CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 17883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in relazione a più reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Più precisamente, l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola il 4 marzo 2013, riguardava tre episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 1, 2 e 3), ed un quarto episodio (capo 4) di offerta in vendita di sostanza stupefacente di qualità e quantità imprecisate. Le indagini avevano preso le mosse dall'intercettazione di due udienze telefoniche in uso all'Arlia. Quanto alle cessioni di cui ai capi 1), 2) e 3), gli indizi erano rappresentati dalle conversazioni criptiche dall'odierno ricorrente tenute con verosimili acquirenti della sostanza, nonché dal sequestro della stessa sostanza, posto in essere subito dopo gli appuntamenti dell'uomo con i suoi interlocutori. Con riguardo al capo 4), gli indizi hanno costituiti dal contenuto criptico, e tuttavia significativo, delle intercettazioni telefoniche tra l'Arlia e tale [OSCURATO:PERSONA], che concordavano un appuntamento. L'attività di perquisizione a carico del Panzarella, tuttavia, dava esito negativo per il rinvenimento della droga, ma il Panzarella veniva trovato in possesso di mille euro in banconote, circostanza ritenuta dagli inquirenti riscontrare il contenuto della conversazione di poco precedente con l'odierno ricorrente. 1.2. La ragione della assoluzione in dibattimento (con sentenza divenuta irrevocabile in data 11 aprile 2022) risiede nella mancata trascrizione delle intercettazioni e nel fatto che i testimoni escussi, presunti acquirenti della sostanza, non avevano dichiarato di aver acquistato la sostanza dall'istante. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto la sussistenza della colpa grave in capo all'istante sulla base delle risultanze dell'attività captativa, che era stata utilizzata ai fini dell'emissione della misura ma che non era stata valutata in sede dibattimentale per mancanza della trascrizione. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore dell'istante che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione si sarebbe sostituito al Tribunale che ha emesso una sentenza di assoluzione piena. L'inerzia del Pubblico ministero non potrebbe essere imputata all'odierno ricorrente. L'ordinanza impugnata si appaleserebbe manifestamente illogica e giuridicamente viziata laddove pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali di segno negativo la cui sussistenza risulterebbe già esclusa dalla sentenza assolutoria. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. In data 8 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale con cui si chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico in quanto privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell'accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Invero, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n.41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Quanto all'utilizzazione, da parte del Giudice della riparazione, delle risultanze dell'attività captativa - considerate dal Gip in sede di emissione della misura ma non valutate dal Tribunale per l'anzidetta mancanza di trascrizione - questa Corte di legittimità ha stabilito il principio per il quale, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15132 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente che vanno liquidate in complessivi euro mille, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille, oltre accessori di legge. Co