CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di merito ha dichiarato, ai sensi degli artt. 581, 591 cod. proc. pen. l'inammissibilità dell'appello proposto, rilevando un difetto di specificità dei motivi d'impugnazione. I motivi dedotti dal ricorrente in questa sede risultano manifestamente infondati; pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Galtellí, «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio così espresso, rimarcando come l'appellante non abbia addotto alcun argomento critico nei confronti della sentenza di primo grado, in cui era ricostruita puntualmente la vicenda in esame ed erano indicate in modo congruo le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. La difesa del tutto genericamente prospetta la ricorrenza di un vizio motivazionale nella ordinanza impugnata, senza indicare specifici elementi a sostegno delle relative doglianze. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente or O x.E0-'-