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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06647/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale anconetano e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta semplice; Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 9 gennaio 2026, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che l'assorbente censura del secondo motivo è fondata, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso il 10 novembre 2017, si è estinto in data 7 febbraio 2025, anche tenendo in conto le sospensioni per complessivi 120 giorni conseguenti a due rinvii per impedimento.

Pertanto, l'estinzione andava dichiarata dalla Corte di appello, che decideva, dopo la scadenza del termine, in data 12 maggio 2025.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione; Rilevato che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia qui impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale anconetano e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta semplice; Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 9 gennaio 2026, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che l'assorbente censura del secondo motivo è fondata, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso il 10 novembre 2017, si è estinto in data 7 febbraio 2025, anche tenendo in conto le sospensioni per complessivi 120 giorni conseguenti a due rinvii per impedimento. Pertanto, l'estinzione andava dichiarata dalla Corte di appello, che decideva, dopo la scadenza del termine, in data 12 maggio 2025. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione; Rilevato che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia qui impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 genn
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