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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 22709/2026

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d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Alessio DUBINI, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe in data 12/11/2025 con cui la Corte d’appello di Milano haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza n. 1682 in data 6/5/2024, che aseguito di giudizio abbreviato ha condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto (p.b.mesi 8, aumentata per la continuazione a mesi 9, e così ridotta per il rito) in ordine ai reati dicui agli artt. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011e 116, co. 15-17 CdS con la recidivabiennale;Che il ricorso - col quale si deduce asserita “nullità della sentenza per violazione di legge”per mancato riconoscimento delle circostanze generiche – prospetta deduzioni del tuttogeneriche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richiesteChe in ogni caso la Corte territoriale, in punto di trattamento sanzionatorio, con motivazioneesaustiva, non illogica e conforme a diritto ha fatto propria la valutazione del giudice di primecure che – stigmatizzando in particolare la personalità dell’imputato, gravato da plurimiprecedenti penali – aveva negato il riconoscimento delle attenuanti genetiche, conappropriate considerazioni giustificative il diniego, per nulla scalfite dal motivo di gravame,sicché il ricorrente, nel riproporre in questa sede del tutto genericamente (oltrechéaspecificamente) e senza alcun elemento di supporto la medesima censura già prospettatanell’atto di appello e motivatamente già respinta in secondo grado, non ha istituito alcunconfronto con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (v. pagg. 3 sent. imp.);Che in ogni caso le attenuanti generiche «non svolgono nel sistema una funzionegenericamente indulgenziale, quasi si trattasse di un beneficio sistematicamente concesso aqualsiasi condannato» (Corte cost. n. 46 del 2024, § 3.4), ad esse competendo, piuttosto,«l’essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, aspecifiche puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore […] checonnotano il fatto di un minor disvalore» (Corte cost. n. 197 del 2023, § 5.3.2.); specifiche epuntuali caratteristiche che il giudice dovrebbe poter rilevare nel singolo caso concreto,dandone conto nella motivazione, «con la conseguenza che, quando la relativa richiesta nonspecifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possanoconvincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniegodell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementipositivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.2016, Piliero, Rv. 266460-01; conf.

Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440-01; daultimo Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), potendo il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente motivato dalgiudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01), a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 39566 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Guarnieri, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che la graduazione delle pene rientranella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negliartt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che inCassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazionenon sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01;Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile in quanto contenente censure generiche emeramente reiterative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez.2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025,Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), dovendosi l’aspecificità del motivoapprezzarsi nella specie per la sua genericità, secondo il parametro dell’indeterminatezza,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e allasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni diesonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Alessio DUBINI, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe in data 12/11/2025 con cui la Corte d’appello di Milano haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza n. 1682 in data 6/5/2024, che aseguito di giudizio abbreviato ha condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto (p.b.mesi 8, aumentata per la continuazione a mesi 9, e così ridotta per il rito) in ordine ai reati dicui agli artt. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011e 116, co. 15-17 CdS con la recidivabiennale;Che il ricorso - col quale si deduce asserita “nullità della sentenza per violazione di legge”per mancato riconoscimento delle circostanze generiche – prospetta deduzioni del tuttogeneriche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richiesteChe in ogni caso la Corte territoriale, in punto di trattamento sanzionatorio, con motivazioneesaustiva, non illogica e conforme a diritto ha fatto propria la valutazione del giudice di primecure che – stigmatizzando in particolare la personalità dell’imputato, gravato da plurimiprecedenti penali – aveva negato il riconoscimento delle attenuanti genetiche, conappropriate considerazioni giustificative il diniego, per nulla scalfite dal motivo di gravame,sicché il ricorrente, nel riproporre in questa sede del tutto genericamente (oltrechéaspecificamente) e senza alcun elemento di supporto la medesima censura già prospettatanell’atto di appello e motivatamente già respinta in secondo grado, non ha istituito alcunconfronto con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (v. pagg. 3 sent. imp.);Che in ogni caso le attenuanti generiche «non svolgono nel sistema una funzionegenericamente indulgenziale, quasi si trattasse di un beneficio sistematicamente concesso aqualsiasi condannato» (Corte cost. n. 46 del 2024, § 3.4), ad esse competendo, piuttosto,«l’essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, aspecifiche puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore […] checonnotano il fatto di un minor disvalore» (Corte cost. n. 197 del 2023, § 5.3.2.); specifiche epuntuali caratteristiche che il giudice dovrebbe poter rilevare nel singolo caso concreto,dandone conto nella motivazione, «con la conseguenza che, quando la relativa richiesta nonspecifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possanoconvincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniegodell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementipositivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.2016, Piliero, Rv. 266460-01; conf. Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440-01; daultimo Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), potendo il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente motivato dalgiudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01), a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 39566 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Guarnieri, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che la graduazione delle pene rientranella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negliartt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che inCassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazionenon sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01;Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile in quanto contenente censure generiche emeramente reiterative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez.2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025,Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), dovendosi l’aspecificità del motivoapprezzarsi nella specie per la sua genericità, secondo il parametro dell’indeterminatezza,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e allasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni diesonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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