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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 16837/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18085-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18085/2023 Cron.

Rep.

Ud.12/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO; -intimato - avverso la sentenza n. 28/2023 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 02/02/2023. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell’art. 362, cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello, n. 28/2023, del 5 maggio 2022, pubblicata il 2 febbraio 2023.

Il ricorso è articolato in due motivi.

I ricorrenti hanno premesso che la Procura regionale, con il rito ex art. 133 del d.lgs. n. 174 del 2016 “C odice d i giustizia contabile”(di seguito c.g.c.), ha agito per l’accertamento della loro responsabilità, con altri, nella causazione del dissesto finanziario del Comune di Ari, che è stato dichiarato con la delibera consiliare n. 28 del 2014, e per la condanna al pagamento in favore dell’Ente locale della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il giudizio è stato dichiarato improcedibile dal giudice monocratico, atteso che l’applicazione della sanzione stabilita dalla disposizione da ultimo richiamata presuppone il preventivo accertamento della responsabilità in sede di giudizio di cognizione, mentre la Procura regionale ha agito con il rito di cui all’art. 133, c.g.c., previsto per la sola applicazione delle sanzioni.

A seguito dell’opposizione della Procura regionale, la Corte dei conti, con la sentenza n. 97 del 2019, ha affermato la procedibilità del ricorso, e lo ha rigettato nel merito.

La sentenza di appello n. 28/2023, richiamando le motivazioni della sentenza delle Sezioni riunite n. 4/2022, ha accolto l’impugnazione della Procura regionale, e in riforma della sentenza di primo grado n. 97 del 2019 ha dichiarato la responsabilità, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], quali amministratori (il primo consigliere comunale e assessore, il secondo consigliere comunale) in carica nel periodo 2011/prima metà del 2014, nella causazione del dissesto, e ha condannato gli stessi al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 248, commi 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella misura di euro 1.084,60 ciascuno.

Ha rigettato l’appello incidentale.

2. È intervenuto nel presente giudizio il Procuratore generale presso la Corte dei conti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

La Procura generale ha contestato la ricostruzione effettuata dai ricorrenti, atteso che il rito sanzionatorio previsto dall’art. 133, c.g.c., non limita il contraddittorio o il diritto di difesa.

Ha ricordato, quindi, che l’ambito in cui è ammesso il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, non si estende alla verifica di errores in procedendo o errores in iudicando , come quelli dedotti nella specie.

3. La Prima Presidente ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., nel senso della inammissibilità del ricorso.Essendo stata comunicata la proposta il 31 ottobre 2023, il difensore dei ricorrenti ha depositato l’11 dicembre 2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso.

È stata pertanto disposta la trattazione ex articolo 380-bis.1., terzo comma, cod. proc. civ.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto eccesso di potere giurisdizionale della sentenza, in relazione: all’art. 362, cod. proc. civ., all’art. 103, secondo comma, Cost., all’art. 1 della legge n. 20 del 1994, all’art. 133,c.g.c., all’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000.

La sentenza d’appello, nel porre a fondamento della decisione argomenti che costituiscono obiter dictadella decisione delle Sezioni riunite, privi di valore nomofilattico, non ha adempiuto all’obbligo di motivazione, con conseguente eccesso di potere giurisdizionale per la peculiare applicazione della suddetta sentenza; ha invaso la sfera di competenza del legislatore laddove, in luogo della stretta applicazione dell’art 133, c.g.c., e dell’art. 248, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000, ha introdotto nelle materie di cui alcitato art. 133, c.g.c., ex nihilo , un rito giurisdizionale cognitivo in aggiunta al previsto rito speciale per l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

1.2. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue.

L’accertamento della responsabilità è escluso dal rito di cui all’art. 133, c.g.c., che prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria, già determinata per legge f ra un minimo e un massimo, nell’esercizio di un potere sanzionatorio amministrativo e non giurisdizionale Sin dal primo grado,essi ricorrenti hanno contestato che con il rito speciale di cui all’art. 133, c.g.c., caratterizzato da sinteticità e sommarietà, si potesse procedere all’accertamento della responsabilità, che è riservato al giudizio di piena cognizione, come inveceha affermato la sentenza di appello n. 28/2023.

Tale questione è diversa da quella rimessa alle Sezioni riunitee decisa con la sentenza n. 4/2022,le cui motivazioni sono state impropriamente richiamate nella sentenza di appello.

Alle Sezioni riunite è stata devoluta la seguente questione di massima:“se con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss., c.g.c., possa valutarsi solo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi5 e 5-bis dell’art. 248 , del d.lgs. n. 267 del 2000,o possa accertarsi anche la connessa natura interdittiva prevista dai medesimi commi quale effetto ope legis della condotta sanzionatoria”.

Pertanto, la SecondaSezione giurisdizionale centrale di appello, nel richiamare argomenti esposti ne lla sentenza delle Sezioni riunite n. 4/2022, che hanno costituito obiter dictarispetto alla questione di massima che è stata rimessa , non ha assolto all’obbligo di motivazione gravante sul giudice, così incorrendo in eccesso di potere giurisdizionale.

Inoltre, i ricorrenti hanno esposto che la decisione impugnata ha introdotto nell’ordinamento la fattispecie del rito sanzionatorio con cognizione, che il legislatore non ha previsto, atteso che l’irrogazione della sanzione presuppone il precedente e distinto accertamento della responsabilità.

3. Il motivo è inammissibile.

Queste Sezioni unite hanno affermato la regula iurissecondo la quale l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione -che si verifica quando ungiudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale - nonchè di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando dettogiudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Conseguentemente, tale vizio non è configurabile per errores in iudicando o errores in procedendo , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (ex multis, Cass., S.U., n. 28550 del 2023, n. 29285 del 2018).

3.1. Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre considerare che il legislatore ha configurato le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quale articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile (art. 11, c.g.c.).

La Sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione (art. 117, c.g.c.).

Pertanto, la prospettazione dei ricorrenti,laddove gli stessi deducono che, dando luogo ad eccesso di potere giurisdizionale, la Sezione di appello avrebbe posto a fondamento della decisione obiter dicta delle Sezioni riunite non vincolanti,in quanto enunciati al di fuori della questione di massima che era stata rimessadinanzi alle stesse, si sostanzia nella prospettazione della violazione delle regole processuali che disciplinano i rapporti fra due organi della stessa giurisdizione, e si colloca interamente all’interno di quest’ultima (Cass., S.U., n. 28653 del 2008).

La Sezione d’Appello ha esercitato la propria potestas iudicandi, e l’interpretazione della sentenza delle Sezioni riunite anche con riguardo al vincolo che ne è derivato, attiene al rapporto tra i due organi, come regolato dalle norme processuali nell’ambito della giurisdizione contabile.

Analoghi principi sono stati già affermati da queste Sezioni unite anche con riguardo al rapporto tra le Sezioni semplici e l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cass., S.U., n. 8569 del 2021, che richiama, dando continuità, Cass.

S.U. n. 30869 del 2018, Cass., S.U., 24742 del 2016), atteso che l’eventuale violazione delle norme del codice di rito amministrativo sul vincolo alle Sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria si risolve in un ipotetico error in iudicando, tutto interno alla giurisdizione speciale.

3.2. Neppure è ravvisabile il difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, che è configurabile solo allorché il giudice speciale ha applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si è limitato al compito interpretativo che gli è proprio.

Ciò, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (v., Cass., S.U., n. 36899 del 2021).

L’interpretazionedelle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sésola la violazionedei limiti esterni della giurisdizione , che invece si verifica nella diversa ipotesi, non ravvisabile nella specie, di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela perdifetto assoluto o relativo di giurisdizione (cfr., Cass., S.U., n. 15573 del 2021).

Con il motivo di ricorso , piuttosto, al di là della formale autoqualificazione, si è prospettato che il giudice contabile, nell’affermare la contestualità dell’accertamento della responsabilità e d ell’ irrogazione della sanzione pecuniaria, ha commesso error, in iudicando o error in procedendo , non sindacabile dinanzi a queste Sezioni unite.

4. Con il secondo motivo è denunciato eccesso di potere giurisdizionale della sentenza, in relazione all’art. 103, secondo comma, Cost., all’art. 1 della legge n. 20 del 1994, all’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Hanno illustrato i ricorrenti che l a sentenza di appello , nel ritenere la loro legittimazione passiva - [OSCURATO:PERSONA]Onofrio qua l e consigliere comunale e assessore, e [OSCURATO:PERSONA] quale consigliere comunale - ha esteso la responsabilità da dissesto a soggetti diversi da quelli che sono sottoposti alla giurisdizione sanzionatoria in ragione del combinato disposto dell’art. 13 3, c.g.c.,e dell’art 248, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000.

I ricorrenti prospettano che in primo grado avevano tempestivamente dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

Ricordano, quindi il contenuto precettivo dell’art. 248, del d.lgs. n. 267 del 2000, che individua quali destinatari della norma sanzionatoria gli “amministratori” nella cui nozione, a loro avviso, non rientrerebbe il Consiglio comunale o i suoi singoli membri, ma nemmeno la Giunta ed i suoi singoli membri.

5. Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una censura che è rivolta a far emergere i vizi in iudicandoin cui sarebbe incorsa la Corte dei conti nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale, come tali, in ragione dei principi già sopra esposti, non sottoponibili al controllo di queste Sezioniunite, che è limitato alla verifica del rispettodei limiti esterni della giurisdizione contabile .

6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale.

Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore.8.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, cod. proc. civ., comporta l’applicazione del quarto comma dell'art. 96, cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.(v., Cass., S.U., 27 dicembre 2023, n. 36069, 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale), atteso che nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni (stante la complessiva “tenuta”, pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale.

Sulla scorta di quanto esposto i ricorrenti vanno condannati al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Attesa la peculiare posizione di parte solo formale dellaProcura generale della Corte dei conti, non trova applicazione l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315 del 2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna iricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18085-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18085/2023 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO; -intimato - avverso la sentenza n. 28/2023 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 02/02/2023. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell’art. 362, cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello, n. 28/2023, del 5 maggio 2022, pubblicata il 2 febbraio 2023. Il ricorso è articolato in due motivi. I ricorrenti hanno premesso che la Procura regionale, con il rito ex art. 133 del d.lgs. n. 174 del 2016 “C odice d i giustizia contabile”(di seguito c.g.c.), ha agito per l’accertamento della loro responsabilità, con altri, nella causazione del dissesto finanziario del Comune di Ari, che è stato dichiarato con la delibera consiliare n. 28 del 2014, e per la condanna al pagamento in favore dell’Ente locale della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il giudizio è stato dichiarato improcedibile dal giudice monocratico, atteso che l’applicazione della sanzione stabilita dalla disposizione da ultimo richiamata presuppone il preventivo accertamento della responsabilità in sede di giudizio di cognizione, mentre la Procura regionale ha agito con il rito di cui all’art. 133, c.g.c., previsto per la sola applicazione delle sanzioni. A seguito dell’opposizione della Procura regionale, la Corte dei conti, con la sentenza n. 97 del 2019, ha affermato la procedibilità del ricorso, e lo ha rigettato nel merito. La sentenza di appello n. 28/2023, richiamando le motivazioni della sentenza delle Sezioni riunite n. 4/2022, ha accolto l’impugnazione della Procura regionale, e in riforma della sentenza di primo grado n. 97 del 2019 ha dichiarato la responsabilità, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], quali amministratori (il primo consigliere comunale e assessore, il secondo consigliere comunale) in carica nel periodo 2011/prima metà del 2014, nella causazione del dissesto, e ha condannato gli stessi al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 248, commi 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella misura di euro 1.084,60 ciascuno. Ha rigettato l’appello incidentale. 2. È intervenuto nel presente giudizio il Procuratore generale presso la Corte dei conti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. La Procura generale ha contestato la ricostruzione effettuata dai ricorrenti, atteso che il rito sanzionatorio previsto dall’art. 133, c.g.c., non limita il contraddittorio o il diritto di difesa. Ha ricordato, quindi, che l’ambito in cui è ammesso il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, non si estende alla verifica di errores in procedendo o errores in iudicando , come quelli dedotti nella specie. 3. La Prima Presidente ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., nel senso della inammissibilità del ricorso.Essendo stata comunicata la proposta il 31 ottobre 2023, il difensore dei ricorrenti ha depositato l’11 dicembre 2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso. È stata pertanto disposta la trattazione ex articolo 380-bis.1., terzo comma, cod. proc. civ. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto eccesso di potere giurisdizionale della sentenza, in relazione: all’art. 362, cod. proc. civ., all’art. 103, secondo comma, Cost., all’art. 1 della legge n. 20 del 1994, all’art. 133,c.g.c., all’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000. La sentenza d’appello, nel porre a fondamento della decisione argomenti che costituiscono obiter dictadella decisione delle Sezioni riunite, privi di valore nomofilattico, non ha adempiuto all’obbligo di motivazione, con conseguente eccesso di potere giurisdizionale per la peculiare applicazione della suddetta sentenza; ha invaso la sfera di competenza del legislatore laddove, in luogo della stretta applicazione dell’art 133, c.g.c., e dell’art. 248, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000, ha introdotto nelle materie di cui alcitato art. 133, c.g.c., ex nihilo , un rito giurisdizionale cognitivo in aggiunta al previsto rito speciale per l’irrogazione della sanzione pecuniaria. 1.2. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto quanto segue. L’accertamento della responsabilità è escluso dal rito di cui all’art. 133, c.g.c., che prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria, già determinata per legge f ra un minimo e un massimo, nell’esercizio di un potere sanzionatorio amministrativo e non giurisdizionale Sin dal primo grado,essi ricorrenti hanno contestato che con il rito speciale di cui all’art. 133, c.g.c., caratterizzato da sinteticità e sommarietà, si potesse procedere all’accertamento della responsabilità, che è riservato al giudizio di piena cognizione, come inveceha affermato la sentenza di appello n. 28/2023. Tale questione è diversa da quella rimessa alle Sezioni riunitee decisa con la sentenza n. 4/2022,le cui motivazioni sono state impropriamente richiamate nella sentenza di appello. Alle Sezioni riunite è stata devoluta la seguente questione di massima:“se con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss., c.g.c., possa valutarsi solo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi5 e 5-bis dell’art. 248 , del d.lgs. n. 267 del 2000,o possa accertarsi anche la connessa natura interdittiva prevista dai medesimi commi quale effetto ope legis della condotta sanzionatoria”. Pertanto, la SecondaSezione giurisdizionale centrale di appello, nel richiamare argomenti esposti ne lla sentenza delle Sezioni riunite n. 4/2022, che hanno costituito obiter dictarispetto alla questione di massima che è stata rimessa , non ha assolto all’obbligo di motivazione gravante sul giudice, così incorrendo in eccesso di potere giurisdizionale. Inoltre, i ricorrenti hanno esposto che la decisione impugnata ha introdotto nell’ordinamento la fattispecie del rito sanzionatorio con cognizione, che il legislatore non ha previsto, atteso che l’irrogazione della sanzione presuppone il precedente e distinto accertamento della responsabilità. 3. Il motivo è inammissibile. Queste Sezioni unite hanno affermato la regula iurissecondo la quale l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione -che si verifica quando ungiudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale - nonchè di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando dettogiudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Conseguentemente, tale vizio non è configurabile per errores in iudicando o errores in procedendo , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (ex multis, Cass., S.U., n. 28550 del 2023, n. 29285 del 2018). 3.1. Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre considerare che il legislatore ha configurato le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quale articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile (art. 11, c.g.c.). La Sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione (art. 117, c.g.c.). Pertanto, la prospettazione dei ricorrenti,laddove gli stessi deducono che, dando luogo ad eccesso di potere giurisdizionale, la Sezione di appello avrebbe posto a fondamento della decisione obiter dicta delle Sezioni riunite non vincolanti,in quanto enunciati al di fuori della questione di massima che era stata rimessadinanzi alle stesse, si sostanzia nella prospettazione della violazione delle regole processuali che disciplinano i rapporti fra due organi della stessa giurisdizione, e si colloca interamente all’interno di quest’ultima (Cass., S.U., n. 28653 del 2008). La Sezione d’Appello ha esercitato la propria potestas iudicandi, e l’interpretazione della sentenza delle Sezioni riunite anche con riguardo al vincolo che ne è derivato, attiene al rapporto tra i due organi, come regolato dalle norme processuali nell’ambito della giurisdizione contabile. Analoghi principi sono stati già affermati da queste Sezioni unite anche con riguardo al rapporto tra le Sezioni semplici e l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cass., S.U., n. 8569 del 2021, che richiama, dando continuità, Cass. S.U. n. 30869 del 2018, Cass., S.U., 24742 del 2016), atteso che l’eventuale violazione delle norme del codice di rito amministrativo sul vincolo alle Sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria si risolve in un ipotetico error in iudicando, tutto interno alla giurisdizione speciale. 3.2. Neppure è ravvisabile il difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, che è configurabile solo allorché il giudice speciale ha applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si è limitato al compito interpretativo che gli è proprio. Ciò, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (v., Cass., S.U., n. 36899 del 2021). L’interpretazionedelle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sésola la violazionedei limiti esterni della giurisdizione , che invece si verifica nella diversa ipotesi, non ravvisabile nella specie, di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela perdifetto assoluto o relativo di giurisdizione (cfr., Cass., S.U., n. 15573 del 2021). Con il motivo di ricorso , piuttosto, al di là della formale autoqualificazione, si è prospettato che il giudice contabile, nell’affermare la contestualità dell’accertamento della responsabilità e d ell’ irrogazione della sanzione pecuniaria, ha commesso error, in iudicando o error in procedendo , non sindacabile dinanzi a queste Sezioni unite. 4. Con il secondo motivo è denunciato eccesso di potere giurisdizionale della sentenza, in relazione all’art. 103, secondo comma, Cost., all’art. 1 della legge n. 20 del 1994, all’art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000. Hanno illustrato i ricorrenti che l a sentenza di appello , nel ritenere la loro legittimazione passiva - [OSCURATO:PERSONA]Onofrio qua l e consigliere comunale e assessore, e [OSCURATO:PERSONA] quale consigliere comunale - ha esteso la responsabilità da dissesto a soggetti diversi da quelli che sono sottoposti alla giurisdizione sanzionatoria in ragione del combinato disposto dell’art. 13 3, c.g.c.,e dell’art 248, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000. I ricorrenti prospettano che in primo grado avevano tempestivamente dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. Ricordano, quindi il contenuto precettivo dell’art. 248, del d.lgs. n. 267 del 2000, che individua quali destinatari della norma sanzionatoria gli “amministratori” nella cui nozione, a loro avviso, non rientrerebbe il Consiglio comunale o i suoi singoli membri, ma nemmeno la Giunta ed i suoi singoli membri. 5. Il motivo è inammissibile. Si tratta di una censura che è rivolta a far emergere i vizi in iudicandoin cui sarebbe incorsa la Corte dei conti nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale, come tali, in ragione dei principi già sopra esposti, non sottoponibili al controllo di queste Sezioniunite, che è limitato alla verifica del rispettodei limiti esterni della giurisdizione contabile . 6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. 7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore.8.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, cod. proc. civ., comporta l’applicazione del quarto comma dell'art. 96, cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.(v., Cass., S.U., 27 dicembre 2023, n. 36069, 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale), atteso che nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni (stante la complessiva “tenuta”, pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale. Sulla scorta di quanto esposto i ricorrenti vanno condannati al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Attesa la peculiare posizione di parte solo formale dellaProcura generale della Corte dei conti, non trova applicazione l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315 del 2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna iricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
Sentenza Cassazione n. 16837/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris