CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controSo.g.e.t. S.p.a. c.f – p.iva. IT01807790686, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania, sez.dist. diSalerno n. 4454/2021 depositata il 25/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 662/2022Numero sezionale 4091/2026Numero di raccolta generale 17698/2026Data pubblicazione 03/06/20261. L’odierno ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento n. 1-065021-18-0011011-64 TARSU/TIA 2012; n. 1-065021-18-0011105-65TARES 2013; n. 1-065021-18-0011236-10 TARI 2014; n. 1-065021-18-0011236-10 TARI 2015; n. 1-065021-18-0011236-10 TARI 2016; n.1-065021-18-0011236-10 TARI 2017, emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. per il [OSCURATO:PERSONA]; la CGT di I grado di Salerno con sentenza n. 525/19rigettava il ricorso; proponeva appello il contribuente, gravame che venivarigettato dalla CGT di II grado, sezione distaccata di Salerno, con sentenzan. 4454 depositata il 25.5.2021.2. La sentenza di II grado ha rigettato l’appello in quanto “in ordinealla eccepita decadenza e/o prescrizione trova conferma il deciso dei primigiudici in relazione all' anno di imposta 2012 in quanto nella fattispecietrattasi di omessa denuncia e non omesso pagamento, condizione questache fa slittare al 2013 il decorso temporale per il calcolo del quinquennio.Nel merito della vicenda, poi, occorre sottolineare la colpevole omissionedi collaborazione con il concessionario esattore da parte del contribuenteche si è rifiutato di permettere la verifica dello stato dei luoghi. Ciòavrebbe consentito la instaurazione del contraddittorio preaccertativo.Anche le eccezioni della omessa sottoscrizione degli avvisi di accertamentoè priva di pregio atteso la validità di sottoscrizione degli atti stessi daparte del responsabile del servizio”. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per cassazione il contribuente, affidato a quattro motivi.3. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità dellasentenza impugnata e dell’intero procedimento di II grado per violazionee/o errata applicazione ed interpretazione, ex art. 360, comma 1 n. 3c.p.c., dell’art. 31 d. lgs. 546/1992. Lamenta l’omessa comunicazionedell’avviso di trattazione del procedimento di II grado, così rendendoNumero registro generale 662/2022Numero sezionale 4091/2026Numero di raccolta generale 17698/2026Data pubblicazione 03/06/2026impossibile la difesa. Afferma che l'omessa comunicazione alle parti,almeno 30 giorni liberi prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza didiscussione costituisce causa di nullità del procedimento e della sentenzadella Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio. Deduce altresì l’omessa comunicazione dellasentenza impugnata.1.2. Il motivo è infondato. Invero, dall’esame del fascicolo di meritorisulta che la cancelleria della Corte di Giustizia di II grado della Campaniadà atto di aver comunicato al contribuente in data 10.2.2021 l’avviso ditrattazione dell’udienza di trattazione dell’appello (svoltasi in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con esito positivo (rif. mecc. 4761201) e di aver comunicatoal contribuente la sentenza di appello, con esito positivo, in data26.5.2021.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/oerrata interpretazione/applicazione degli artt. 10 e 12 comma 7 legge n.212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in materia di contraddittoriopreaccertativo. La sentenza sarebbe errata laddove afferma che, nellaspecie, l’assenza di instaurazione del predetto contraddittoriopreaccertativo sia dipeso dal rifiuto da parte del contribuente dipermettere la verifica dello stato dei luoghi, ovvero l’immobile nel quale ilricorrente ha la propria residenza e dove non sussiste alcuno studio legale.Il ricorrente nega l’esistenza di una norma di legge che imponga alcontribuente di consentire l’accesso sui luoghi al personale della So.g.e.t.S.p.A. e nega che sia presente agli atti l’invito a produrre atti e documenticomprovanti lo stato dei luoghi oggetto di imposizione tributaria.2.1. Il motivo è infondato. In tema di contraddittorioendoprocedimentale, difatti, le Sezioni Unite della Corte hanno statuitoche «l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invaliditàdell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare inNumero registro generale 662/2022Numero sezionale 4091/2026Numero di raccolta generale 17698/2026Data pubblicazione 03/06/2026concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi"armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile,nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché essosussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".» (Cass.,Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823); e il principio di diritto in questione èstato, poi, più volte ribadito dalla Corte (v., ex plurimis, Cass., 27 gennaio2023, n. 2585; Cass., 23 febbraio 2021, n. 4752; v., altresì, Corte Cost.,21 marzo 2023, n. 47), anche con riferimento ai tributi locali (v. Cass., 23luglio 2025, n. 20859; Cass., 14 maggio 2025, n. 12896; Cass., 12febbraio 2024, n. 3885; Cass., 5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 15 aprile2021, n. 9978). Nella fattispecie non sussiste dunque alcun obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale, né, nella fattispecie, potevanotrovare applicazione le disposizioni introdotte (ex novo) dal d.lgs. 30dicembre 2023, n. 219.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. e degli artt.132, comma 1 n. 4 c.p.c. e 36, comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 inrelazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione: laC.T.R. Campania – sez. staccata di Salerno avrebbe del tutto omesso, inconcreto, di motivare la propria decisione, rendendo non manifesto l'iterlogico giuridico che l'ha condotta a decisione. La motivazioneconsisterebbe infatti in affermazioni meramente assertive, che preludonoa considerazioni del tutto apodittiche che non manifestano minimamentele ragioni della statuizione in concreto. Ed infatti, il Collegio di secondogrado fonderebbe la sua decisione, in relazione al travisamento deglielementi di prova prodotti fin dal I grado di giudizio, senza fornire alcunamotivazione circa la presunta inattendibilità dei medesimi, con riferimentoalle prove documentali prodotte dal ricorrente, tra le quali una consulenzatecnica di parte asseverata e prodotta fin dal I grado di giudizio, peraltroNumero registro generale 662/2022Numero sezionale 4091/2026Numero di raccolta generale 17698/2026Data pubblicazione 03/06/2026corredata da rilievi e documentazione fotografica e le ricevute dipagamento della tassa sui rifiuti e delle utenze elettrica, idrica e telefonica(intestate all’usufruttuario [OSCURATO:PERSONA]) allegate al fascicolo di parte findal primo grado di giudizio.3.1 Il motivo lamenta, nella sostanza, l’omessa o apparente motivazionedella sentenza e in tal senso può essere riqualificato ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c.; sotto questo profilo, il motivo è fondato.Infatti, quanto alla riqualificazione, si osserva che l’onere di specificità,posto dall’art. 366, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., non deve essere inteso qualeassoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelleelencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1 c.p.c., cui si ritenga di ascrivere ilvizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione ofalsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli,codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l'esigenza di unachiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali lacensura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoriarichiesta. Ciò in modo tale da consentire al giudice di legittimità diindividuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così comeesposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimitàsostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delletassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n.17931 cui adde: Cass. Sez. U., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass., 30giugno 2021, n. 18390; Cass., 19 giugno 2018, n. 16170; Cass., 23maggio 2018, n. 12690; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 27ottobre 2017, n. 25557; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass., 20febbraio 2014, n. 4036; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1370).3.2 Ed invero, nella sostanza, il ricorrente si duole che la sentenzaimpugnata avrebbe del tutto omesso, in concreto, di motivare la propriadecisione, rendendo non manifesto l'iter logico giuridico che l'ha condottaa rigettare l’appello. La motivazione consisterebbe infatti in affermazioniNumero registro generale 662/2022Numero sezionale 4091/2026Numero di raccolta generale 17698/2026Data pubblicazione 03/06/2026meramente assertive, che preludono a considerazioni del tutto apoditticheche non manifestano minimamente le ragioni della statuizione in concreto.Si tratta di tutta evidenza del tipico vizio di motivazione omessa oapparente, che rende la sentenza nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c.Il giudice di II grado ha in effetti motivato, innanzitutto “in ordine allaeccepita decadenza e/o prescrizione”, affermando che «trova conferma ildeciso dei primi giudici in relazione all'anno di imposta 2012 in quantonella fattispecie trattasi di omessa denuncia e non omesso pagamento,condizione questa che fa slittare al 2013 il decorso temporale per il calcolodel quinquennio».Questa Corte ha affermato più volte che «La motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture», come nell’ipotesi in cui una motivazione sia fondata sullariproduzione adesiva dell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio criticocirca il percorso logico seguito per disattendere le ragioni delle parti (Cass.n. 1986/2025).Nel caso di specie, invero, il giudice non ha in alcun modo lasciatoemergere i passaggi del suo convincimento, in particolare i dati dai qualiricavare che, rispetto alla pretesa tributaria azionata, si trattasse diomessa denuncia invece che di omesso pagamento, né ha fornitoindicazioni dalle quali ricavare a partire da quale data decorresse ilpossesso dell’immobile in capo al contribuente, specialmente allo scopo diverificare che fosse collocata prima o dopo il 20 gennaio 2012. Sottoquesto profilo, mancando gli elementi minimi per risalire al ragionamentodel giudice.Numero registro generale 662/2022Numero sezionale 4091/2026Numero di raccolta generale 17698/2026Data pubblicazione 03/06/2026Anche nel merito della vicenda tributaria affrontata dalla sentenza, inoltre,non sussistono passaggi della motivazione dai quali ricavare le ragioni percui la pretesa fosse in effetti fondata, soprattutto in relazione alle difesedel contribuente. Del tutto ultronea è infatti l’affermazione per la quale«occorre sottolineare la colpevole omissione di collaborazione con ilconcessionario esattore da parte del contribuente che si è rifiutato dipermettere la verifica dello stato dei luoghi. Ciò avrebbe consentito lainstaurazione del contraddittorio preaccertativo». Da tale passaggio dellamotivazione resta oscuro il fondamento della decisione anche in relazionea chi dovesse ritenersi essere il soggetto passivo, difesa rispetto alla qualenon emergono ragioni, né espresse né implicite, in grado di giustificare ilrigetto del gravame. Dunque, anche sotto questo profilo, il motivo, comesopra riqualificato, è fondato.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l’errata applicazione edinterpretazione degli artt. 71 del d. lgs. n. 507/1993 e 1 comma 161 l. n.296/2006, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’avvenutaprescrizione dell’annualità TARSU 2012. La sentenza gravata sarebbe dacensurare anche per quanto attiene al mancato accoglimento del motivo diappello relativo alla prescrizione della TARSU 2012, eccepita dalcontribuente fin dal primo grado di giudizio. Non si tratterebbe diun’omessa denuncia di utenza TARSU per studio professionale, atteso che,oltre ad aver comprovato per tabulas l’inesistenza del predetto studio, ilricorrente avrebbe dimostrato il carattere domestico dell’utenza relativaalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’utenza, intestataall’usufruttuario, come da ricevute di pagamento allegate in prime cure,non necessitava di altra denuncia. Non sarebbe applicabile la decorrenza“in peius” prevista dall’art. 71 del D. Lgs. n. 507/1993 in caso di c.d.omessa denuncia dell’utenza TARSU, atteso che nel fabbricato nel qualeSo.g.e.t S.p.A. asserisce esservi un enorme studio legale intestato alcontribuente, insiste un’utenza domestica. Per questo, nel caso che ciNumero registro generale 662/2022Numero sezionale 4091/2026Numero di raccolta generale 17698/2026Data pubblicazione 03/06/2026occupa, secondo il ricorrente, non può parlarsi di denuncia infedele oincompleta in quanto non v’era alcunché da denunziare, atteso che suiluoghi di causa insiste unicamente ed esclusivamente un’utenza domesticaintestata al sig. [OSCURATO:PERSONA], padre dell’odierno ricorrente.4.1 Il motivo in esame è assorbito nell’accoglimento del terzo motivo.Invero, la sentenza nella prima parte della motivazione, dà atto che ilricorrente aveva dedotto di essere unicamente nudo proprietariodell’immobile, di cui era usufruttuario il genitore, il quale aveva attivatoun’utenza domestica e, conseguentemente, che non fosse dovuta da partedi CUSATI [OSCURATO:PERSONA] alcuna imposta. Su questa difesa del contribuente,tuttavia, non c’è alcun passaggio della decisione perché la CGT di II gradotace del tutto, limitandosi a dire che il rifiuto del contribuente di faraccedere gli agenti accertatori nell’immobile era “colpevole”. Ne consegueche anche sotto questo profilo sussiste un vizio di omessa motivazione, daritenersi assorbito nell’accoglimento del terzo motivo, come sopraargomentato.5. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, assorbito il quarto erigettati i rimanenti, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinviodella causa alla Corte di giustizia di II grado della Campania, che indiversa composizione provvederà anche alle spese della fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo,assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di II grado della Campania,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto