CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente otztif‘ ~IRA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce-Sezione di Taranto ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Taranto emessa 1'11 novembre 2020 e divenuta irrevocabile il 24 febbraio 2021. Con atto qualificabile come ricorso proposto personalmente e trasmesso a questa Corte Lombardo insiste nella richiesta avanzata. Al riguardo deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di rescissione del giudicato presentato personalmente dall'interessando, dovendosi applicare la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv. 281991). Infatti, il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso n (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Va peraltro rilevato che la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Taranto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 24/02/2021, è stata proposta il 21 maggio 2022 e, quindi, oltre il termine perentorio di 30 giorni ex art. 629-bis cod. proc. pen. dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento, poiché la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena era avvenuta il 25 maggio 2021. 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e dalla stessa deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000,00 00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammen