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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:509
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑307/09) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo intrinseco – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – [OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 26‑28, 32‑37) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16, 18, 35 e 44 – domanda n. 6531438 Decisione dell’esaminatore: Diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] per borse per il bucato, borse e cofanetti per cosmetici, borse da spiaggia, borse a mano, zaini, borse con chiusura a cordino, portamonete, portafogli, «vanity case», borse trucco, borse di tela e astucci porta-specchi rientranti nella classe 18, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA].

Ltd sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’UAMI.

Quest’ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑307/09) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo intrinseco – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – [OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 26‑28, 32‑37) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16, 18, 35 e 44 – domanda n. 6531438 Decisione dell’esaminatore: Diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] per borse per il bucato, borse e cofanetti per cosmetici, borse da spiaggia, borse a mano, zaini, borse con chiusura a cordino, portamonete, portafogli, «vanity case», borse trucco, borse di tela e astucci porta-specchi rientranti nella classe 18, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese
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