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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30844/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 06NGP10 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 06NGP3C nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 06AOOKK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 dicembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Varese ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; tutti in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 110 cod. pen., 4

I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B).

Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo con tre differenti atti - dal contenuto perfettamente coincidente - due motivi di doglianza.

Con il primo hanno eccepito violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato sub A); con la seconda censura è stata lamentata violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per illegalità della disposta confisca del denaro in sequestro.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.

2.1. Ed infatti, con specifico riguardo alla prima doglianza, è sufficiente osservare, in maniera troncante, come essa non rientri tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), per cui è consentita la proposizione del ricorso per cassazione, non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, t --i 'il <k, o y (7/ 4/ 1, .9„

2.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, poi, la manifesta inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del secondo motivo di ricorso, in quanto dedotto in maniera del tutto generica e aspecifica, omettendo di puntualizzare, in modo congruo, le ragioni di doglianza dei ricorrenti, in carenza di adeguato confronto con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata.

Tale ultima, infatti, ha adeguatamente rappresentato, sia pur nella sintesi, il presupposto giuridico per cui, nel caso di specie, deve trovare applicazione la confisca del denaro, costituendo esso il provento dell'attività criminosa perpetrata da parte degli imputati.3.

All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante le rilevate cause di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 06NGP10 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 06NGP3C nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 06AOOKK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Varese ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; tutti in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 110 cod. pen., 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo con tre differenti atti - dal contenuto perfettamente coincidente - due motivi di doglianza. Con il primo hanno eccepito violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato sub A); con la seconda censura è stata lamentata violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per illegalità della disposta confisca del denaro in sequestro. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. 2.1. Ed infatti, con specifico riguardo alla prima doglianza, è sufficiente osservare, in maniera troncante, come essa non rientri tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), per cui è consentita la proposizione del ricorso per cassazione, non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, t --i 'il <k, o y (7/ 4/ 1, .9„ 2.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, poi, la manifesta inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del secondo motivo di ricorso, in quanto dedotto in maniera del tutto generica e aspecifica, omettendo di puntualizzare, in modo congruo, le ragioni di doglianza dei ricorrenti, in carenza di adeguato confronto con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata. Tale ultima, infatti, ha adeguatamente rappresentato, sia pur nella sintesi, il presupposto giuridico per cui, nel caso di specie, deve trovare applicazione la confisca del denaro, costituendo esso il provento dell'attività criminosa perpetrata da parte degli imputati.3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante le rilevate cause di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 a
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