Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2016/2024
ECLI:EU:C:2024:955
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0530
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 14 novembre 2024 (
1
)
Causa C‑530/23 [Barało] (
i
)
K.P.
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] we Włocławku
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Tutele procedurali per persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali – Diritto di avvalersi di un difensore – Direttiva 2013/48/UE – Direttiva (UE) 2016/1919 – Ammissibilità delle prove»
I.
Introduzione
1.
Quali requisiti specifici impone il diritto dell’Unione alle autorità nazionali quando conducono un procedimento penale che coinvolge persone vulnerabili? È questo il filo conduttore delle quindici questioni sottoposte dal giudice del rinvio nella presente causa.
2.
Le suddette questioni vertono sulla direttiva 2013/48 (
2
) relativa al diritto di avvalersi di un difensore e sulla direttiva 2016/1919 (
3
), che rafforza l’efficacia di tale diritto obbligando gli [OSCURATO:PERSONA] membri a garantire il patrocinio a spese dello Stato. L’articolo 13 della direttiva 2013/48, così come l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili.
3.
Poiché la persona interessata nel procedimento principale è affetta da una malattia mentale ed è quindi vulnerabile, il giudice del rinvio intende accertare quali obblighi concreti sorgano per le autorità nazionali che conducono il procedimento penale in tale contesto.
4.
Sebbene la Corte si sia già occupata della direttiva 2013/48, non ha ancora interpretato la direttiva 2016/1919, salvo una menzione incidentale (
4
) e poche altre da parte degli avvocati generali (
5
).
II.
Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
5.
K.P. è una persona accusata in un procedimento penale, in primo luogo, di aver detenuto 8,50 grammi di cannabis e 33,83 grammi di anfetamina, e in secondo luogo, di aver guidato sotto l’influenza di una sostanza con effetti simili all’alcol e di presentare anfetamina nel sangue. Le accuse sono state formulate come segue.
6.
Secondo il giudice del rinvio, il 21 luglio 2022, poco prima di mezzanotte, gli agenti di polizia hanno notato un veicolo che circolava per le strade in modo anomalo emettendo strani suoni. Si sono avvicinati al veicolo, guidato da K.P., e, dopo avergli parlato, si sono allontanati.
7.
Poco dopo, gli stessi agenti di polizia hanno ricevuto via radio la segnalazione di una collisione tra due veicoli e, ritenendo che il veicolo di K.P. corrispondesse alla descrizione di uno di quelli coinvolti nella collisione, sono ritornati nel luogo in cui lo avevano visto la prima volta. K.P. era fuori dal veicolo, appariva nervoso e parlava in modo confuso. Gli agenti di polizia lo hanno interrogato e gli hanno chiesto di consegnare qualsiasi oggetto che potesse essere proibito.
8.
K.P. ha dichiarato di non essere stato alla guida del veicolo e ha consegnato loro i sacchetti di plastica in suo possesso contenenti polvere bianca e una sostanza essiccata verde. Dopo essere stato ammanettato e fermato (alle 00:05 del 22 luglio 2022), K.P. è stato portato in ospedale dove gli è stato prelevato del sangue per effettuare il test volto ad accettare la presenza di sostanze stupefacenti.
9.
Dopo che le sostanze sono state analizzate e si è accertato che si trattava di cannabis e anfetamina, K.P. è stato accusato di detenere sostanze illegali il 22 luglio 2022 alle ore 12:15. È stato informato del suo diritto di essere assistito da un difensore di fiducia e della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio qualora la sua situazione economica lo giustificasse. È stato inoltre informato del suo diritto di essere ascoltato e di rimanere in silenzio.
10.
K.P. non ha rinunciato al suo diritto di essere assistito da un difensore, né ha chiesto che ne venisse nominato uno. Dal verbale non risulta che durante l’interrogatorio l’agente di polizia abbia cercato di verificare se l’indagato fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se fosse in grado di comprendere e ricordare gli eventi che si erano verificati.
11.
K.P. non ha ammesso di aver commesso il reato di cui è stato accusato; si è rifiutato di rendere dichiarazioni, di firmare il verbale e di esaminare il fascicolo della causa al termine dell’indagine. L’interrogatorio non è stato oggetto di registrazione audiovisiva. Nessun difensore ha partecipato all’interrogatorio, né l’autorità inquirente ha chiesto al giudice di nominare un difensore d’ufficio. K.P. è stato rilasciato alle 12:31 del 22 luglio 2022.
12.
Nel corso dei mesi di agosto e settembre 2022, la polizia ha interrogato uno psichiatra sulla salute mentale di K.P. e il pubblico ministero ha ottenuto le sue cartelle cliniche dall’ospedale psichiatrico in cui era stato ricoverato.
13.
Dopo la pubblicazione dei risultati dell’esame del sangue, il 7 agosto 2022, K.P. è stato ulteriormente accusato di guida sotto l’effetto di stupefacenti. Queste informazioni sono state comunicate a K.P. il 14 ottobre 2022, quando era ricoverato in un ospedale psichiatrico, dove è stato poi interrogato.
14.
Come nel caso dell’interrogatorio del 22 luglio 2022, detto secondo interrogatorio è stato effettuato senza la presenza di un difensore, né il pubblico ministero ha richiesto che un giudice ne nominasse uno per K.P., e l’interrogatorio non è stato oggetto di registrazione audiovisiva. Allo stesso modo, K.P. è stato informato del suo diritto di essere assistito da un difensore, del suo diritto di richiedere il patrocinio a spese dello Stato qualora la sua situazione economica lo giustificasse, è stato informato del suo diritto di essere ascoltato e del suo diritto di rimanere in silenzio. K.P. ha richiesto l’accesso al suo fascicolo e la motivazione dell’accusa; il tutto è stato notificato per iscritto a sua madre il 27 ottobre 2022.
15.
Il 15 dicembre 2022 il pubblico ministero ha depositato l’atto di imputazione nei confronti di K.P. presso il Sąd [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia). K.P. ha nominato un proprio difensore di fiducia.
16.
Con ordinanza del 28 febbraio 2023 il giudice del rinvio ha ordinato al pubblico ministero della procura distrettuale di Włocławek di integrare le indagini con l’interrogatorio di K.P. svolto in presenza di un difensore e con l’acquisizione del parere di esperti psichiatri in merito alla salute psichica di K.P. al momento dei fatti e durante il procedimento.
17.
Il 3 marzo 2023 il pubblico ministero ha presentato un reclamo contro tale ordinanza, sostenendo che l’integrazione delle prove non fosse necessaria e che la documentazione medica acquisita non giustificasse un esame di K.P. da parte di esperti per determinare il suo stato di salute psichica. Il 29 marzo 2023 il Sąd Okręgowy we Włocławku (Tribunale regionale di Włocławek, Polonia) ha accolto l’impugnazione del pubblico ministero e ha rinviato la causa al giudice del rinvio.
18.
Il giudice del rinvio ritiene che la direttiva 2016/1919 e la direttiva 2013/48 non siano state trasposte in modo corretto e completo nell’ordinamento giuridico polacco, con conseguente violazione dei diritti riconosciuti a K.P. in quanto persona vulnerabile dal diritto dell’Unione europea.
19.
Tutto ciò premesso, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek), giudice de rinvio, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c) e dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della [direttiva 2013/48], secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], debbano essere interpretati nel senso che introducono una norma direttamente efficace e imperativa, che rende inammissibile l’interrogatorio di una persona vulnerabile o in situazione di particolare difficoltà senza la partecipazione di un difensore, quando sussistono ragioni oggettive di fatto per concedere il patrocinio a spese dello Stato, quando, allo stesso tempo, l’autorità che svolge le indagini preliminari ometta di garantire il patrocinio a spese dello Stato d’ufficio (anche come misura provvisoria o di emergenza), senza indebito ritardo e prima dell’interrogatorio dell’interessato (persona vulnerabile
in concreto
) da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima che siano svolti specifici atti investigativi o di raccolta delle prove.
2)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], debbano essere interpretati nel senso che la mancata identificazione processuale, nonostante i presupposti di fatto per procedere a una pronta identificazione, di un’eventuale situazione particolare o il mancato riconoscimento di una persona come vulnerabile e l’impossibilità di contestare la valutazione della eventuale situazione di particolare difficoltà e la mancata concessione a tale persona di un difensore d’ufficio senza indebito ritardo in ogni caso non sono consentite nelle cause relative ai reati punibili con la pena della detenzione e le circostanze della mancata individuazione e concessione di un difensore d’ufficio debbano essere espressamente indicate nella decisione, impugnabile in linea di principio, di procedere all’interrogatorio in assenza di un difensore.
3)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto della sezione 3, paragrafo 7, della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], debbano essere interpretati nel senso che la mancata introduzione da parte di uno Stato membro nell’ambito del procedimento penale della presunzione della vulnerabilità deve essere intesa come impedimento all’indagato di beneficiare delle garanzie derivanti dall’articolo 9 della [direttiva 2016/1919], secondo l’interpretazione orientata dal contenuto della sezione 11 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], e, conseguentemente, che le autorità giudiziarie sono in quel caso obbligate ad applicare direttamente le disposizioni della direttiva.
4)
In caso di risposta affermativa ad almeno una delle precedenti questioni – se le disposizioni di entrambe le direttive richiamate nelle suddette questioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale come:
a)
l’articolo 301, secondo periodo, del k.p.k. (codice di procedura penale; in prosieguo: il «c.p.p.»), ai sensi del quale solo su richiesta dell’indagato quest’ultimo viene interrogato in presenza di un difensore e la mancata comparizione del difensore dell’indagato non impedisce l’interrogatorio stesso;
b)
l’articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, c.p.p., ai sensi del quale durante un procedimento penale l’imputato (indagato) deve avere un difensore se vi è un ragionevole dubbio sul fatto che la sua capacità di comprendere il significato dell’atto o di orientare il proprio comportamento non fosse, al momento in cui tale atto è stato commesso, esclusa o significativamente compromessa e se vi è un ragionevole dubbio che lo stato della sua salute psichica gli consenta di partecipare al procedimento o di condurre la difesa in modo autonomo e ragionevole.
5)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della [direttiva 2013/48], in combinato disposto con i principi del primato e dell’effetto diretto delle direttive, impongano alle autorità delle indagini preliminari, agli organi giurisdizionali e a qualsiasi autorità statale di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con la direttiva, come quelle indicate nella quarta questione e, di conseguenza, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire la norma nazionale con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili.
6)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], debbano essere interpretati nel senso che in assenza di emissione della decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato o in caso di mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato d’ufficio a una persona vulnerabile o a una persona che si presume si trovi in una situazione di particolare difficoltà ai sensi della sezione 3, punto 7, della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], e, successivamente, in conseguenza del compimento, da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, di atti di indagine con la partecipazione di tale persona, compresi gli atti che non possono essere ripetuti davanti all’autorità giudiziaria, il giudice nazionale che tratta la causa in un procedimento penale, nonché tutte le altre autorità dello Stato che amministrano la giustizia in un procedimento penale (e quindi le autorità delle indagini preliminari), sono tenuti a disapplicare le disposizioni del diritto nazionale incompatibili con la direttiva, come quelle indicate nella quarta questione e, di conseguenza, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire le norme nazionali con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili, anche nell’ipotesi in cui tale persona, al termine delle indagini (o dell’azione penale) e dopo che il pubblico ministero ha depositato in tribunale l’atto di imputazione, abbia nominato un difensore di fiducia.
7)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11, 13 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro è tenuto a garantire che gli indagati o gli imputati in procedimenti penali che si presume si trovino in una situazione di particolare difficoltà o che siano vulnerabili siano immediatamente identificati e riconosciuti come tali e che gli venga concesso il patrocinio a spese dello Stato d’ufficio e tale patrocinio è obbligatorio anche in assenza di ricorso da parte dell’autorità competente a un esperto indipendente per valutare la gravità della vulnerabilità, le esigenze della persona vulnerabile e l’adeguatezza di qualsiasi misura adottata o prevista in relazione alla persona vulnerabile, fino a quando la valutazione dell’esperto indipendente non sia stata adeguatamente effettuata.
8)
In caso di risposta affermativa alla settima questione, se le citate disposizioni della direttiva e della raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una disposizione nazionale, come l’articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, del c.p.p., ai sensi del quale, in un procedimento penale, un imputato deve essere assistito da un difensore solo se sussiste un ragionevole dubbio sul fatto che la sua capacità di comprendere il significato dell’atto o di orientare la propria condotta al momento della commissione dell’atto non fosse esclusa o significativamente compromessa e quando sussiste un ragionevole dubbio che la sua salute mentale gli consenta di partecipare al procedimento o di condurre la propria difesa in modo autonomo e ragionevole.
9)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11, 13 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], nonché il principio della presunzione della vulnerabilità, debbano essere interpretati nel senso che le autorità competenti (Procura, polizia), al più tardi prima del primo interrogatorio dell’indagato da parte della polizia o di un’altra autorità competente, devono procedere immediatamente all’identificazione e al riconoscimento procedurale della vulnerabilità dell’indagato nel procedimento penale e garantire che all’indagato venga concesso il patrocinio legale o il patrocinio urgente (provvisorio) nonché di astenersi dall’interrogare l’indagato fino a quando all’indagato non venga concesso il patrocinio legale d’ufficio o il patrocinio urgente (provvisorio).
10)
In caso di risposta affermativa alla nona questione, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], debbano essere interpretati nel senso che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire espressamente nel loro diritto nazionale le ragioni e i criteri di deroga all’identificazione immediata e al riconoscimento della vulnerabilità di un indagato in un procedimento penale e di garantire che tale persona ottenga il patrocinio legale o un patrocinio urgente (provvisorio) e di prevedere che qualsiasi eventuale deroga debba essere proporzionata, limitata nel tempo e non lesiva del principio del giusto processo e che, allo stesso tempo, le deroghe devono assumere la forma processuale di una decisione che autorizzi una deroga temporanea, e che la parte, in linea di principio, deve avere il diritto di richiedere un riesame della decisione da parte di un giudice.
11)
Se l’articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE e l’articolo 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la “Carta”] in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), della [direttiva 2013/48] in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, e con il considerando 27 [della direttiva 2016/1919]nonché con l’articolo 8 della [direttiva 2016/1919], debbano essere interpretati nel senso che in assenza di concessione e specificazione da parte dell’autorità processuale dei motivi per cui non ha adottato la decisione di concedere il patrocinio legale d’ufficio a una persona che si presume essere in una situazione particolarmente difficile e/o vulnerabile (in conformità ai nn. 7 e 11 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]]), tale persona ha il diritto a un ricorso effettivo e che deve essere ritenuto tale l’istituto del diritto processuale nazionale previsto dall’articolo 344a c.p.p., che ordina la restituzione del caso al pubblico ministero al fine di:
a)
consentire all’autorità del procedimento per le indagini preliminari l’identificazione e il riconoscimento della vulnerabilità di un indagato in un procedimento penale;
b)
consentire all’indagato di consultarsi con il proprio difensore prima dell’interrogatorio;
c)
condurre l’interrogatorio dell’indagato in presenza di un difensore con la registrazione audiovisiva dell’interrogatorio stesso;
d)
consentire al difensore di prendere conoscenza del fascicolo del procedimento e di formulare eventuali richieste di prova da parte della persona vulnerabile e del difensore nominato d’ufficio o del difensore nominato dall’indagato;
12)
Se l’articolo 4 della [Carta] in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 2, [TUE] nonché con l’articolo 6, paragrafo 3, [TUE] in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU] adottata a Roma il 4 novembre 1950, modificata successivamente con i Protocolli numero 3, 5 e 8 e integrata con il Protocollo numero 2 in relazione alla presunzione di vulnerabilità in conformità con il contenuto del n. 7 della [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], debbano essere interpretati nel senso che l’interrogatorio di un indagato, da parte di un agente di polizia o di un’altra persona autorizzata a compiere tale atto investigativo, in un ospedale psichiatrico, senza tener conto dello stato di incertezza e in condizioni di libertà di espressione particolarmente limitate e di peculiare debolezza psicologica nonché in assenza di un difensore, costituisce un trattamento inumano e, in quanto tale, esclude tale atto procedurale di interrogatorio in generale, in quanto contrario ai diritti fondamentali dell’Unione.
13)
In caso in risposta affermativa alla dodicesima questione, se le disposizioni richiamate nella medesima questione debbano essere interpretate nel senso che esse autorizzano (eventualmente – obbligano) un giudice nazionale, che tratta una causa in un procedimento penale rientrante nell’ambito di applicazione della [direttiva 2016/1919], in combinato disposto [con il contenuto del n. 7 della] [raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]], nonché nell’ambito di applicazione della [direttiva 2013/48], nonché tutte le altre autorità di un procedimento penale che compiono atti processuali nella causa, a disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con la direttiva, compreso, in particolare, l’articolo 168a c.p.p., e, conseguentemente, data la scadenza del termini di recepimento, a sostituire le norme nazionali con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili, anche nel caso in cui tale persona, dopo la conclusione delle indagini (inchiesta) e il deposito da parte del pubblico ministero dell’atto di imputazione in tribunale, abbia nominato un difensore di fiducia.
14)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c) nonché l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della [direttiva 2013/48], in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e con il principio di effettività del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che il pubblico ministero, quando agisce nella fase delle indagini preliminari in una causa penale, è tenuto ad agire nel pieno rispetto delle prescrizioni della [direttiva 2016/1919] aventi efficacia diretta e quindi a garantire che a un indagato o a un imputato, coperto dalla tutela prevista della suddetta direttiva, sia garantita nel procedimento la tutela giurisdizionale effettiva a partire dal primo dei seguenti momenti:
a)
prima del suo interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o da parte dell’autorità giudiziaria;
b)
al momento in cui le autorità di contrasto, o altre autorità competenti, svolgono atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della [direttiva 2013/48];
c)
immediatamente dopo la privazione della libertà (intendendo con ciò anche il ricovero in un ospedale psichiatrico) e, se necessario, è tenuto a disattendere eventuali ordini di procuratori superiori quando è convinto che la loro applicazione pregiudicherebbe l’effettiva tutela di un indagato che si presume vulnerabile e in una situazione particolarmente difficile, compreso il suo diritto a un giusto processo o qualsiasi altro diritto riconosciutogli dalla [direttiva 2016/1919] in combinato disposto con la [direttiva 2013/48].
15)
In caso di risposta affermativa alla quattordicesima questione – se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che stabilisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, in combinato disposto con il principio del rispetto dello Stato di diritto come interpretato nella giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 27 maggio 2019 nella causa C‑508/18) [OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau)], il principio della indipendenza dei giudici stabilito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della [Carta], conformemente all’interpretazione fornita nella giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA], C‑64/16, EU:C:2018:l17), debbano essere interpretati nel senso che tali principi, in considerazione della possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] (Procuratore generale, Polonia) o un procuratore superiore impartisca ai procuratori di livello inferiore ordini vincolanti di disapplicare le disposizioni del diritto dell’Unione direttamente applicabili o che ostacolino la loro applicazione, ostano a una normativa nazionale da cui risulti la diretta dipendenza della Procura dal potere esecutivo, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] (il Ministro della giustizia, Polonia) e ostano, altresì, a una normativa nazionale che limiti l’indipendenza del pubblico ministero nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione, in particolare:
a)
all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1 e 3 e all’articolo 7, paragrafi da 1 a 6 e 8, nonché all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (legge del 28 gennaio 2016 sull’ordinamento della Procura, Polonia), dalla cui formulazione risulta che il Ministro della giustizia, che è allo stesso tempo Procuratore generale e la principale autorità della Procura, ha il potere di impartire istruzioni vincolanti ai procuratori di livello inferiore anche nella misura in cui limitano o impediscono l’applicazione diretta del diritto dell’Unione».
20.
La procura distrettuale di Wrocław i governi ceco e polacco, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea, hanno presentato osservazioni scritte.
21.
Non si è tenuta alcuna udienza.
III.
Diritto applicabile
A.
Direttiva 2013/48
22.
L’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/48 disciplina il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale come segue:
«1) [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.
2) Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:
a)
prima del suo interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o da parte dell’autorità giudiziaria;
b)
quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);
c)
senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
d)
qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.
3) Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:
a)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;
b)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione deve essere verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato;
c)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di essere presente all’atto in questione:
i)
ricognizioni di persone;
ii)
confronti;
iii)
ricostruzioni della scena di un crimine».
23.
L’articolo 12 della direttiva 2013/48, intitolato «Mezzi di ricorso», così dispone:
«1) [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.
2) Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento».
24.
Infine, l’articolo 13 della direttiva 2013/48, dal titolo «Persone vulnerabili», enuncia quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, nell’applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolar[i] esigenze di indagati e imputati vulnerabili».
B.
Direttiva 2016/1919
25.
La direttiva 2016/1919 disciplina l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati o persone ricercate nell’ambito di un mandato d’arresto europeo (
6
). L’articolo 2, paragrafo 1, definisce il suo ambito di applicazione come segue:
«La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE e che sono:
a)
privati della libertà personale;
b)
tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell’Unione o nazionale; ovvero
c)
tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove, compresi come minimo i seguenti:
i)
ricognizioni di persone;
ii)
confronti;
iii)
ricostruzioni della scena di un crimine».
26.
L’articolo 3 della direttiva 2016/1919 definisce il patrocinio a spese dello Stato come il «finanziamento da parte di uno Stato membro dell’assistenza di un difensore che consenta l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore».
27.
L’articolo 4 della direttiva 2016/1919 disciplina le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali come segue:
«1) [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia.
2) [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.
3) Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell’interessato, nonché il costo dell’assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore.
4) Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell’interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti:
a)
quando l’indagato o l’imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e
b)
durante la detenzione.
5) Le autorità competenti assicurano che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
6) Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato».
28.
Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2016/1919, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «garantiscono che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva».
29.
Infine, l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, intitolato «Persone vulnerabili», prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolar[i] esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili».
IV.
Analisi
30.
Le 15 questioni poste dal giudice del rinvio vertono su diversi aspetti della procedura penale nel caso in cui sia coinvolta una persona vulnerabile. Suddividerò la mia analisi di tali questioni in cinque temi, affrontando all’interno di ciascuno di essi non solo il contenuto della questione, ma anche le obiezioni di irricevibilità sollevate da alcune delle parti nel procedimento.
31.
Le prime 14 questioni vertono su quattro temi disciplinati dalle direttive 2013/48 e 2016/1919: vulnerabilità, mezzi di ricorso effettivi, trattamenti inumani o degradanti, effetto diretto. La quindicesima questione verte sull’indipendenza del pubblico ministero, una questione che esula dal campo di applicazione di tali due direttive. Dopo una breve analisi dell’applicabilità delle due direttive (sezione A), affronterò a turno ciascuno dei cinque temi (sezioni da B a F).
A.
Applicabilità delle due direttive di cui trattasi
32.
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, quest’ultima si applica «dal momento in cui [gli indagati e imputati] sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale». La Corte ha già specificato che ciò comprende qualsiasi forma di comunicazione; pertanto, la modalità con cui essa è pervenuta alla persona interessata è irrilevante (
7
).
33.
Tenendo conto dei fatti presentati nei precedenti paragrafi da 7 a 9, è chiaro che nel caso di K.P. si applica la direttiva 2013/48 dal momento in cui gli agenti di polizia gli hanno chiesto di consegnare eventuali sostanze illegali, lo hanno ammanettato e lo hanno trattenuto (
8
).
34.
Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919 stabilisce che essa si applica alle persone che hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48 e che sono, tra l’altro, private della libertà personale o che sono tenute ad essere assistite da un difensore conformemente al diritto dell’Unione o nazionale.
35.
L’applicazione della direttiva 2016/1919 a K.P. dipende quindi dalla circostanza se egli abbia il diritto di avvalersi di un difensore conformemente alla direttiva 2013/48.
36.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, gli indagati e gli imputati «si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo». Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ciò avviene in ogni caso, quanto meno «prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria». L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919 stabilisce, parallelamente, che il patrocinio a spese dello Stato è concesso «senza indebito ritardo, e al più tardi, prima dell’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia».
37.
Concludo pertanto che, ai sensi della direttiva 2013/48, K.P. avrebbe dovuto avvalersi di un difensore (
9
) e pertanto rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/1919 (
10
).
B.
Vulnerabilità (questioni 1, 2, 3, 7, 9 e 10)
38.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se la vulnerabilità di una persona vieti alle autorità in un procedimento penale di interrogarla senza l’intervento di un difensore e senza concedere il patrocinio a spese dello Stato quando sussistono le condizioni per farlo.
39.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, in situazioni in cui la persona interessata è accusata di un reato punibile con la privazione della libertà, il mancato riconoscimento di una persona come vulnerabile debba essere espressamente dichiarato in una decisione, che è la condizione per l’interrogatorio in assenza di un difensore.
40.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2016/1919 e la direttiva 2013/48 introducano una presunzione di vulnerabilità che le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenute a rispettare nel corso del procedimento penale.
41.
Con la settima questione, il giudice del rinvio chiede quali siano gli obblighi che la direttiva 2013/48 e la direttiva 2016/1919 impongono alle autorità nazionali per garantire il riconoscimento della vulnerabilità e quali siano i diritti nel procedimento penale che ne derivano per la persona interessata.
42.
Con la nona questione, il giudice del rinvio chiede se le autorità competenti nel procedimento penale debbano procedere immediatamente all’identificazione e al riconoscimento della vulnerabilità dell’indagato, fornirgli il patrocinio a spese dello Stato, nonché astenersi dall’interrogarlo fino a quando tale patrocinio non sia stato fornito.
43.
Infine, con la decima questione, in caso di risposta affermativa alla nona questione, il giudice del rinvio chiede se gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano, nella loro legislazione, fornire le ragioni e i criteri di deroga all’identificazione immediata e al riconoscimento della vulnerabilità e alla conseguente concessione del patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, detto giudice si chiede se tale deroga debba essere proporzionata, limitata nel tempo e non lesiva del principio del giusto processo, rispetto al quale la parte deve avere il diritto di richiedere un riesame della decisione da parte di un giudice.
44.
Il denominatore comune di dette questioni si basa sulla nozione di vulnerabilità e sull’obbligo delle autorità nazionali di individuarla in tempo utile e di attribuire le dovute conseguenze. Nel prosieguo fornirò, quindi, indicazioni in merito a chi sia una persona vulnerabile [sottosezione 1)], seguite dall’interpretazione delle due direttive e degli obblighi che esse impongono alle autorità nazionali quando l’indagato o imputato è una persona vulnerabile [sottosezione 2)].
1.
Chi è una persona vulnerabile?
45.
Nel 2009 il Consiglio ha auspicato un approccio graduale alla disciplina dei diversi diritti procedurali nel procedimento penale, comprese garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (
11
). Tuttavia, ad oggi, questa ambizione legislativa, con riferimento alle persone vulnerabili (
12
), è stata raggiunta solo per quanto riguarda i minori indagati o imputati nel procedimento penale (
13
).
46.
In assenza di ulteriore normativa dell’Unione che definisca in modo più ampio la vulnerabilità nel procedimento penale (
14
), la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato una raccomandazione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate nei procedimenti penali (
15
).
47.
Il testo definisce le persone vulnerabili come quelle «che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità» (
16
).
48.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] introduce la presunzione di vulnerabilità, che suggerisce quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero prevedere una presunzione di vulnerabilità, in particolare per le persone affette da gravi menomazioni psicologiche, intellettuali, fisiche o sensoriali, malattie mentali o disturbi cognitivi che impediscono loro di capire e partecipare efficacemente al procedimento» (
17
).
49.
La malattia mentale o i disturbi mentali sono generalmente più difficili da identificare rispetto a vulnerabilità risultante dalla giovane età e la dottrina è critica nei confronti della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere con una direttiva avente ad oggetto i soli minori, limitando la tutela degli adulti vulnerabili a una semplice raccomandazione (
18
).
50.
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] è un atto non vincolante privo della forza giuridica necessaria per imporre obblighi cogenti alle autorità nazionali nell’ambito del procedimento penale.
51.
Sebbene la Corte abbia deciso nella sentenza Grimaldi (
19
) che le raccomandazioni devono essere prese in considerazione dai giudici nazionali, questa constatazione non significa che le raccomandazioni abbiano carattere giuridicamente vincolante. La Corte ha semplicemente osservato che le raccomandazioni non possono essere ignorate nell’interpretazione di altre norme del diritto dell’Unione, ma non ha suggerito che esse creino un qualsivoglia obbligo di risultato. Le raccomandazioni non impongono, quindi, ai giudici nazionali un obbligo di interpretazione conforme.
52.
Neanche il fatto che il Consiglio ha invitato gli [OSCURATO:PERSONA] membri a «prendere in considerazione» la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (
20
) cambia la natura non vincolante di quest’ultima. In effetti, solo uno Stato membro ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] le misure necessarie per dare attuazione a tale raccomandazione (
21
).
53.
Pertanto, né la definizione di persona vulnerabile né la presunzione di vulnerabilità delle persone con determinate menomazioni o disturbi, come proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafi 47 e 48 delle presenti conclusioni), sono vincolanti per gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
54.
In assenza di disposizioni più specifiche nel diritto dell’Unione oltre alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], rimangono le disposizioni speculari dell’articolo 13 della direttiva 2013/48 (
22
) e dell’articolo 9 della direttiva 2016/1919 (
23
), che prescrivono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire «che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolar[i] esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili» (
24
).
55.
La Corte, nell’interpretare l’articolo 13 della direttiva 2013/48, ha stabilito che una persona alienata (
25
) deve essere considerata vulnerabile. Questo a prescindere dal fatto che la direttiva in questione non chiarisce in modo esplicito le categorie di persone vulnerabili (
26
).
56.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») conferma tale approccio. Essa considera che la partecipazione al procedimento penale sia efficace quando «l’imputato ha un’ampia comprensione della natura del processo e della posta in gioco per lui o lei, compresa l’entità di qualsiasi sanzione che possa essere inflitta» (
27
).
57.
Inoltre, nel valutare l’equità generale del procedimento penale, la Corte EDU ha compilato un elenco di fattori rilevanti, il primo dei quali è «se il ricorrente fosse particolarmente vulnerabile, ad esempio, a causa della sua età o della sua capacità mentale» (
28
).
58.
Infine, la Corte EDU ha parimenti stabilito che un adulto è particolarmente vulnerabile in caso di alcolismo cronico e/o intossicazione acuta da alcol, disabilità fisica o situazione clinica, appartenenza a un gruppo socialmente svantaggiato e disturbo mentale (
29
).
59.
Nel complesso, e senza necessità di fornire una definizione esaustiva di persona vulnerabile ai fini della presente causa, possiamo stabilire con certezza che le persone con disturbi mentali, come K.P., sono considerate come indagati o imputati vulnerabili ai sensi del diritto dell’Unione.
60.
Esaminerò ora gli obblighi che le due direttive in questione impongono alle autorità nazionali in relazione al trattamento delle persone vulnerabili nella fase preliminare di un procedimento penale e ai diritti correlati di cui godono le persone vulnerabili.
2.
Obblighi per le autorità nazionali nell’ambito del procedimento penale quando l’indagato o l’imputato è una persona vulnerabile
61.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 9 della direttiva 2016/1919 deve essere letto nel senso che esso introduce l’obbligo per le autorità competenti di condurre una valutazione della vulnerabilità nel caso in cui vengano a conoscenza di elementi che suggeriscono un certo disturbo o malattia mentale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], una lettura diversa priverebbe tale disposizione del suo effetto utile. Tale istituzione estende questa lettura fino a stabilire anche che il patrocinio a spese dello Stato non può essere negato alle persone vulnerabili senza aver prima condotto un esame dello stato mentale della persona interessata.
62.
[OSCURATO:PERSONA] polacco sostiene allo stesso modo che la legge polacca prevede anche che le autorità competenti concedano il patrocinio a spese dello Stato ogni qualvolta si rendono conto che la persona interessata potrebbe essere vulnerabile. A differenza della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, detto governo non riconosce alcun tipo di presunzione di vulnerabilità simile alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].
63.
Concordo con il governo polacco sul fatto che, come ho già spiegato (
30
), la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero prevedere nei loro ordinamenti giuridici una presunzione di vulnerabilità in determinate situazioni, non è giuridicamente vincolante. Al riguardo, ritengo inoltre che le modalità di determinazione della vulnerabilità di una persona, al momento, rimangano di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
64.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione nell’affermare che l’articolo 9 della direttiva 2016/1919 – e,
a fortiori
, l’articolo 13 della direttiva 2013/48 – sarebbero svuotati di significato se alle autorità nazionali non incombesse un qualche obbligo di riconoscere e affrontare adeguatamente la vulnerabilità dell’indagato o dell’imputato. I giudici nazionali devono interpretare il diritto nazionale in modo da non vanificare il diritto dell’Unione.
65.
L’articolo 9 della direttiva 2016/1919 e l’articolo 13 della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che essi prescrivono alle autorità competenti di esaminare con diligenza la possibilità che un indagato o imputato sia vulnerabile a causa di difficoltà di comprensione o di partecipazione al procedimento (
31
). Questo obbligo è direttamente efficace. Se esiste un sospetto di vulnerabilità, le autorità devono prestare particolare attenzione nell’assicurare la tutela dei diritti garantiti dalla direttiva 2013/48 e dalla direttiva 2016/1919.
66.
Per quanto riguarda il diritto di avvalersi di un difensore, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 ci dice che K.P., anche se non fosse stato vulnerabile, avrebbe dovuto essere assistito da un difensore durante l’interrogatorio di polizia e sicuramente senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale. È ancora più importante che questo diritto sia rispettato se la persona è vulnerabile.
67.
Concludo quindi che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/48, letto in combinato disposto con l’articolo 13, della medesima ha effetto diretto e deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti che siano consapevoli della potenziale vulnerabilità di un indagato o imputato devono garantire che quest’ultimo sia assistito da un difensore.
68.
Relativamente alla concessione del patrocinio a spese dello Stato, un’interpretazione analoga mi sembra convincente (
32
).
69.
Nelle situazioni in cui si applica la direttiva 2016/1919, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso sulla base di una valutazione delle risorse (
33
), di una valutazione del merito (
34
), o di entrambe. In generale, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che gli «indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia».
70.
Concordo con tutte le parti del presente procedimento che, una volta stabilita la vulnerabilità di un indagato o imputato, la sua effettiva partecipazione al procedimento potrebbe essere messa in pericolo senza il patrocinio a spese dello Stato. Ciò è in linea con l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919, che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di assicurare che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia.
71.
Ciò è tanto più vero in una situazione, come quella del procedimento principale, in cui la sanzione prevista è la privazione della libertà (
35
).
72.
Concludo pertanto che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 9 della medesima, hanno effetto diretto e devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti che siano consapevoli della potenziale vulnerabilità di un indagato o imputato devono concedergli il patrocinio a spese dello Stato. Ciò è di particolare importanza nelle situazioni in cui la sanzione per il presunto reato è la privazione della libertà.
3.
Conclusione sulla vulnerabilità
73.
Il diritto dell’Unione, nella sua forma attuale, non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di introdurre una presunzione di vulnerabilità. Spetta al diritto nazionale prescrivere le precise modalità e procedure per determinare la vulnerabilità di una persona.
74.
L’articolo 9 della direttiva 2016/1919 e l’articolo 13 della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che essi prescrivono alle autorità competenti di esaminare con diligenza la possibilità che un indagato o imputato possa essere vulnerabile a causa di difficoltà di comprensione o di partecipazione al procedimento. Questo obbligo è direttamente efficace. Se esiste un sospetto di vulnerabilità, le autorità devono prestare particolare attenzione nell’assicurare la tutela dei diritti garantiti dalla direttiva 2013/48 e dalla direttiva 2016/1919.
75.
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con l’articolo 13, della medesima, ha effetto diretto e deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti che siano consapevoli della potenziale vulnerabilità di un indagato o imputato devono garantire che quest’ultimo sia assistito da un difensore.
76.
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 9, della medesima, ha effetto diretto e deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti che siano consapevoli della potenziale vulnerabilità di un indagato o imputato devono concedergli il patrocinio a spese dello Stato. Ciò risulta di particolare importanza nelle situazioni in cui la sanzione per il presunto reato è la privazione della libertà.
C.
Mezzi di ricorso (Questioni 2 e 10)
77.
Nelle questioni 2 e 10, il giudice del rinvio chiede se vi sia un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che sia la decisione di procedere all’interrogatorio di una persona vulnerabile senza difensore, sia la decisione di non identificare e riconoscere immediatamente una persona vulnerabile, siano soggette a controllo giurisdizionale.
78.
L’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 prevedono entrambi l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire mezzi di ricorso effettivi agli indagati o agli imputati in caso di violazione dei loro diritti derivanti da ciascuna direttiva.
79.
Il diritto a mezzi di ricorso effettivi comprende il diritto di accesso a un giudice con il potere di valutare e porre rimedio alla violazione del diritto fondato sul diritto dell’Unione. La Corte lo ha confermato già nella sentenza Johnston (
36
) e lo stesso obbligo deriva oggi dall’articolo 47 della Carta.
80.
Tuttavia, le direttive di cui trattasi non specificano la conseguenza che ne deriva qualora un giudice constati una violazione del diritto di avvalersi di un difensore o al patrocinio a spese dello Stato. Invece, esse lasciano tale scelta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, richiedendo solo che il mezzo di ricorso scelto sia effettivo.
81.
Più specificamente, le direttive tacciono sulla questione se gli elementi di prova raccolti in violazione di un siffatto diritto debbano essere respinti. Mi sembra che il punto cruciale della questione posta del giudice del rinvio sia se alcune azioni intraprese dalle autorità durante la procedura investigativa siano soggette a controllo giurisdizionale.
82.
Nelle loro osservazioni scritte alla Corte, le parti, specialmente la procura distrettuale, pongono l’accento sul fatto che le due disposizioni summenzionate non contengono una norma che imponga al giudice nazionale di ritenere ammissibili gli elementi di prova raccolti in violazione delle direttive, una questione che non è affatto disciplinata dal diritto dell’Unione.
83.
Seguendo il mio stesso punto di vista nella causa M.S. e a. (
37
), concordo con la tesi della procura distrettuale: attualmente, il diritto dell’Unione pertinente non disciplina l’ammissibilità degli elementi di prova nei procedimenti penali nazionali. La questione dell’ammissibilità delle prove è, per il momento, una questione di diritto nazionale (
38
).
84.
Tuttavia, laddove si applica il diritto dell’Unione, le disposizioni nazionali pertinenti devono essere conformi agli articoli 47 e 48 della Carta (
39
).
85.
A mio avviso, il rispetto dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta richiede che ai giudici nazionali sia concessa la flessibilità necessaria per valutare l’equità complessiva del procedimento. Qualora essi ritengano che un elemento di prova debba essere escluso, in quanto acquisito in violazione dei diritti della difesa, essi dovrebbero essere liberi di escluderlo. In altri termini, il diritto dell’Unione non disciplina l’ammissibilità delle prove, ma certamente osta a che il diritto nazionale limiti i poteri dei giudici del processo di valutare liberamente le prove e di trarre da siffatta valutazione qualsiasi conseguenza che reputino necessaria (
40
).
86.
Un approccio simile è stato adottato anche dalla Corte EDU, che ha ritenuto che la CEDU non disciplini l’ammissibilità delle prove (
41
), in quanto si limita a valutare se sia compromessa l’equità complessiva del procedimento (
42
).
87.
In conclusione, il principio della tutela giurisdizionale effettiva impone che qualsiasi violazione di un diritto basato sul diritto dell’Unione sia soggetta al controllo giurisdizionale. L’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 non specificano tuttavia i mezzi di ricorso appropriati, ma lasciano tale scelta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, richiedendo solo che il mezzo di ricorso scelto sia effettivo. Il rispetto dei diritti fondamentali, quali sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta, richiede tuttavia che ai giudici nazionali sia concessa la flessibilità necessaria per valutare l’equità complessiva del procedimento. Qualora ritengano che un elemento di prova debba essere escluso, in quanto la sua acquisizione è viziata da una violazione di diritti procedurali che costituisce una violazione dei diritti della difesa, essi dovrebbero essere liberi di escluderlo.
D.
Trattamenti inumani e degradanti (Questione 12)
88.
Nella dodicesima questione, il giudice del rinvio chiede se l’interrogatorio di un indagato da parte di un agente di polizia o di un’altra persona autorizzata in un ospedale psichiatrico, senza tener conto dello stato di incertezza, in condizioni di libertà di espressione particolarmente limitata, con una vulnerabilità mentale specifica e in assenza di un difensore, costituisca un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
89.
Conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, spetta al giudice del rinvio definire il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni da esso sollevate o, quantomeno, illustrare le ipotesi di fatto su cui si basano tali questioni (
43
).
90.
Il giudice del rinvio ha spiegato nella decisione di rinvio che quando la polizia ha interrogato K.P. il 14 ottobre 2022, egli si trovava in un ospedale psichiatrico. Tuttavia, non vi sono ulteriori dettagli relativi all’interrogatorio che permettano alla Corte di fornire indicazioni in merito alla possibile violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti.
91.
Per questo motivo, a causa della mancanza di informazioni sufficienti, ritengo che la Corte debba dichiarare irricevibile la dodicesima questione.
92.
Tuttavia, a fini di completezza, la Corte potrebbe fornire al giudice nazionale i parametri pertinenti, che esso potrebbe utilizzare nell’accertamento dei fatti e nella decisione su un’eventuale violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti.
93.
La Corte ha stabilito nella sentenza Jawo (
44
) che l’articolo 4 della Carta e l’articolo 3 della CEDU hanno la medesima portata e il medesimo significato. È pertanto utile fare riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU (
45
).
94.
Nel determinare l’esistenza di un trattamento inumano o degradante di una persona vulnerabile in un procedimento penale, la Corte EDU ha deciso, nella sentenza Khlaifia e a. c. Italia, che la valutazione del carattere inumano o degradante del trattamento è «relativa; essa dipende dal complesso degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o psicologici nonché, talvolta, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima» (
46
).
95.
La Corte EDU ha fornito esempi di ciò che potrebbe prendere in considerazione nel determinare la severità del trattamento caso per caso. Tali esempi includono lo scopo per cui sono stati inflitti i maltrattamenti, insieme all’intenzione o alla motivazione sottostanti; il contesto in cui sono stati inflitti tali maltrattamenti, come un’atmosfera di grande tensione e a forte carica emotiva; l’eventuale stato di vulnerabilità nel quale si trovava la vittima, tenendo presente che le persone private della libertà versano normalmente in questo stato (
47
).
96.
Ciò che si può concludere con certezza è che il solo fatto che K.P. è stato interrogato senza un difensore mentre si trovava in un ospedale psichiatrico non costituisce, in quanto tale, un trattamento inumano degradante, se valutato alla luce della soprammenzionata giurisprudenza della Corte EDU.
97.
Tuttavia, spetta al giudice nazionale la valutazione dei fatti, nonché l’eventuale accertamento di possibili violazioni dell’articolo 4 della Carta.
E.
Effetto diretto (Questioni 4, 5, 6, 8, 11, 13 e 14)
98.
Nelle questioni 4, 5, 6, 8, 11, 13 e 14, il giudice del rinvio chiede quali conseguenze debbano essere tratte dall’effetto diretto delle disposizioni pertinenti delle direttive di cui trattasi.
99.
La procura distrettuale, il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la questione 14, relativa agli obblighi del pubblico ministero durante la fase preliminare di un procedimento penale, è irrilevante per la risoluzione del caso dinanzi al giudice di rinvio e, quindi, irricevibile.
100.
Non condivido questa tesi. Per il giudice di rinvio è rilevante se le azioni del pubblico ministero nella fase preliminare siano state conformi al diritto dell’Unione, al fine di valutare correttamente, ed eventualmente escludere, gli elementi di prova a sua disposizione. Sono pertanto del parere che la questione 14 sia ricevibile.
101.
Va aggiunto che la procura distrettuale sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che non vi è alcun problema con le disposizioni nazionali di cui trattasi dal punto di vista del diritto dell’Unione, ma, piuttosto, che le persone coinvolte nel procedimento hanno commesso errori e omissioni nei confronti di K.P.
102.
Trattandosi in definitiva di una questione che spetta al giudice del rinvio accertare, mi limiterò ora a riassumere le conseguenze che derivano da una situazione in cui il diritto dell’Unione pertinente, come interpretato dalla Corte, differisce dal diritto nazionale come inteso dal giudice del rinvio.
103.
La Corte ha già spiegato in diverse occasioni, nella propria giurisprudenza, le conseguenze dell’effetto diretto. Come nella causa M.S. e a. (
48
), mi limiterò quindi a ripetere solo le conseguenze più importanti che riguardano la presente causa.
104.
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, e dell’articolo 267, primo comma, TFUE, la Corte è competente a interpretare soltanto il diritto dell’Unione, mentre i giudici nazionali sono competenti in via esclusiva a interpretare il diritto nazionale (
49
).
105.
Conformemente a questa rigida ripartizione di compiti tra la Corte e i giudici nazionali, la prima non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione (
50
). Spetta al giudice del rinvio, una volta ricevuta la risposta della Corte, trarre le necessarie conseguenze per quanto concerne il diritto nazionale applicabile (
51
).
106.
Le conseguenze dell’eventuale accertamento da parte del giudice nazionale di un’incompatibilità tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione sono le seguenti.
107.
Se un giudice nazionale può interpretare le disposizioni nazionali esistenti in modo conforme al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte, dovrebbe farlo (
52
). Una siffatta interpretazione conforme del diritto nazionale e la sua applicazione dovrebbero condurre il giudice del rinvio ad un risultato identico a quello dettato dal diritto dell’Unione applicabile. Nel caso di specie, ciò significa che deve esistere il diritto per una persona vulnerabile a che le autorità competenti accertino la sua vulnerabilità e che essa venga interrogata in presenza di un difensore o, se non ne ha uno, che le venga fornito il patrocinio a spese dello Stato.
108.
Se un giudice nazionale non può interpretare il diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione, interviene il principio dell’effetto diretto. Secondo tale principio, le persone possono rivendicare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione facendo direttamente affidamento sulle disposizioni del diritto dell’Unione dinanzi ai giudici nazionali, e questi ultimi sono pertanto obbligati a riconoscere tali diritti applicando direttamente le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione (
53
).
109.
Qualora tali diritti siano in contrasto con quanto previsto dal diritto nazionale, il diritto dell’Unione attribuisce ai giudici nazionali il potere di disapplicare siffatte disposizioni confliggenti del diritto nazionale. Tale potere deriva dall’effetto combinato dei principi costituzionali dell’Unione dell’effetto diretto e del primato del diritto dell’Unione (
54
).
110.
In sintesi, il giudice del rinvio dovrebbe tentare di eliminare ogni possibile ostacolo al riconoscimento di diritti derivanti dal diritto dell’Unione, mediante un’interpretazione conforme delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Qualora l’interpretazione conforme si riveli impossibile, il giudice del rinvio è tenuto a disapplicare le norme nazionali confliggenti e a garantire la tutela di tali diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
111.
Infine, non spetta soltanto ai giudici nazionali dare piena attuazione alle disposizioni del diritto dell’Unione, ma anche alle autorità amministrative nazionali (
55
) e a tutti gli altri organi dello Stato (
56
). Pertanto, l’interpretazione conforme, l’effetto diretto e il primato del diritto dell’Unione vincolano tutti gli organi statali, anch’essi tenuti a riconoscere i diritti previsti dal diritto dell’Unione.
112.
Ciò significa che, nella fase preliminare di un procedimento penale, il pubblico ministero e la polizia devono riconoscere i diritti delle persone vulnerabili e i propri corrispondenti obblighi basati direttamente sulle direttive pertinenti. Essi sono tenuti a interpretare il diritto nazionale in conformità con i risultati, come imposto da tali direttive. In alternativa, essi sono tenuti a disapplicare le norme del diritto nazionale al fine di permettere la tutela delle persone vulnerabili, come imposto parimenti da tali direttive. Ciò include qualsiasi norma di diritto nazionale che impedisca al pubblico ministero che si occupa del caso di dare piena attuazione all’applicazione del diritto dell’Unione, come gli ordini vincolanti impartiti da un pubblico ministero superiore o di qualsiasi altro organo.
113.
Se il pubblico ministero, o un altro organo che si occupa del procedimento penale, non riesce a dare piena attuazione al diritto dell’Unione (non interpretando le norme nazionali in modo che siano conformi al diritto dell’Unione, o applicando le norme nazionali in contrasto con il diritto dell’Unione), il giudice dinanzi al quale è pendente il processo penale è tenuto ad accertare che tali organi statali hanno violato i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
F.
Indipendenza del pubblico ministero
114.
Nella quindicesima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, lo Stato di diritto, il principio di indipendenza dei giudici e l’articolo 47 della Carta prescrivano l’indipendenza del pubblico ministero.
115.
La procura distrettuale, il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] sollevano dubbi sulla ricevibilità di tale domanda.
116.
Secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni sollevate dal giudice nazionale «nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza» (
57
). Tuttavia, qualora la Corte ritenga che una risposta alle questioni proposte non sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla causa di cui è investito, essa declinerà la propria competenza (
58
).
117.
Non mi sembra che una questione riguardante l’organizzazione generale della pubblica accusa in Polonia sia direttamente pertinente ai fini del procedimento penale pendente dinanzi al giudice del rinvio. A prescindere dall’indipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo, questi ha l’obbligo di garantire i diritti delle persone vulnerabili in un procedimento penale, diritti dei quali questi ultimi godono in base al diritto dell’Unione (
59
).
118.
Propongo pertanto alla Corte di dichiarare irricevibile la quindicesima questione.
V.
Conclusione
119.
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia) nei seguenti termini:
1)
In risposta alle questioni prima, seconda, terza, settima, nona e decima del giudice del rinvio, il diritto dell’Unione, allo stato attuale, non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di introdurre una presunzione di vulnerabilità. Spetta al diritto nazionale prescrivere le precise modalità e procedure per determinare la vulnerabilità di una persona.
L’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, e l’articolo 13 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretati nel senso che essi richiedono alle autorità competenti di esaminare con diligenza la possibilità che un indagato o imputato sia vulnerabile a causa di difficoltà di comprensione o di partecipazione al procedimento. Tale obbligo ha effetto diretto. Se esiste un sospetto di vulnerabilità, le autorità devono prestare particolare attenzione nell’assicurare la tutela dei diritti garantiti dalla direttiva 2013/48 e dalla direttiva 2016/1919.
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con l’articolo 13, della medesima, ha effetto diretto e deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti che siano consapevoli della potenziale vulnerabilità di un indagato o imputato devono garantire che quest’ultimo sia assistito da un difensore.
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 9, della medesima, ha effetto diretto e deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti che siano consapevoli della potenziale vulnerabilità di un indagato o imputato devono concedere al medesimo il patrocinio a spese dello Stato. Ciò risulta di particolare importanza nelle situazioni in cui la sanzione per il presunto reato è la privazione della libertà.
2)
In risposta alle questioni seconda e decima del giudice del rinvio, il principio della tutela giurisdizionale effettiva richiede che qualsiasi violazione di un diritto derivante dal diritto dell’Unione sia soggetta a controllo giurisdizionale. L’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 non specificano tuttavia i mezzi di ricorso adeguati, ma lasciano tale scelta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, richiedendo solo che il mezzo di ricorso scelto sia effettivo. Il rispetto dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea richiede tuttavia che ai giudici nazionali sia concessa la flessibilità necessaria per valutare l’equità complessiva del procedimento. Qualora ritengano che un elemento di prova debba essere escluso, in quanto la sua acquisizione è viziata da una violazione di diritti procedurali che costituisce una violazione dei diritti della difesa, essi dovrebbero essere liberi di escluderlo.
3)
A causa della mancanza di informazioni sufficienti, la dodicesima questione è irricevibile.
4)
In risposta alle questioni quarta, quinta, sesta, ottava, undicesima, tredicesima e quattordicesima, il giudice del rinvio dovrebbe eliminare ogni possibile ostacolo al riconoscimento dei diritti dotati di effetto diretto conferiti dalla direttiva 2013/48 e dalla direttiva 2016/1919, interpretando il diritto nazionale in modo conforme. Qualora ciò non sia possibile, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare le norme di diritto nazionale confliggenti, sulla base del principio dell’effetto diretto e del primato del diritto dell’Unione. L’interpretazione conforme, l’effetto diretto e il primato del diritto dell’Unione vincolano tutti gli organi statali, anch’essi tenuti a riconoscere i diritti previsti dal diritto dell’Unione. Ciò significa che, nella fase preliminare del procedimento penale, il pubblico ministero e la polizia sono tenuti a riconoscere i diritti delle persone vulnerabili e i propri corrispondenti obblighi direttamente basati sulle direttive pertinenti. Qualora non lo facciano, il giudice dinanzi al quale è pendente il processo penale è tenuto ad accertare che tali organi statali hanno violato i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
5)
A causa della mancanza di pertinenza diretta con il procedimento principale dinanzi al giudice di rinvio, la quindicesima questione è irricevibile.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (
GU 2013, L 294, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva 2013/48»).
(
3
) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (
GU 2016, L 297, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva 2016/1919»).
(
4
) Sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale) (
C‑660/21
,
EU:C:2023:498
, punti
44
,
49
e
53
).
(
5
) Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Moro (
C‑646/17
,
EU:C:2019:95
, nota 15); dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (
C‑649/19
,
EU:C:2020:758
, paragrafi
53
e
81
); dell’avvocato generale Pikamäe nella causa K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale) (
C‑660/21
,
EU:C:2023:52
, nota 58); dell’avvocata generale Ćapeta nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (
C‑603/22
,
EU:C:2024:157
, note 14 e 34); dell’avvocato generale Pikamäe nelle cause 1Dream, 1Dream e a., e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23
,
EU:C:2024:608
, paragrafo
55
).
(
6
) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919: «La presente direttiva integra le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive».
(
7
) Sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale) (
C‑209/22
,
EU:C:2023:634
, punto
37
). Sul parallelismo fra tale interpretazione estensiva e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, v. conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (
C‑659/18
,
EU:C:2019:940
, paragrafo
35
e giurisprudenza ivi citata).
(
8
) Analogamente, una persona è ritenuta indagata e rientra quindi nell’ambito di applicazione di detta direttiva, in una situazione in cui gli agenti di polizia hanno proceduto «alla perquisizione personale della persona interessata e alla confisca di ciò che essa ha dichiarato di detenere, tali atti, da un lato, dimostrano che tale persona è ormai sospettata da parte di un’autorità competente e, dall’altro, informano, implicitamente ma inevitabilmente, detta persona di tale sospetto». [v. sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale) (
C‑209/22
,
EU:C:2023:634
, punto
43
].
(
9
) Nel fascicolo non ci sono informazioni che suggeriscano che K.P. abbia rinunciato al suo diritto di essere assistito da un difensore. Se lo avesse fatto, tuttavia, le autorità avrebbero poi avuto l’ulteriore responsabilità di fornire a K.P. «informazioni chiare e sufficienti, in un linguaggio semplice e comprensibile, tenuto conto della sua condizione di persona vulnerabile, sul contenuto [del diritto di avvalersi di un difensore] e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso». Sentenza del 14 maggio 2024, Stachev (
C‑15/24 PPU
,
EU:C:2024:399
, punto
64
).
(
10
) Se egli fosse effettivamente idoneo a ricevere il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della direttiva 2016/1919 è una questione diversa che affronterò di seguito nella sezione IV.B.2.
infra
.
(
11
) Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (
GU 2009, C 295, pag. 1
).
(
12
) [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che non esiste un consenso tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla nozione di vulnerabilità. Documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA]. Accompanying the document [OSCURATO:PERSONA] for a directive of the [OSCURATO:PERSONA] and of the [OSCURATO:PERSONA] for a on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings
(Valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, Proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali), del 27 novembre 2013 [SWD(2013) 480 final, pagg. da 12 a 28].
(
13
) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (
GU 2016, L 136, pag. 1
), considerando da 4 a 6.
(
14
) Mergaerts, L., «Defence lawyers’ views on and identification of suspect vulnerability in criminal proceedings»,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 29(3), 2022, pagg. 281 e 283.
(
15
) [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (
GU 2013, C 378, pag. 8
) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]»). Per una critica di tale raccomandazione in quanto generica e vaga, v. Meysman, M., «Quo vadis with vulnerable defendants in the EU?»
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 4(2), 2014, pagg. 179 e 188.
(
16
) [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], considerando 1. Per una critica del fatto che detta definizione sia eccessivamente restrittiva, v. Waddington, L., «Exploring vulnerability in EU law: An analysis of “vulnerability” in EU criminal law and consumer protection law»,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 45(6), 2020, pagg. 779 e 791.
(
17
) [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], punto 7. Nel 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha identificato come vulnerabili le persone con disturbi mentali (ad esempio, affette da una patologia psichiatrica come la schizofrenia). V. Libro verde della [OSCURATO:PERSONA] sulle garanzie procedurali a favore di indagati ed imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea [COM(2003) 75 final].
(
18
) Su questa critica e più in generale sulla riluttanza della [OSCURATO:PERSONA] a fare pressione per un atto giuridico vincolante per gli adulti vulnerabili e sui problemi che ne derivano, v. Meysman, M., (v. nota 15 op. cit.), pagg. da 191 a 193. Sul percorso che ha portato alla scelta finale della [OSCURATO:PERSONA] di una raccomandazione, v. van der Aa, S., «Variable vulnerabilities? Comparing the rights of adult vulnerable suspects and vulnerable victims under EU law»
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 7(1), 2016, pagg. 39 e da 43 a 47.
(
19
) I giudici nazionali «sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante». Sentenza del 13 dicembre 1989, Grimaldi (
C‑322/88
,
EU:C:1989:646
, punto
18
).
(
20
) Conclusioni del Consiglio sulla protezione degli adulti vulnerabili in tutta l’Unione europea (
GU 2021, C 330
I, pag. 1) (in prosieguo: le «Conclusioni del Consiglio»), pagg. 5 e 6. Nello stesso documento, il Consiglio ha anche invitato la [OSCURATO:PERSONA] a «esaminare se sia necessario rafforzare, in maniera completa, le garanzie procedurali per gli adulti vulnerabili indagati o imputati in procedimenti penali».
(
21
)
Ibidem
, punto 10.
(
22
) Il considerando 51 della direttiva 2013/48 dispone quanto segue: «L’obbligo di dedicare un’attenzione particolare a indagati e imputati in posizione di potenziale debolezza costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale e le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero pertanto agevolare tali soggetti nell’esercizio effettivo dei diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio tenendo conto di qualsiasi potenziale vulnerabilità che comprometta la loro capacità di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore e di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e adottando le misure necessarie per garantire i diritti in questione».
(
23
) Il considerando 18 della direttiva 2016/1919 inoltre recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire modalità pratiche riguardanti la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Tali modalità potrebbero prevedere che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia concessa a seguito di una richiesta da parte di un indagato, un imputato o una persona ricercata. Tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una tale richiesta non dovrebbe tuttavia costituire una condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato».
(
24
) Una disposizione simile esiste per quanto riguarda il diritto all’informazione; v. articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU 2012, L 142, pag. 1
).
(
25
) «Gli alienati devono quindi essere considerati come persone vulnerabili ai fini di tale disposizione, poiché, a causa di gravi disturbi mentali, rischiano di non comprendere le informazioni loro comunicate in merito ai loro diritti». Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punto
47
). La Corte ha tratto la stessa conclusione nei confronti di una persona analfabeta nella sentenza del 14 maggio 2024, Stachev (
C‑15/24 PPU
,
EU:C:2024:399
, punto
60
).
(
26
) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punto
48
).
(
27
) Sentenza Corte EDU, 10 novembre 2004, SC c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2004:0615JUD006095800, § 29). V. altresì sentenza Corte EDU, 23 marzo 2016, Blokhin c. Russia, (CE:ECHR:2016:0323JUD004715206, § 195).
(
28
) Sentenza Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 274).
(
29
) Sentenze Corte EDU, 31 marzo 2009, Płonka c. Polonia (CE:ECHR:2009:0331JUD002031002); 27 gennaio 2011, Bortnik c. Ucraina (CE:ECHR:2011:0127JUD003958204); 16 marzo 2010, Oršuš e a. c. Croazia (CE:ECHR:2010:0316JUD001576603); 23 marzo 2016, Blohkin c. Russia (CE:ECHR:2016:0323JUD004715206), e 16 dicembre 2010, Borotyuk c. Ucraina (CE:ECHR:2010:1216JUD003357904). Per una panoramica, v. Mergaerts, L. e Dehaghani, R., «Protecting vulnerable suspects in police investigations in Europe: Lessons learned from England and Wales and Belgium»
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 11(3), 2020, pag. 313.
(
30
) V.
supra
, paragrafi da 46 a 53.
(
31
) Il giudice del rinvio ha spiegato che gli agenti di polizia hanno notato che K.P. si comportava e parlava in modo incoerente. Si tratta certamente di una circostanza che potrebbe averli indotti a considerare la possibilità che K.P. soffrisse di una certa vulnerabilità.
(
32
) Il considerando 23 della direttiva 2016/1919 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscano il rispetto dei principi e degli orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali. Il principio 10 di tali principi e linee guida prevede che le autorità competenti adottino misure speciali per garantire che le persone con,
inter alia
, disturbi mentali possano avvalersi in modo significativo del patrocinio a spese dello Stato. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
(
33
) Secondo l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2016/1919, nel condurre una valutazione delle risorse, lo Stato membro «tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell’interessato, nonché il costo dell’assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore».
(
34
) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2016/1919, nell’applicare una valutazione del merito, lo Stato membro «tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell’interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti: a) quando l’indagato o l’imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e b) durante la detenzione».
(
35
) Ad esempio, l’articolo 4, paragrafo 4) della direttiva 2016/1919 elenca «gravità del reato, [la] complessità del caso e [la] severità della sanzione in questione» tra i fattori che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prendere in considerazione quando decidono sulla verifica del merito per la concessione del patrocinio a spese dello Stato.
(
36
) Sentenza del 15 maggio 1986, Johnston (
222/84
,
EU:C:1986:206
, punto
58
).
(
37
) Conclusioni presentate dall’avvocata generale Ćapeta nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali di minorenni) (
C‑603/22
,
EU:C:2024:157
, paragrafi da
118
a
127
).
(
38
) Ciò è stato confermato dalla Corte con riferimento alla direttiva 2016/800 nella sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di minorenni) (
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punti da
169
a
174
). L’eccezione a questa posizione può essere rinvenuta nell’interpretazione fornita dalla Corte dell’articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (
GU 2014, L 130, pag. 1
). V. sentenza del 30 aprile 2024, M.N. ([OSCURATO:PERSONA]) (
C‑670/22
,
EU:C:2024:372
, punti da
126
a
131
).
(
39
) Sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale) (
C‑209/22
,
EU:C:2023:634
, punti
58
e
61
).
(
40
) Per la stessa conclusione in merito alla direttiva 2016/800, quando le persone vulnerabili sono minori, v. sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di minorenni) (
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punti
167
,
168
e
174
).
(
41
) Corte EDU, 12 luglio 1988, Schenk c. Svizzera (CE:ECHR:1988:0712JUD001086284, §§ 45 e 46); 1
o
marzo 2007, Heglas c. Repubblica ceca (CE:ECHR:2007:0301JUD000593502, § 84); e 11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo (N. 2) (CE:ECHR:2017:0711JUD001986712, § 83).
(
42
) Corte EDU, 17 gennaio 2017, Habram e Dalen c. Belgio (CE:ECHR:2017:0117JUD004300011, § 94).
(
43
) Sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑10/23
,
EU:C:2024:259
, punto
29
).
(
44
) Sentenza del 19 marzo 2019, Jawo (
C‑163/17
,
EU:C:2019:218
, punto
91
).
(
45
) Come la Corte ha fatto in numerose occasioni, ad esempio nella sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (regime disciplinare dei giudici) (
C‑791/19
,
EU:C:2021:596
, punto
165
).
(
46
) Corte EDU, 24 gennaio 2019, Khlaifia e a. c. Italia (CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 159).
(
47
) La Corte EDU ha aggiunto che «[q]uesta disposizione impone tuttavia allo Stato di assicurarsi che ogni persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità della sua detenzione non la sottopongano a un disagio o difficoltà la cui intensità superi l’inevitabile livello di sofferenza inerente a una tale misura e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la sua salute e il suo benessere siano assicurati in maniera adeguata» ibidem, § 160.
(
48
) Mie conclusioni presentate nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali di minorenni) (
C‑603/22
,
EU:C:2024:157
, paragrafi da
128
a
135
).
(
49
) Sentenze del 17 giugno 1999, Piaggio (
C‑295/97
,
EU:C:1999:313
, punto
29
); e del 15 gennaio 2013, Križan e a. (
C‑416/10
,
EU:C:2013:8
, punto
58
).
(
50
) Sentenza del 21 gennaio 1993, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑188/91
,
EU:C:1993:24
, punto
27
).
(
51
) V., in tal senso, sentenza del 17 giugno 1999, Piaggio (
C‑295/97
,
EU:C:1999:313
, punto
32
).
(
52
) Sentenze del 13 novembre 1990, Marleasing (
C‑106/89
,
EU:C:1990:395
, punto
8
), e del 24 gennaio 2012, Dominguez (
C‑282/10
,
EU:C:2012:33
, punti da
23
a
27
).
(
53
) Sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos (
26/62
,
EU:C:1963:1
, pag. 13); dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]‑Fürstenfeld (Effetto diretto) (
C‑205/20
,
EU:C:2022:168
, punto
37
), e del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di minorenni) (
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punto
118
).
(
54
) V., ad esempio, sentenze del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑261/20
,
EU:C:2022:33
, punti
25
e
26
), e del 24 giugno 2019, Popławski (
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, punti
53
e
54
).
(
55
) Sentenza del 22 giugno 1989, Costanzo (
103/88
,
EU:C:1989:256
, punto
31
).
(
56
) Sentenza del 4 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality e Commissioner of [OSCURATO:PERSONA] (
C‑378/17
,
EU:C:2018:979
, punto
38
).
(
57
) Sentenza dell’8 dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale), (
C‑180/21
,
EU:C:2022:967
, punto
66
).
(
58
) Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punti
43
e
45
).
(
59
) La questione 15 corrisponde quasi alla lettera alla questione 14 (b) posta nella causa M.S e a. Come ho affermato nelle conclusioni da me presentate in tale causa, detta questione era irricevibile perché era, così come lo è nella presente causa, avulsa dal contesto di quella causa, e quindi ipotetica. V. le mie conclusioni presentate nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali di minorenni) (
C‑603/22
,
EU:C:2024:157
, paragrafi da
54
a
59
).