Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2010
ECLI:EU:T:2010:509
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑307/09)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo intrinseco – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – [OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 26‑28,
32‑37)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2)
relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16, 18, 35 e 44 – domanda n. 6531438
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009‑2) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio
comunitario del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] per borse per il bucato, borse e cofanetti per cosmetici, borse da spiaggia,
borse a mano, zaini, borse con chiusura a cordino, portamonete, portafogli, «vanity case», borse trucco, borse di tela e astucci
porta-specchi rientranti nella classe 18, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà
un terzo delle proprie spese