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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 26986/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare l'ordinanza senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina convalidava il provvedimento con il quale il locale Questore aveva vietato a [OSCURATO:PERSONA] l'accesso a manifestazioni sportive ed ingiunto allo stesso di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione delle partite interne ed esterne disputate dalla "ASD Città di Siracusa", per la durata di sei anni.

2. Propone ricorso per cassazione il Tartaglia, a mezzo del proprio difensore, deducendo, per un verso, la nullità dell'ordinanza per mancato rispetto del termine di 48 dalla notifica del provvedimento per la convalida (precisando, peraltro, che il ricorrente avrebbe depositato una memoria il 30/12/2021 alle 9.30, senza ricevere risposta), e, per altro verso, che quest'ultimo difetterebbe di motivazione con riguardo alla pericolosità del soggetto ed ai requisiti di necessità ed urgenza a fondamento della misura di sicurezza, omissione particolarmente significativa alla luce della durata della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato.

5. Occorre premettere che il provvedimento del Questore del 22/12/2021 è stato notificato al Tartaglia il 28/12/2021, alle 16.30, come da relata in atti che il Collegio ha legittimamente esaminato, attesa la natura della questione; occorre anche premettere che l'ordinanza qui impugnata è stata depositata in cancelleria il 29/12/2021, alle 9.31.

5. Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento.

Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento».

Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275).

6. Si è altresì sottolineato che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

7. Tutto ciò richiamato in generale, osserva la Corte che, nel caso di specie, il termine in esame è stato disatteso, in quanto l'ordinanza è stata depositata il 30/12/2021, alle 9.31, a fronte di un provvedimento questorile notificato al Tartaglia il 28/12/2021 alle

16.30. E senza che, in termini contrari, possa valere il deposito di una memoria difensiva, avvenuto tempestivamente (il 30/12/2021, nelle 48 ore dalla notifica), non è dato sapere a che ora, ma posto "agli atti" dal G.i.p. lo stesso giorno alle 10.05; ossia, dopo il deposito del provvedimento di convalida.

8. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Messina del 22/12/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Messina in data 22/12/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Messina. • Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare l'ordinanza senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina convalidava il provvedimento con il quale il locale Questore aveva vietato a [OSCURATO:PERSONA] l'accesso a manifestazioni sportive ed ingiunto allo stesso di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione delle partite interne ed esterne disputate dalla "ASD Città di Siracusa", per la durata di sei anni. 2. Propone ricorso per cassazione il Tartaglia, a mezzo del proprio difensore, deducendo, per un verso, la nullità dell'ordinanza per mancato rispetto del termine di 48 dalla notifica del provvedimento per la convalida (precisando, peraltro, che il ricorrente avrebbe depositato una memoria il 30/12/2021 alle 9.30, senza ricevere risposta), e, per altro verso, che quest'ultimo difetterebbe di motivazione con riguardo alla pericolosità del soggetto ed ai requisiti di necessità ed urgenza a fondamento della misura di sicurezza, omissione particolarmente significativa alla luce della durata della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato. 5. Occorre premettere che il provvedimento del Questore del 22/12/2021 è stato notificato al Tartaglia il 28/12/2021, alle 16.30, come da relata in atti che il Collegio ha legittimamente esaminato, attesa la natura della questione; occorre anche premettere che l'ordinanza qui impugnata è stata depositata in cancelleria il 29/12/2021, alle 9.31. 5. Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275). 6. Si è altresì sottolineato che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). 7. Tutto ciò richiamato in generale, osserva la Corte che, nel caso di specie, il termine in esame è stato disatteso, in quanto l'ordinanza è stata depositata il 30/12/2021, alle 9.31, a fronte di un provvedimento questorile notificato al Tartaglia il 28/12/2021 alle 16.30. E senza che, in termini contrari, possa valere il deposito di una memoria difensiva, avvenuto tempestivamente (il 30/12/2021, nelle 48 ore dalla notifica), non è dato sapere a che ora, ma posto "agli atti" dal G.i.p. lo stesso giorno alle 10.05; ossia, dopo il deposito del provvedimento di convalida. 8. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Messina del 22/12/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Messina in data 22/12/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Messina. • Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 26986/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris