CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 2022, riqualificava il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] come truffa dichiarandolo estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili; secondo il capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] era responsabile del reato in quanto, nel periodo in cui era amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., aveva emesso fatture per prestazioni mai effettuate in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la sentenza era frutto di un evidente travisamento delle prove assunte in dibattimento( visto che il giudice di primo grado aveva sostenuto l'esistenza di un accordo illecito tra Vincenzo di Paola, uno degli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (direttore amministrativo-finanziario di [OSCURATO:SOCIETA].) per spartirsi un illecito profitto e che la Corte di appello aveva invece escluso qualsiasi condotta concorsuale da parte del ricorrente; inoltre, considerato che tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano intercorsi rapporti commerciali, non era stata dimostrata l'inesistenza delle prestazioni, tanto che nella relazione della società di revisione, incaricata da [OSCURATO:SOCIETA], nulla era emerso al riguardo; né il ricorrente era mai stato indagato per emissione di fatture false, e neppure era emerso che conoscesse [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il difensore osserva che già in appello era stato eccepito che la parte civile avrebbe dovuto essere esclusa in quanto era stata ammessa al passivo fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, e la motivazione sul punto della Corte di appello era carente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse la ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).La sentenza di primo grado aveva infatti dato atto che il consulente Tedoldi aveva elencato quali erano le fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. che non avevano trovato riscontro negli incarichi effettivamente dati, tra cui rientravano le due fatture emesse nei periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante della società; sul punto, il motivo di ricorso propone una inammissibile rivalutazione dei fatti. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che non vi è coincidenza né tra le somme richieste in sede fallimentare e quelle chieste in sede penale, né tra i soggetti destinatari della richiesta (la società nel primo caso, la persona fisica nel secondo), per cui l'eccezione è manifestamente infondata. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della