CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09466/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/06/2023 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 12/09/2022, con la quale - per quanto qui rileva - GALLI Federico era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Ricorre per cassazione il GALLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Si censura la sentenza impugnata per aver sostanzialmente eluso il motivo di appello concernente il difetto di prova, da parte del P.M., sia della inesistenza delle prestazioni dedotte nelle fatture sia della registrazione delle stesse nelle scritture contabili, sia dell'avvenuta indicazione, nella dichiarazione annuale, degli elementi fittizi supportati dalle fatture asseritamente false. Si lamenta in particolare il carattere liquidatorio della motivazione della Corte territoriale, che aveva fatto riferimento agli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e alle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste SPAGNUOLO, relative alla propria attività di verifica svolta sulla società amministrata dal GALLI. 2.2. Sotto altro connesso profilo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni dello SPAGNUOLO appena richiamate, in quanto dalla lettura delle relative trascrizioni non emergeva che egli avesse dato conto della annotazione delle fatture e della indicazione delle stesse in dichiarazione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, evidenziando il carattere reiterativo delle doglianze, comunque volte a prospettare una più favorevole lettura delle risultanze acquisite. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Del tutto generica è la prima censura, con la quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. A fronte di una dettagliata e tutt'altro che illogica indicazione, contenuta in sentenza, degli elementi ritenuti sintomatici della inoperatività della società emittente le fatture (cfr. pag. 3: nonostante la PSA avesse come oggetto sociale la gestione di impianti elettrici ed idraulici, era stata accertata la mancanza di dipendenti, di sede effettiva, di uffici e depositi per lo stoccaggio della merce, di contratti di acquisto di beni strumentali, di documentazione comprovante i rapporti con i clienti), la difesa ricorrente si è limitata ad un generico rilievo di mancanza di prova, senza alcuna allegazione idonea a comprovare che, almeno con riferimento alla società di cui il GALLI era rappresentante legale, i rapporti contrattuali fossero effettivi e la PSA fosse realmente operativa. Tanto basta ad escludere l'ammissibilità del motivo di ricorso. 3. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento alla residua censura. La difesa deduce l'assenza di prova in ordine all'annotazione delle fatture e alla indicazione di queste ultime in dichiarazione, lamentando la mancata acquisizione dei relativi supporti documentali: difetta peraltro qualsiasi effettivo confronto con le risultanze concordemente valorizzate dai giudici di merito, di natura testimoniale (l'operante SPAGNUOLO ha fatto esplicito riferimento all'inserimento in contabilità) e documentale (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado, in cui si richiama il contenuto del verbale di accertamento in atti, da cui era emerso che "la [OSCURATO:PERSONA] non si limitava ad annotare le fatture in contabilità, ma le riportava nella dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate per indicare costi fittizi più elevati"). Quanto poi alle doglianze relative alla mancata acquisizione del registro IVA e della dichiarazione, è appena il caso di osservare che la difesa ben poteva attivarsi in tal senso: né tantomeno è stata adeguatamente illustrata, alla luce delle concordi risultanze qui appena riassunte, la‘ragioneer cui la Corte territoriale non avrebbe potuto prescindere da tale integrazione documentale. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle