CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 25492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03A3KS2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAi dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con la pena applicata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 2104/2020 emessa in data 8.10.20 e passata in giudicato il 7.7.2021. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo il vizio della carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in