CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione ed C 670,00 di multa. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione in più punti della sentenza. Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. d], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere s e sore I