appello, proprio perché quest’ul- timo ha in realtà rinviato al giudice di primo grado la valuta- zionee la pronuncia sulla domanda restitutoria, invece di prov- vederviegli stesso. 1.2Nel merito, poi, il motivo di ricorso è da ritenere fondato.

Non coglienel segno il rilievo del tribunale, secondo cui il giu- dice d’appello non potrebbe pronunciarsi sullarichiesta di resti- tuzione delle somme già corrisposte, in esecuzione della sen- tenza di primo grado, « per difetto di contradditorio corretta- mente instaurato tra le parti».

Il difetto di contraddittorio impedisce al giudice di secondo gradodi pronunciare egli stesso sull a domanda originariamente promossa e decisa a contraddittorio non integro, cioè, nella specie, sull’opposizione all’esecuzione, ma nongli impedisce af- fatto di pronunciarsi sugli effetti della dichiarazione di nullità della sentenzadi primo grado, da esso stesso pronunciata, nei Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 rapporti tra le (sole) parti che hanno partecipato al giudizioin concretodefinito con la predetta sentenza nulla .

Orbene,l’effetto della dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado, pronunciata a contraddittorio non integro, è, inevitabilmente, la caducazione di tutti i suoi effetti che, di con- seguenza, anche ai sensi dell’art. 336 c.p.c., fa venire meno la causa del pagamento delle somme oggetto di condanna e ne impone la restituzione immediata.

Né potrebbe ritenersi necessario il passaggio in giudicatodella decisione di appello, a tal fine.

La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado è una pronuncia equiparabile alla sua riforma; anzi, in tal caso la ca- ducazione della pronuncia è ancor più radicale.

Di conseguenza, il diritto alla restituzionedi quanto corrisposto in esecuzione della decisione annullatanon può ritenersi subor- dinato al passaggio in giudicato della decisione di appello, esat- tamente come avviene per la riforma integrale, con rigetto della domanda, della sentenza di condanna di primo grado in sede di gravame.

L’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui va certamente dato seguito, infatti, è nel senso per cui, dopo la riforma degli artt. 282 e 336 c.p.c. operata con la legge n. 353 del 1990, non è più necessario il passaggio in giudicato, ai fini dell’esecutività della sentenza di appello di riforma di quella di condanna in primo grado, di modo che tutti i suoi effetti (anche l’effetto cd. espansivo esterno di cui all’art. 336 c.p.c.) devono ritenersi operare immediatamente, dal momento della sua pronunzia (cfr. in proposito, ex multis: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 8745 del27/06/2000: «l’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione in- trodotta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosid- detti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata, le cui Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma, ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata»; nel medesimo senso, anche con ri- guardo all’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo: Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27131 del 25/10/2018;Sez.

L, Sentenza n. 637 del14/01/2005; Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005; Sez.

L, Sentenzan. 9626 del 20/05/2004; Sez.

L, Sentenza n. 5323del 05/03/2009) .

Poiché, nella specie, la domanda di restituzione delle somme pagate in attuazione della sentenza di condanna di primo grado era stata proposta nel giudizio di secondo grado, il giudice di appello avrebbe dovuto decidere in ordine a tale domanda e non avrebbe potuto rimettere ladecisione a quello di rinvio.

Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame va accolto e la decisione impugnata, sul punto, cassata, dovendosi a tanto provvedere in sede di rinvio. 2.Con il secondo motivo « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice a quo - in violazione dell’ art. 112 c.p.c. e del principio di diritto che vuole che, ove dichiari la nullità della sentenza di primo grado e rimetta la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado debba pronunciarsi sulle spese di lite ponendole a carico della parte “soccombente” che “ha dato causa alla nullità” (Cass. 11865/21; 10485/22; Cass.17255/22; Cass. 14495/17) –illegittimamente omesso di pro- nunciarsi con riguardo alle spese e compensi di lite di primo e secondo grado e, del pari illegittimamente, demandato al giu- dice di primo grado ex art. 354, comma 1, c.p.c. di pronunciarsi al detto riguardo nonché per aver illegittimamente affermato Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 che dette spese dovessero regolarsi “in considerazione dell’esito complessivo del giudizio”».

Con il terzo motivo « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in via subordinata, viene censurata la sentenza impu- gnata per violazione dell’ art. 91 c.p.c. per avere il giudice a quo, con la sentenza che ha definito il giudizio svoltosi dinanzi a sé, mandato esente la parte soccombente - che ha “dato causa alla nullità” della sentenza di primo grado - da spese e compensi del doppio grado».

Il secondo e il terzo motivo sono connessi logicamente e giuri- dicamente e possono, pertanto, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sonomanifestamente fondati.

La ricorrente, nella sostanza, si duole della mancata regola- mentazione, da parte del giudice di appello, delle spese del dop- pio grado del giudizio, all’esito della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddit- torio, avendo il tribunale illegittimamente rimesso tale regola- mentazione all’esito definitivo del giudizio, dopo la rimessione della causa al primo giudice (giudice di pace).

La decisione impugnata, sul punto, non risulta conforme ai con- solidati principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo i quali «il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giu- dice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causaalla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.

Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 11865 del 06/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010).

Essa va, pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, si prov- veda a tale regolamentazione, impregiudicata ogni valutazione, riservata a quel giudice, sull’eventuale sussistenza –o meno – di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione. 3.Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata, per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Torino , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata per quanto di ragi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 10/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 20355 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20355del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] Principia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46L55 E493Z ) rappresentata e difes a dall ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MJA NRC73P29 L628O ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona deirappresentanti per procura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DCIDNC 53D12 L421A ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 3894/2023, pubblicatain data 11 ottobre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha pignorato, in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., i crediti vantati da quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..La società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Torino, che ha altresì condannato l’opposta [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore della società opponente, della differenza tra l’importofrattanto ricevuto a soddisfazione delle sue ragioni e quello ritenuto effettivamente dovuto. IlTribunale di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio (non es- sendo stati evocati in giudizio i terzi pignorati), rimettendo le parti davanti al giudice di pace, anche con riguardo alla do- manda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado ed alla liquidazione delle spese pro- cessuali delle precedenti fasi del giudizio. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., viene denunciata la nullità della sentenza impugnataper avere il giudice a quo, sebbene abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (per pretermissione di terzi pignorati, litisconsorti necessari) e rimesso la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio ex art. 354, co. 1, c.p.c., omesso, in violazione dell’ art. 112 c.p.c. , di pro- nunciarsi sulla domanda proposta dall’appellante, odierna ricor- rente, con l’atto d’appello, e diretta alla condanna dell’appel- lata, odierna intimata, alla restituzione dell’importo a Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 quest’ultima, dall’odierna ricorrente, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado». Il motivo è fondato. 1.1 La censura, benché formulata in termini di “ omissione di pronuncia” sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, viene esplicitata in modo sufficientemente chiaro, nello svolgimento argomenta- tivo del motivo di ricorso, come contestazione della parte della sentenza impugnata (testualmente riprodotta, tra l’altro, nel ri- corso) con cui il tribunale ha affermato: «La richiesta di resti- tuzione delle somme già corrisposte dovrà essere valutata all’esito del giudizio di rinvio non potendo il giudice dell’appello pronunciarsi nel difetto di contradditorio correttamente instau- rato tra le parti». È, quindi,evidente – ed è del resto adeguatamente chiarito nel motivo di ricorso – che la ricorrente si duole di tale “ rimes- sione”, assumendo che essa si concretizziin una “omessa pro- nuncia” da parte del giudice di appello, proprio perché quest’ul- timo ha in realtà rinviato al giudice di primo grado la valuta- zionee la pronuncia sulla domanda restitutoria, invece di prov- vederviegli stesso. 1.2Nel merito, poi, il motivo di ricorso è da ritenere fondato. Non coglienel segno il rilievo del tribunale, secondo cui il giu- dice d’appello non potrebbe pronunciarsi sullarichiesta di resti- tuzione delle somme già corrisposte, in esecuzione della sen- tenza di primo grado, « per difetto di contradditorio corretta- mente instaurato tra le parti». Il difetto di contraddittorio impedisce al giudice di secondo gradodi pronunciare egli stesso sull a domanda originariamente promossa e decisa a contraddittorio non integro, cioè, nella specie, sull’opposizione all’esecuzione, ma nongli impedisce af- fatto di pronunciarsi sugli effetti della dichiarazione di nullità della sentenzadi primo grado, da esso stesso pronunciata, nei Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 rapporti tra le (sole) parti che hanno partecipato al giudizioin concretodefinito con la predetta sentenza nulla . Orbene,l’effetto della dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado, pronunciata a contraddittorio non integro, è, inevitabilmente, la caducazione di tutti i suoi effetti che, di con- seguenza, anche ai sensi dell’art. 336 c.p.c., fa venire meno la causa del pagamento delle somme oggetto di condanna e ne impone la restituzione immediata. Né potrebbe ritenersi necessario il passaggio in giudicatodella decisione di appello, a tal fine. La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado è una pronuncia equiparabile alla sua riforma; anzi, in tal caso la ca- ducazione della pronuncia è ancor più radicale. Di conseguenza, il diritto alla restituzionedi quanto corrisposto in esecuzione della decisione annullatanon può ritenersi subor- dinato al passaggio in giudicato della decisione di appello, esat- tamente come avviene per la riforma integrale, con rigetto della domanda, della sentenza di condanna di primo grado in sede di gravame. L’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui va certamente dato seguito, infatti, è nel senso per cui, dopo la riforma degli artt. 282 e 336 c.p.c. operata con la legge n. 353 del 1990, non è più necessario il passaggio in giudicato, ai fini dell’esecutività della sentenza di appello di riforma di quella di condanna in primo grado, di modo che tutti i suoi effetti (anche l’effetto cd. espansivo esterno di cui all’art. 336 c.p.c.) devono ritenersi operare immediatamente, dal momento della sua pronunzia (cfr. in proposito, ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 8745 del27/06/2000: «l’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione in- trodotta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosid- detti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata, le cui Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma, ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata»; nel medesimo senso, anche con ri- guardo all’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo: Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27131 del 25/10/2018;Sez. L, Sentenza n. 637 del14/01/2005; Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005; Sez. L, Sentenzan. 9626 del 20/05/2004; Sez. L, Sentenza n. 5323del 05/03/2009) . Poiché, nella specie, la domanda di restituzione delle somme pagate in attuazione della sentenza di condanna di primo grado era stata proposta nel giudizio di secondo grado, il giudice di appello avrebbe dovuto decidere in ordine a tale domanda e non avrebbe potuto rimettere ladecisione a quello di rinvio. Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame va accolto e la decisione impugnata, sul punto, cassata, dovendosi a tanto provvedere in sede di rinvio. 2.Con il secondo motivo « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice a quo - in violazione dell’ art. 112 c.p.c. e del principio di diritto che vuole che, ove dichiari la nullità della sentenza di primo grado e rimetta la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado debba pronunciarsi sulle spese di lite ponendole a carico della parte “soccombente” che “ha dato causa alla nullità” (Cass. 11865/21; 10485/22; Cass.17255/22; Cass. 14495/17) –illegittimamente omesso di pro- nunciarsi con riguardo alle spese e compensi di lite di primo e secondo grado e, del pari illegittimamente, demandato al giu- dice di primo grado ex art. 354, comma 1, c.p.c. di pronunciarsi al detto riguardo nonché per aver illegittimamente affermato Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 che dette spese dovessero regolarsi “in considerazione dell’esito complessivo del giudizio”». Con il terzo motivo « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in via subordinata, viene censurata la sentenza impu- gnata per violazione dell’ art. 91 c.p.c. per avere il giudice a quo, con la sentenza che ha definito il giudizio svoltosi dinanzi a sé, mandato esente la parte soccombente - che ha “dato causa alla nullità” della sentenza di primo grado - da spese e compensi del doppio grado». Il secondo e il terzo motivo sono connessi logicamente e giuri- dicamente e possono, pertanto, essere esaminati congiunta- mente. Essi sonomanifestamente fondati. La ricorrente, nella sostanza, si duole della mancata regola- mentazione, da parte del giudice di appello, delle spese del dop- pio grado del giudizio, all’esito della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddit- torio, avendo il tribunale illegittimamente rimesso tale regola- mentazione all’esito definitivo del giudizio, dopo la rimessione della causa al primo giudice (giudice di pace). La decisione impugnata, sul punto, non risulta conforme ai con- solidati principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo i quali «il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giu- dice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causaalla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. Ric. n. 20355/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 11865 del 06/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010). Essa va, pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, si prov- veda a tale regolamentazione, impregiudicata ogni valutazione, riservata a quel giudice, sull’eventuale sussistenza –o meno – di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione. 3.Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Torino , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata per quanto di ragi
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