CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, letta per gli imputati la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto un motivo aggiunto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 4 I. 628 del 1961, perché, in qualità di soci amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., avevano omesso di fornire agli ispettori del lavoro notizie e documentazione specificamente indicata nel capo d'imputazione, in particolare avevano omesso di produrre la documentazione richiesta con verbale di prescrizione obbligatoria notificato il 12 maggio 2015 e relativo agli obblighi di 414/«. I. nomina del medico competente nelle comunicazioni del giudizio d'idoneità preventiva all'ammissione alle mansioni di falegname e di designazione e formazione di base del responsabile del servizio di prevenzione, mentre avevano prodotto atti e documenti non soddisfacenti la richiesta del personale ispettivo e addirittura fuorvianti per gli esiti del controllo, reato commesso il 9 giugno 2015. 2. Con un unico motivo di ricorso gli imputati lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché il reato era emerso a seguito di un'attività investigativa finalizzata ad accertare la fraudolenta gestione dei servizi offerti ai propri clienti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] in scena, da parte di altra società. Tale procedimento era stato archiviato dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 20 settembre 2019. Era incontrovertibile quindi che, in presenza di un'attività d'indagine svolta su delega della Procura della Repubblica, i militari avessero agito pacificamente quali organi di polizia giudiziaria per cui il Tribunale avrebbe dovuto escludere il reato contestato. Precisano di aver dedotto tale circostanza in una memoria del 4 maggio 2021 che era stata del tutto ignorata. Con separata memoria presentano un motivo aggiunto con cui precisano di aver trasmesso tutta la documentazione in loro possesso e insistono per la dichiarazione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di valutare la corretta contestazione del reato a seguito di attività di polizia giudiziaria anziché di vigilanza ispettiva, in linea con la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il rifiuto del datore di lavoro deve riferirsi a richieste di informazioni effettuate dagli ispettori del lavoro in occasione dello svolgimento di attività di accertamento e investigazioni rientranti nell'ambito della vigilanza amministrativa, dovendosi invece escludere la ricorrenza di detto reato nel caso in cui l'ispettorato agisca come organo di polizia giudiziaria in un procedimento penale a carico del datore di lavoro, per il quale vale la garanzia del diritto al silenzio (Cass., Sez. 3, n. 6913 del 06/11/2018, dep. 2019, Carcione, Rv. 275001 - 01). Il Tribunale, tuttavia, non ha risposto, neanche implicitamente, alla memoria difensiva, né ha riportato elementi di fatto che possano orientare nella decisione. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un punto decisivo del tema di prova, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 13 giugno 2021). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino ed altri, Rv. 192471). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24