CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando violazione di legge ed assenza o comunque vizi di motivazione sui seguenti capi e punti: 1) inesistenza dell'elemento oggettivo del reato; 2) difetto di dolo; 3) violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; 4) diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza. In particolare: a) in questa si legge che l'unità immobiliare in cui il ricorrente è stato rinvenuto era diversa da quella indicata nel provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, e quindi a nulla rileva che essa facesse parte dello stesso complesso aziendale; b) la consapevolezza di ciò, da parte di costui, e la sua volontà di allontanarsi da tale specifico immobile non sono discusse in ricorso; c) le dichiarazioni rese agli agenti di p.g. in loco e da questi ultimi riferite, in ipotetica violazione del cit. art. 195, comma 4, sono irrilevanti, contando soltanto il rinvenimento dell'imputato in un immobile diverso da quello destinato all'esecuzione degli arresti; d) in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico, in cui la Corte d'appello ha ritenuto qualificante la "censurabile personalità" dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso,