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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 23156/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28670/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma , via C assiodoro, n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 961/2022 depositata il 14/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] agiva avanti al Tribunale di Lucca ai sensi dell’art. 1467 cod. c iv . , chiedendo la risoluzione del contratto di locazione concluso con [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto un immobile adibito a studio odontoiatrico, in quanto non era più nelle condizioni economiche per far fronte al pagamento del canone a causa della situazione di emergenza nazionale creatasi con la diffusione del virus Covid

19. Osservava come fosse incontestabile che, tra le attività sanitarie, quella dentistica era stata tra le più colpite sul piano economico dal diffondersi della pandemia, con conseguente difficoltà di essa professionista di fronteggiare con nuovi guadagni il gravoso canone in precedenza pattuito.

Inoltre, ella aveva dimostrato buona fede nel provvedere al pagamento del canone fino a maggio 2020, nonostante l’evento straordinario della pandemia e pur essendo in perdita da marzo 2020, mentre, all’opposto, veniva in rilievo la mancanza di correttezza del locatore, il quale non solo aveva ignorato le sue reiterate richieste di riduzione del canone, ma aveva anche chiesto il pagamento del semestre di mancato preavviso.

Si costituiva resistendo e proponendo domanda riconvenzionale [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con sentenza n. 550/2021 del 28 maggio 2021 il Tribunale di Lucca pronunciava la risoluzione del contratto di locazione a decorrere dal giorno 1° giugno 2020; rigettava la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con sentenza n. 961/2022 del 14 giugno 2022 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta ex art. 1467 cod. civ. da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed invece accoglieva la domanda riconvenzionale di accertamento del recesso del conduttore senza preavviso proposta da [OSCURATO:PERSONA], e quindi condannava [OSCURATO:PERSONA] pagamento di sei mensilità di canone, oltre interessi di legge dalla scadenza dei singoli ratei al saldo.

La corte fiorentina da un latorilevava che la conduttrice si era limitata ad invocare, a fondamento della domanda, l’emergenza pandemica, senza allegarne né provarne la concreta ed effettiva incidenza, in terminidi perdita della clientela, sulla sua attività di odontoiatra; per altro verso che, dopo la prima fase emergenziale, erano state dettate delle regole per la sanificazione e la gestione degli studi, nel rispetto delle quali l’attività poteva e doveva continuare; escludeva, infine, qualsivoglia rili evo a l venir meno della sublocazionein essere, dato che la cessazione di questo rapporto si collocava temporalmente prima della pandemia.

Accoglieva, infine, la domanda riconvenzionale del locatore per il pagamento di sei mensilità di canoni, sia perché, non potendo essere applicato al caso di specie l’art. 1467 cod. civ. per difetto dei presupposti, si era allora in presenza di un recesso del conduttore senza preavviso, sia perché in ogni caso era risultato provato che, nonostante l’invocazione dell’eccessiva onerosità, la conduttrice aveva continuato a detenere l’immobile locato fino al 19novembre 2020.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorsoTrianni Vincenzo .

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cpc n.3 dell'art. 1467 cc”.

Lamenta che la corte fiorentina non ha correttamente valutato la documentazione prodotta in ordine alle ripercussioni della pandemia Covid-19 ed ha omesso di considerare il comportamento, di assoluta chiusura ed iniquità del locatore Trianni, senza considerare l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui il rifiuto a rinegoziare della parte, ex art. 1375 c.c. si risolve in un comportamento opportunistico che l’ordinamento non può tutelare e tollerare.

Censura l’impugnata sentenza, anche invocando la relazione n. 56 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte Suprema di Cassazione, là dove afferma che “l'obbligo di buona fede non può giungere sino al punto di imporre un sacrificio economico ad uno dei contraenti, costringendo a rinunciare ad un diritto contrattualmente stabilito, quale quello al versamento del canone concordato”, ed evidenzia di aver proposto una negoziazione soltanto temporanea, rimettendosi interamente alla volontà del locatore, nel comune interesse delle parti del rapporto locatizio.

La corte territoriale ha invece mal interpretato plurime circostanze, tra cui, in particolare, gli interventi governativi antiCovid, il pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio da parte della conduttrice [OSCURATO:PERSONA], e la mediazione attivata da quest'ultima per trovare una soluzione conciliativa tra le parti e mantenere in vita il rapporto contrattuale, e le ha considerati irrilevanti ed inidonee a dimostrare le ragioni della ricorrente per l'applicazione al caso di specie dell'art. 1467 cod. civ. Ed ancora l’ulteriore rilievo per cui “inoltre la [OSCURATO:PERSONA] risulta aver già corrisposto il canone di locazione nella prima fase di lockdown e quindi ella non può invocare gli effetti della pandemia ai pretesi fini risolutori” trascura che tali avvenimenti e comportamenti altro non denotano che il rispetto di quel principio solidaristico dell' “ ordinaria diligenza” , diretto a fronteggiare la situazione pandemica e tenere in vita il rapporto contrattuale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell'art. 1175 cod. civ. e art. 1375 cod. civ”.

Lamenta che la corte di merito non ha considerato che chiedere in pieno lockdownuna qualche forma modificativa/riduttiva del canone di locazione, e non una sospensione del canone locatizio, non può che costituire indice di correttezza, buona fede e piena diligenza, del resto già dimostrate nell’avere la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] interamente pagato le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, mesi di criticità economica ed umanitaria nazionale ed internazionale.

La corte d’appello neppure ha considerato che la richiesta di rinegoziare temporaneamente il contratto di locazione in essere, mirava a salvaguardare il rapporto economico contrattuale, mentre il locatore Trianni, che ha sempre rigettato tale richiesta, avrebbe manifestato un comportamento opportunistico e contrario alla morale sociale solidale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ. n. 3 dell'art. 115, comma II°, cod. proc. civ.” Deduce che la corte di merito ha fatto mal governo dell’art. 115 cod. proc. civ., dato che è il fatto che “il cittadino\paziente, nel caso di specie, abbia disdettato, e\o procrastinato nel tempo, i suoi appuntamenti è stato un fatto noto, con tutto ciò che ne è conseguito”, e pertanto è più in generale fatto noto “che l'attività odontoiatrica, ed in specie quella della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia subito ingenti perdite fino ad esaurirsi dei suoi contenuti decretando la legittimità dell'operatività della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1467 cod. civ.“.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Lamenta che la corte di merito ha omesso di considerare l’offerta non formale della conduttrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di riconsegna dell'immobile al locatore Trianni e l’ingiustificata opposizione di quest’ultimo.

Deduce che, per contro, il Trianni, tramite il proprio legale, vi si opponeva recisamente e, per di più, arbitrariamente e volontariamente, procrastinava il termine della riconsegna alla fine del termine di recesso da lui stesso stabilito.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ. n.3 dell'art. 1209, 1219 e art. 1220 cod. civ.”.Deduce che se la Corte di Appello di Firenze avesse considerato l'intimazione e offerta di riconsegna dell'immobile da parte della conduttrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e l’avesse giudicata come non seria ed affidabile, avrebbe dovuto, in ogni caso, enunciare il motivo per cui essa non lo era.

La corte ha invece lasciato la questione irrisolta, incorrendo in un grave ed irrimediabile vizio della propria pronuncia.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ. n. 3 dell'art. 115, comma I, cod. proc. civ.”.

Lamenta che se da una parte la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto di non ammettere le ragioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rilevando una insufficienza di prove, dall'altra, tuttavia, sempre senza prove e in via arbitraria, ha ritenuto di accogliere, senza alcuna prova documentale, le motivazioni di controparte relative alla debenza della indennità di occupazione.

Lamenta inoltre che la corte territoriale ha omesso di considerare che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era “onerata” della custodia dell’immobile, a fronte del rifiuto del locatore Trianni alla sua riconsegna.

7. Il primo motivo è inammissibile.

In disparte il non marginale rilievo per cui le argomentazioni svolte in riferimento alla relazione del Massimario di questa Suprema Corte di Cassazione sono prospettate senza spiegare se, dove e quando siano state in precedenza introdotte nel giudizio di merito, in violazione dell’art. 266, n. 6, cod. proc. civ., il motivo, soprattutto, non spiega come e perché dovrebbero sorreggere l’azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. a fronte della motivazione con cui la corte territoriale non ha ritenuto né allegati né dimostrati i fatti costitutivi della medesima.

Con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, che invece il motivo del tutto ignora, la corte di merito ha escluso che ricorressero i presupposti di applicazione dell’art. 1467 cod. civ. sul rilievo che l’allora appellata, in origine attrice, [OSCURATO:PERSONA] si è limitata unicamente a far riferimento alla pandemia ed al conseguente lockdown, ma non ha fornito la specifica prova di quanto guadagnava prima e di come la situazione emergenziale abbia inciso sul suo fatturato.

7.1. Fermo quanto rilevato, il Collegio osserva che il motivo avrebbe, peraltro, potuto comportare solo una correzione della motivazione, sulla base di del rilievo di una quaestio iurische è sfuggita sia alle parti sia ai giudici di merito.

E’ pacifico che l’azione fosse stata iniziata dalla ricorrente postulando che l’effetto della risoluzione del contratto si fosse verificato a decorrere dal giorno 1 giugno 2020 e, quindi, postulando che la fattispecie di risoluzione ex art.1467 cod. civ. si fosse già verificata quando è stato introdotto il giudizio, cosa avvenuta nel settembre del 2020.

Ora, la fattispecie di risoluzione ex art. 1467 cod. civ. può anche verificarsi in forza di un accordo negoziale fra le parti del contratto, nel quale esse appunto si danno atto di comune accordo che riguardo al contratto sussistono i presupposti della risoluzione ai sensi di detta norma.

Tuttavia, qualora la fattispecie non si realizzi per accordo delle parti e venga dedotta come ragione giustificativa della risoluzione del contratto con azione giudiziale, si deve tenere conto che tale azione, come in generale l’azione di risoluzione del contratto ha natura costitutiva e, dunque, l’effetto risolutivo, secondo i principi di una nota dottrina secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento dell’attore, si verifica al momento della proposizione della domanda (per riferimenti si vedano Cass., 20744/2004; Cass., 19051/2003; Cass., 7258/2003).

Ne segue allora che la risoluzione si sarebbe potuta verificare in forza della domanda soltanto il 18 settembre 2020 o, a tutto voler concedere il giorno in cui venne depositato il ricorso (il decreto di fissazione dell’udienza è del 14 settembre 2020), ma non certo alla data del 1° giugno 2020.

Ne deriva che igiudici di merito avrebbero dovuto dire per ciò solo infondata la domanda per come proposta.

La motivazione si sarebbe dovuta al più correggere ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.in questo senso.

8. Il secondo motivo è inammissibile, per le stesse considerazioni svolte in sede di scrutinio del primo motivo.

9. Il terzo motivo è inammissibile.

In primo luogo, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rilevato che era onere della conduttrice [OSCURATO:PERSONA], onere rimasto non assolto, fornire la specifica prova di quanto guadagnava prima dell’insorgere della pandemia e di come la situazione emergenziale abbia inciso sul suo fatturato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753).

9.1. In secondo luogo, perché la ricorrente, per sottrarsi all’onere della prova, invoca il notorio, ma non correttamente.

Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (ancora di recente v.

Cass., 11/01/2024, n. 1128) che: “Sono notori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115, comma 2 c.p.c., quei soli fatti conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche attraverso i mezzi di diffusione, tra cui, in via esemplificativa, crisi finanziarie, fenomeni economici diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti; il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice”.

In applicazione dei suindicati principi, è fatto notorio la pandemia ed il conseguente lockdown attuato in Italia, ma non è invece notorio che nel settore odontoiatrico l’attività si sia completamente paralizzata, né la contrazione o perdita di reddito della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ella avrebbe dovuto specificatamente dedurre e dimostrare.

10. Il quarto motivo è inammissibile.

L’impugnata sentenza così riferisce: “Da queste [risultanze processuali] emerge, infatti, che con la lettera del 13.5.2020 la [OSCURATO:PERSONA] comunicò al Trianni il termine del 30.5.2020 per il rilascio dell’immobile …” (v. p. 9 della motivazione).

La corte d’appello ha dunque preso in esame il documento, ma non ha dato al contenuto dello stesso il significato voluto da parte ricorrente.

Lungi dal riconoscerne la natura di offerta non formale di riconsegna dell’immobile locato, ha considerato tale manifestazione di volontà della conduttrice come consequenziale alla invocata risoluzione del contratto ex art.1467 cod. civ., della quale tuttavia, come già rilevato nello scrutinio dei motivi precedenti, è stata motivatamente esclusa la ricorrenza dei presupposti (ed invero, si ribadisce,la domanda avrebbe dovuto essere comunque rigettata perché non correttamente proposta, in relazione alla natura costitutiva della domanda di risoluzione ex art. 1467 cod. civ.).

Correttamente, quindi, la corte territoriale ha considerato legittimo il rifiuto del locatore Trianni ad una siffatta intimazione/offerta di riconsegna.

Il motivo ignora questa articolata motivazione, alla quale dunque per nulla si correla.

Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale“Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”.

Ne deriva pertanto, in riferimento al ricorso per Cassazione, che “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.” (v. da ultimo Cass., 1341/2024, che richiama Cass., 11/01/2005, n. 359, Cass. , Sez.

U n . , 20/03 /2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., 05/08/2016, n. 16598; Cass., 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; Cass., 05/07/2019, n. 18066; Cass., 13/03/2009, n. 6184; Cass., 10/03/2006, n. 5244; Cass., 04/03/2005, n. 4741).

11. Il quinto motivo è inammissibile.

Non risulta correlato alla motivazione con cui la corte di merito ha puntualmente rilevato la ragione per la quale l’offerta di riconsegna non valeva a liberare il debitore dalla mora, dato che, come già illustrato nello scrutinio del motivo precedente, non sussistevano i presupposti invocati dalla conduttrice ex art. 1467 cod. civ.; ha inoltre accertato in fatto che la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a fruire dell’immobile sino al 19 novembre 2020.

Pertanto, la permanenza della conduttrice nell’immobile è stata considerata dovuta sia in relazione al mancato preavviso sia in termini di occupazione sine titulo, con le relative conseguenze in termini di condanna al pagamento di sei mensilità di canone locativo.

12. Il sesto motivo è inammissibile.

La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non viene dedotta in conformità al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 22719/2022; Cass., Sez.

Un., 16598/2016; Cass., 11892/2016; Cass., 27000/2016).

D’altra parte, la corte fiorentina ha espressamente considerato, con motivata valutazione in fatto il cui riesame è precluso in sede di legittimità, che la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto ricorso all’offerta reale, ai fini di riconsegna dell’immobile, ed anzi, dopo aver comunicato la sua volontà di risolvere il contratto, è rimasta nell’immobile sino al novembre 2020.

13. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. L’esito alterno dei precedenti gradi di merito, la considerazione della particolarità della vicenda determinata dalla nota epidemia e quanto osservato a proposito del primo motivo, suggeriscono al Collegio di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28670/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma , via C assiodoro, n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 961/2022 depositata il 14/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] agiva avanti al Tribunale di Lucca ai sensi dell’art. 1467 cod. c iv . , chiedendo la risoluzione del contratto di locazione concluso con [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto un immobile adibito a studio odontoiatrico, in quanto non era più nelle condizioni economiche per far fronte al pagamento del canone a causa della situazione di emergenza nazionale creatasi con la diffusione del virus Covid 19. Osservava come fosse incontestabile che, tra le attività sanitarie, quella dentistica era stata tra le più colpite sul piano economico dal diffondersi della pandemia, con conseguente difficoltà di essa professionista di fronteggiare con nuovi guadagni il gravoso canone in precedenza pattuito. Inoltre, ella aveva dimostrato buona fede nel provvedere al pagamento del canone fino a maggio 2020, nonostante l’evento straordinario della pandemia e pur essendo in perdita da marzo 2020, mentre, all’opposto, veniva in rilievo la mancanza di correttezza del locatore, il quale non solo aveva ignorato le sue reiterate richieste di riduzione del canone, ma aveva anche chiesto il pagamento del semestre di mancato preavviso. Si costituiva resistendo e proponendo domanda riconvenzionale [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con sentenza n. 550/2021 del 28 maggio 2021 il Tribunale di Lucca pronunciava la risoluzione del contratto di locazione a decorrere dal giorno 1° giugno 2020; rigettava la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con sentenza n. 961/2022 del 14 giugno 2022 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta ex art. 1467 cod. civ. da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed invece accoglieva la domanda riconvenzionale di accertamento del recesso del conduttore senza preavviso proposta da [OSCURATO:PERSONA], e quindi condannava [OSCURATO:PERSONA] pagamento di sei mensilità di canone, oltre interessi di legge dalla scadenza dei singoli ratei al saldo. La corte fiorentina da un latorilevava che la conduttrice si era limitata ad invocare, a fondamento della domanda, l’emergenza pandemica, senza allegarne né provarne la concreta ed effettiva incidenza, in terminidi perdita della clientela, sulla sua attività di odontoiatra; per altro verso che, dopo la prima fase emergenziale, erano state dettate delle regole per la sanificazione e la gestione degli studi, nel rispetto delle quali l’attività poteva e doveva continuare; escludeva, infine, qualsivoglia rili evo a l venir meno della sublocazionein essere, dato che la cessazione di questo rapporto si collocava temporalmente prima della pandemia. Accoglieva, infine, la domanda riconvenzionale del locatore per il pagamento di sei mensilità di canoni, sia perché, non potendo essere applicato al caso di specie l’art. 1467 cod. civ. per difetto dei presupposti, si era allora in presenza di un recesso del conduttore senza preavviso, sia perché in ogni caso era risultato provato che, nonostante l’invocazione dell’eccessiva onerosità, la conduttrice aveva continuato a detenere l’immobile locato fino al 19novembre 2020. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Resiste con controricorsoTrianni Vincenzo . 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cpc n.3 dell'art. 1467 cc”. Lamenta che la corte fiorentina non ha correttamente valutato la documentazione prodotta in ordine alle ripercussioni della pandemia Covid-19 ed ha omesso di considerare il comportamento, di assoluta chiusura ed iniquità del locatore Trianni, senza considerare l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui il rifiuto a rinegoziare della parte, ex art. 1375 c.c. si risolve in un comportamento opportunistico che l’ordinamento non può tutelare e tollerare. Censura l’impugnata sentenza, anche invocando la relazione n. 56 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte Suprema di Cassazione, là dove afferma che “l'obbligo di buona fede non può giungere sino al punto di imporre un sacrificio economico ad uno dei contraenti, costringendo a rinunciare ad un diritto contrattualmente stabilito, quale quello al versamento del canone concordato”, ed evidenzia di aver proposto una negoziazione soltanto temporanea, rimettendosi interamente alla volontà del locatore, nel comune interesse delle parti del rapporto locatizio. La corte territoriale ha invece mal interpretato plurime circostanze, tra cui, in particolare, gli interventi governativi antiCovid, il pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio da parte della conduttrice [OSCURATO:PERSONA], e la mediazione attivata da quest'ultima per trovare una soluzione conciliativa tra le parti e mantenere in vita il rapporto contrattuale, e le ha considerati irrilevanti ed inidonee a dimostrare le ragioni della ricorrente per l'applicazione al caso di specie dell'art. 1467 cod. civ. Ed ancora l’ulteriore rilievo per cui “inoltre la [OSCURATO:PERSONA] risulta aver già corrisposto il canone di locazione nella prima fase di lockdown e quindi ella non può invocare gli effetti della pandemia ai pretesi fini risolutori” trascura che tali avvenimenti e comportamenti altro non denotano che il rispetto di quel principio solidaristico dell' “ ordinaria diligenza” , diretto a fronteggiare la situazione pandemica e tenere in vita il rapporto contrattuale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell'art. 1175 cod. civ. e art. 1375 cod. civ”. Lamenta che la corte di merito non ha considerato che chiedere in pieno lockdownuna qualche forma modificativa/riduttiva del canone di locazione, e non una sospensione del canone locatizio, non può che costituire indice di correttezza, buona fede e piena diligenza, del resto già dimostrate nell’avere la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] interamente pagato le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, mesi di criticità economica ed umanitaria nazionale ed internazionale. La corte d’appello neppure ha considerato che la richiesta di rinegoziare temporaneamente il contratto di locazione in essere, mirava a salvaguardare il rapporto economico contrattuale, mentre il locatore Trianni, che ha sempre rigettato tale richiesta, avrebbe manifestato un comportamento opportunistico e contrario alla morale sociale solidale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ. n. 3 dell'art. 115, comma II°, cod. proc. civ.” Deduce che la corte di merito ha fatto mal governo dell’art. 115 cod. proc. civ., dato che è il fatto che “il cittadino\paziente, nel caso di specie, abbia disdettato, e\o procrastinato nel tempo, i suoi appuntamenti è stato un fatto noto, con tutto ciò che ne è conseguito”, e pertanto è più in generale fatto noto “che l'attività odontoiatrica, ed in specie quella della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia subito ingenti perdite fino ad esaurirsi dei suoi contenuti decretando la legittimità dell'operatività della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1467 cod. civ.“. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Lamenta che la corte di merito ha omesso di considerare l’offerta non formale della conduttrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di riconsegna dell'immobile al locatore Trianni e l’ingiustificata opposizione di quest’ultimo. Deduce che, per contro, il Trianni, tramite il proprio legale, vi si opponeva recisamente e, per di più, arbitrariamente e volontariamente, procrastinava il termine della riconsegna alla fine del termine di recesso da lui stesso stabilito. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ. n.3 dell'art. 1209, 1219 e art. 1220 cod. civ.”.Deduce che se la Corte di Appello di Firenze avesse considerato l'intimazione e offerta di riconsegna dell'immobile da parte della conduttrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e l’avesse giudicata come non seria ed affidabile, avrebbe dovuto, in ogni caso, enunciare il motivo per cui essa non lo era. La corte ha invece lasciato la questione irrisolta, incorrendo in un grave ed irrimediabile vizio della propria pronuncia. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 cod. proc. civ. n. 3 dell'art. 115, comma I, cod. proc. civ.”. Lamenta che se da una parte la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto di non ammettere le ragioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rilevando una insufficienza di prove, dall'altra, tuttavia, sempre senza prove e in via arbitraria, ha ritenuto di accogliere, senza alcuna prova documentale, le motivazioni di controparte relative alla debenza della indennità di occupazione. Lamenta inoltre che la corte territoriale ha omesso di considerare che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era “onerata” della custodia dell’immobile, a fronte del rifiuto del locatore Trianni alla sua riconsegna. 7. Il primo motivo è inammissibile. In disparte il non marginale rilievo per cui le argomentazioni svolte in riferimento alla relazione del Massimario di questa Suprema Corte di Cassazione sono prospettate senza spiegare se, dove e quando siano state in precedenza introdotte nel giudizio di merito, in violazione dell’art. 266, n. 6, cod. proc. civ., il motivo, soprattutto, non spiega come e perché dovrebbero sorreggere l’azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. a fronte della motivazione con cui la corte territoriale non ha ritenuto né allegati né dimostrati i fatti costitutivi della medesima. Con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, che invece il motivo del tutto ignora, la corte di merito ha escluso che ricorressero i presupposti di applicazione dell’art. 1467 cod. civ. sul rilievo che l’allora appellata, in origine attrice, [OSCURATO:PERSONA] si è limitata unicamente a far riferimento alla pandemia ed al conseguente lockdown, ma non ha fornito la specifica prova di quanto guadagnava prima e di come la situazione emergenziale abbia inciso sul suo fatturato. 7.1. Fermo quanto rilevato, il Collegio osserva che il motivo avrebbe, peraltro, potuto comportare solo una correzione della motivazione, sulla base di del rilievo di una quaestio iurische è sfuggita sia alle parti sia ai giudici di merito. E’ pacifico che l’azione fosse stata iniziata dalla ricorrente postulando che l’effetto della risoluzione del contratto si fosse verificato a decorrere dal giorno 1 giugno 2020 e, quindi, postulando che la fattispecie di risoluzione ex art.1467 cod. civ. si fosse già verificata quando è stato introdotto il giudizio, cosa avvenuta nel settembre del 2020. Ora, la fattispecie di risoluzione ex art. 1467 cod. civ. può anche verificarsi in forza di un accordo negoziale fra le parti del contratto, nel quale esse appunto si danno atto di comune accordo che riguardo al contratto sussistono i presupposti della risoluzione ai sensi di detta norma. Tuttavia, qualora la fattispecie non si realizzi per accordo delle parti e venga dedotta come ragione giustificativa della risoluzione del contratto con azione giudiziale, si deve tenere conto che tale azione, come in generale l’azione di risoluzione del contratto ha natura costitutiva e, dunque, l’effetto risolutivo, secondo i principi di una nota dottrina secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento dell’attore, si verifica al momento della proposizione della domanda (per riferimenti si vedano Cass., 20744/2004; Cass., 19051/2003; Cass., 7258/2003). Ne segue allora che la risoluzione si sarebbe potuta verificare in forza della domanda soltanto il 18 settembre 2020 o, a tutto voler concedere il giorno in cui venne depositato il ricorso (il decreto di fissazione dell’udienza è del 14 settembre 2020), ma non certo alla data del 1° giugno 2020. Ne deriva che igiudici di merito avrebbero dovuto dire per ciò solo infondata la domanda per come proposta. La motivazione si sarebbe dovuta al più correggere ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.in questo senso. 8. Il secondo motivo è inammissibile, per le stesse considerazioni svolte in sede di scrutinio del primo motivo. 9. Il terzo motivo è inammissibile. In primo luogo, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rilevato che era onere della conduttrice [OSCURATO:PERSONA], onere rimasto non assolto, fornire la specifica prova di quanto guadagnava prima dell’insorgere della pandemia e di come la situazione emergenziale abbia inciso sul suo fatturato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753). 9.1. In secondo luogo, perché la ricorrente, per sottrarsi all’onere della prova, invoca il notorio, ma non correttamente. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (ancora di recente v. Cass., 11/01/2024, n. 1128) che: “Sono notori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115, comma 2 c.p.c., quei soli fatti conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche attraverso i mezzi di diffusione, tra cui, in via esemplificativa, crisi finanziarie, fenomeni economici diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti; il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice”. In applicazione dei suindicati principi, è fatto notorio la pandemia ed il conseguente lockdown attuato in Italia, ma non è invece notorio che nel settore odontoiatrico l’attività si sia completamente paralizzata, né la contrazione o perdita di reddito della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ella avrebbe dovuto specificatamente dedurre e dimostrare. 10. Il quarto motivo è inammissibile. L’impugnata sentenza così riferisce: “Da queste [risultanze processuali] emerge, infatti, che con la lettera del 13.5.2020 la [OSCURATO:PERSONA] comunicò al Trianni il termine del 30.5.2020 per il rilascio dell’immobile …” (v. p. 9 della motivazione). La corte d’appello ha dunque preso in esame il documento, ma non ha dato al contenuto dello stesso il significato voluto da parte ricorrente. Lungi dal riconoscerne la natura di offerta non formale di riconsegna dell’immobile locato, ha considerato tale manifestazione di volontà della conduttrice come consequenziale alla invocata risoluzione del contratto ex art.1467 cod. civ., della quale tuttavia, come già rilevato nello scrutinio dei motivi precedenti, è stata motivatamente esclusa la ricorrenza dei presupposti (ed invero, si ribadisce,la domanda avrebbe dovuto essere comunque rigettata perché non correttamente proposta, in relazione alla natura costitutiva della domanda di risoluzione ex art. 1467 cod. civ.). Correttamente, quindi, la corte territoriale ha considerato legittimo il rifiuto del locatore Trianni ad una siffatta intimazione/offerta di riconsegna. Il motivo ignora questa articolata motivazione, alla quale dunque per nulla si correla. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale“Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”. Ne deriva pertanto, in riferimento al ricorso per Cassazione, che “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.” (v. da ultimo Cass., 1341/2024, che richiama Cass., 11/01/2005, n. 359, Cass. , Sez. U n . , 20/03 /2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., 05/08/2016, n. 16598; Cass., 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; Cass., 05/07/2019, n. 18066; Cass., 13/03/2009, n. 6184; Cass., 10/03/2006, n. 5244; Cass., 04/03/2005, n. 4741). 11. Il quinto motivo è inammissibile. Non risulta correlato alla motivazione con cui la corte di merito ha puntualmente rilevato la ragione per la quale l’offerta di riconsegna non valeva a liberare il debitore dalla mora, dato che, come già illustrato nello scrutinio del motivo precedente, non sussistevano i presupposti invocati dalla conduttrice ex art. 1467 cod. civ.; ha inoltre accertato in fatto che la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a fruire dell’immobile sino al 19 novembre 2020. Pertanto, la permanenza della conduttrice nell’immobile è stata considerata dovuta sia in relazione al mancato preavviso sia in termini di occupazione sine titulo, con le relative conseguenze in termini di condanna al pagamento di sei mensilità di canone locativo. 12. Il sesto motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non viene dedotta in conformità al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 22719/2022; Cass., Sez. Un., 16598/2016; Cass., 11892/2016; Cass., 27000/2016). D’altra parte, la corte fiorentina ha espressamente considerato, con motivata valutazione in fatto il cui riesame è precluso in sede di legittimità, che la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto ricorso all’offerta reale, ai fini di riconsegna dell’immobile, ed anzi, dopo aver comunicato la sua volontà di risolvere il contratto, è rimasta nell’immobile sino al novembre 2020. 13. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. L’esito alterno dei precedenti gradi di merito, la considerazione della particolarità della vicenda determinata dalla nota epidemia e quanto osservato a proposito del primo motivo, suggeriscono al Collegio di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al co
Sentenza Cassazione n. 23156/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris