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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 17754/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7228/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ,202/8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA],12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 406/2023 depositata il31/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli respinse la domanda del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare l’occupazione abusiva di un’immobile di Napoli, via [OSCURATO:PERSONA], originariamente detenuto dai genitori degli stessi convenuti a titolo di godimento personale e vitalizio.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 406 del 31 gennaio 2023, rigettò il gravame del [OSCURATO:PERSONA], condannando il soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Il giudice di secondo grado rilevò che la domanda incardinata dall’attore andava qualificata comeuna rivendica, piuttosto che una mera domanda di restituzione dell’appartamento, giacché il rapporto obbligatorio personale sarebbe sorto solo tra il Ristorante ed i coniugi Aiello/Salemme, genitori degli appellati.

Trattandosi appunto di un rapporto personale di abitazione, il relativo diritto si sarebbe estinto alla morte dell’ultimo degli aventi diritto ([OSCURATO:PERSONA]), sicché i figli avrebbero detenuto l’immobile senza alcun titolo.

Da ciò la conclusione che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come di rivendicazione, ex art. 948 c.c., in quanto volta al recupero del possesso di un immobile detenuto da soggetti privi di un titolo legittimo di detenzione: per essa l’appellante non avrebbe fornito idonea prova.

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

Hanno tempestivamente proposto distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la prima censura, la ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Osserva che la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la domanda come rivendicazione, giacché i danti causa delle controparti avrebbero trasmesso non un titolo, ormai estinto, costituente la ragione della detenzione, ma la correlativa obbligazione alla restituzione della casa, per effetto del venir meno del titolo.

1.1. Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e 112 c.p.c., per vizio di extrapetizione.

La Corte d’appello avrebbe sostituito d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta e poi decisa dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Infatti, il Tribunale aveva rigettato la domanda, giacché la titolarità attiva del Ristorante non avrebbe potuto desumersi con certezza dai documenti in atti.

2. I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché attingono lo stesso profilo della sentenza impugnata, e sono fondati.

2.1. Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ricomprende tanto quello diviolazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione dellalegge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Sez. 5, n. 23851 del 25 settembre 2019; Sez. 3, n. 10320 del 30 aprile 2018).

2.2. Le decisioni più recenti di questa Suprema Corte precisano che, in materiadi difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.

In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti.

Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della revindica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Sez. 2, n. 26003 del 23 dicembre 2010).

2.3. Nella specie, come emerge dalla narrativa della sentenza della Corte d’appello, la causa è stata proposta per ottenere la declaratoria di occupazione senza titolo dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA], da parte dei convenuti, “con contestuale condanna all’immediato rilascio”, sulla scorta del fatto che il diritto di abitazione, riconosciuto ai genitori, si fosse estinto con la morte di costoro.

2.4. Si è altresì precisato che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta.

La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.

La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene.

Ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà; ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso - del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti.

Le due azioni, peraltro, pur avendo causa petendi e petitum distinti, in quanto dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquisito, possono non solo proporsi in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio, ma anche trasformarsi l'una nell'altra nel corso di esso, nel rispetto delle preclusioni (Sez. 3, n. 23086 del 10 dicembre 2004; Sez. 2, n. 26003 del 23 dicembre 2010).

La Corte d’Appello non si è attenuta a detti principi perché non ha verificato se la parte attrice aveva dedottoproprio il venir meno del titolo di detenzione (diritto di abitazione) da parte di chi (cioè gli eredi Aiello) si trovava a de tene re l’immobile , ricevuto dai loro danti causa( cioè i genitori unici titolari del diritto di abitazione) .

E ha fatto scaturire, in tema di onere probatorio, conseguenze ben più gravi per la parte attrice rispetto a quelle che sarebbero derivate da una eventuale azione nei confronti dei danti causa degli Aiello (qualora fossero rimasti in vita).

Si impone un nuovo esame sulla scorta dei principi citati.

3. Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.968 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., anche nella subordinata ipotesi di qualificazione della domanda come rivendica.

Anche in tale ipotesi, infatti, il rigore della prova si sarebbe dovuto attenuare, posto che i convenuti non avevano contestato l’appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore: in questo caso, sarebbe stato sufficiente dimostrare l’idoneità e l’efficacia del titolo di acquisto.

Il mezzo resta assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’intera vicenda, alla luce dei principi sopra esposti.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7228/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ,202/8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA],12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 406/2023 depositata il31/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli respinse la domanda del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare l’occupazione abusiva di un’immobile di Napoli, via [OSCURATO:PERSONA], originariamente detenuto dai genitori degli stessi convenuti a titolo di godimento personale e vitalizio. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 406 del 31 gennaio 2023, rigettò il gravame del [OSCURATO:PERSONA], condannando il soccombente alla rifusione delle spese di lite. Il giudice di secondo grado rilevò che la domanda incardinata dall’attore andava qualificata comeuna rivendica, piuttosto che una mera domanda di restituzione dell’appartamento, giacché il rapporto obbligatorio personale sarebbe sorto solo tra il Ristorante ed i coniugi Aiello/Salemme, genitori degli appellati. Trattandosi appunto di un rapporto personale di abitazione, il relativo diritto si sarebbe estinto alla morte dell’ultimo degli aventi diritto ([OSCURATO:PERSONA]), sicché i figli avrebbero detenuto l’immobile senza alcun titolo. Da ciò la conclusione che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come di rivendicazione, ex art. 948 c.c., in quanto volta al recupero del possesso di un immobile detenuto da soggetti privi di un titolo legittimo di detenzione: per essa l’appellante non avrebbe fornito idonea prova. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Hanno tempestivamente proposto distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima censura, la ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva che la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la domanda come rivendicazione, giacché i danti causa delle controparti avrebbero trasmesso non un titolo, ormai estinto, costituente la ragione della detenzione, ma la correlativa obbligazione alla restituzione della casa, per effetto del venir meno del titolo. 1.1. Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e 112 c.p.c., per vizio di extrapetizione. La Corte d’appello avrebbe sostituito d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta e poi decisa dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Infatti, il Tribunale aveva rigettato la domanda, giacché la titolarità attiva del Ristorante non avrebbe potuto desumersi con certezza dai documenti in atti. 2. I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché attingono lo stesso profilo della sentenza impugnata, e sono fondati. 2.1. Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ricomprende tanto quello diviolazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione dellalegge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Sez. 5, n. 23851 del 25 settembre 2019; Sez. 3, n. 10320 del 30 aprile 2018). 2.2. Le decisioni più recenti di questa Suprema Corte precisano che, in materiadi difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della revindica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Sez. 2, n. 26003 del 23 dicembre 2010). 2.3. Nella specie, come emerge dalla narrativa della sentenza della Corte d’appello, la causa è stata proposta per ottenere la declaratoria di occupazione senza titolo dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA], da parte dei convenuti, “con contestuale condanna all’immediato rilascio”, sulla scorta del fatto che il diritto di abitazione, riconosciuto ai genitori, si fosse estinto con la morte di costoro. 2.4. Si è altresì precisato che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso. La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene. Ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà; ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso - del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti. Le due azioni, peraltro, pur avendo causa petendi e petitum distinti, in quanto dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquisito, possono non solo proporsi in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio, ma anche trasformarsi l'una nell'altra nel corso di esso, nel rispetto delle preclusioni (Sez. 3, n. 23086 del 10 dicembre 2004; Sez. 2, n. 26003 del 23 dicembre 2010). La Corte d’Appello non si è attenuta a detti principi perché non ha verificato se la parte attrice aveva dedottoproprio il venir meno del titolo di detenzione (diritto di abitazione) da parte di chi (cioè gli eredi Aiello) si trovava a de tene re l’immobile , ricevuto dai loro danti causa( cioè i genitori unici titolari del diritto di abitazione) . E ha fatto scaturire, in tema di onere probatorio, conseguenze ben più gravi per la parte attrice rispetto a quelle che sarebbero derivate da una eventuale azione nei confronti dei danti causa degli Aiello (qualora fossero rimasti in vita). Si impone un nuovo esame sulla scorta dei principi citati. 3. Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.968 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., anche nella subordinata ipotesi di qualificazione della domanda come rivendica. Anche in tale ipotesi, infatti, il rigore della prova si sarebbe dovuto attenuare, posto che i convenuti non avevano contestato l’appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore: in questo caso, sarebbe stato sufficiente dimostrare l’idoneità e l’efficacia del titolo di acquisto. Il mezzo resta assorbito dall’accoglimento dei precedenti. La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’intera vicenda, alla luce dei principi sopra esposti. P. Q. M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia,
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