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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11478/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29866/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in tre diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone nel momento della commissione del fatto, all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata, dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante la commissione del fatto (v. in particolare p. 2); Ritenuto che - quanto alla seconda censura - il giudice di merito ha escluso il riconoscimento della predetta causa di giustificazione con motivazione logica e coerente, data la legittimità dell'operato degli agenti, che era consistito in un ordinario controllo (v. in particolare p. 10); Ritenuto che anche in relazione alla terza censura la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, avendo ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto, l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità (v. in particolare p. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11478 -[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3779/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29866/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29866/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si articola in tre diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone nel momento della commissione del fatto, all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che la prima doglianza risulta manifestamente infondata, dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante la commissione del fatto (v. in particolare p. 2); Ritenuto che - quanto alla seconda censura - il giudice di merito ha escluso il riconoscimento della predetta causa di giustificazione con motivazione logica e coerente, data la legittimità dell'operato degli agenti, che era consistito in un ordinario controllo (v. in particolare p. 10); Ritenuto che anche in relazione alla terza censura la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, avendo ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto, l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità (v. in particolare p. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29866/25 [OSCURATO:PERSONA]            OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato  che l'unico motivo di ricorso si articola in tre diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone nel momento della commissione del fatto, all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto  che la prima doglianza risulta manifestamente infondata, dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante la commissione del fatto (v. in particolare p. 2); Ritenuto  che - quanto alla seconda censura - il giudice di merito ha escluso il riconoscimento della predetta causa di giustificazione con motivazione logica e coerente, data la legittimità dell'operato degli agenti, che era consistito in un ordinario controllo (v. in particolare p. 10); Ritenuto  che anche in relazione alla terza censura la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, avendo ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto, l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità (v. in particolare p. 11); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11478 -[OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3779/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 29866/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29866/25 [OSCURATO:PERSONA]            OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato  che l'unico motivo di ricorso si articola in tre diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di più persone nel momento della commissione del fatto, all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto  che la prima doglianza risulta manifestamente infondata, dal momento che Corte territoriale ha adeguatamente motivato dando atto della presenza di numerose persone affacciate alla finestra durante la commissione del fatto (v. in particolare p. 2); Ritenuto  che - quanto alla seconda censura - il giudice di merito ha escluso il riconoscimento della predetta causa di giustificazione con motivazione logica e coerente, data la legittimità dell'operato degli agenti, che era consistito in un ordinario controllo (v. in particolare p. 10); Ritenuto  che anche in relazione alla terza censura la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, avendo ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto, l'offesa non potesse ritenersi di particolare tenuità (v. in particolare p. 11); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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