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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22315/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto non consentito in ragione del fatto che il ricorrente non aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado e, comunque, prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto (con particolare riferimento alla revisione della somma inflitta per il risarcimento del danno ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto non consentito in ragione del fatto che il ricorrente non aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado e, comunque, prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto (con particolare riferimento alla revisione della somma inflitta per il risarcimento del danno ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]