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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1986

Cassazione n. 33057/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/07/1986 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi uno di arresto per i reati di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 4, della legge n. 283 del 1962, per avere detenuto per la distribuzione e distribuito per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La legge n. 134 del 2021 ha introdotto nel Codice penale l'art. 161- bis, rubricandolo «Cessazione del corso della prescrizione» stabilendo, con esso, che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.

Contestualmente, ha previsto, con l'art. 344-bis cod. proc. pen., un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione decorso un determinato termine, destinato a operare in luogo della prescrizione nella fase successiva alla decisione di primo grado (Sul punto, Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 — 02).

Alla luce dell'assetto normativo delineato appare evidente che la prescrizione del reato non può ritenersi maturata nel caso di specie.

Il corso della prescrizione, infatti, si è definitivamente arrestato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/07/1986 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi uno di arresto per i reati di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 4, della legge n. 283 del 1962, per avere detenuto per la distribuzione e distribuito per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La legge n. 134 del 2021 ha introdotto nel Codice penale l'art. 161- bis, rubricandolo «Cessazione del corso della prescrizione» stabilendo, con esso, che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Contestualmente, ha previsto, con l'art. 344-bis cod. proc. pen., un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione decorso un determinato termine, destinato a operare in luogo della prescrizione nella fase successiva alla decisione di primo grado (Sul punto, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 — 02). Alla luce dell'assetto normativo delineato appare evidente che la prescrizione del reato non può ritenersi maturata nel caso di specie. Il corso della prescrizione, infatti, si è definitivamente arrestato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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