CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 26890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 18/10/2021, ha confermato il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 6/10/2021, ha disposto il sequestro preventivo della complessiva somma di euro 13.015,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissí delícti. 2. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti rilevando che, correttamente applicati i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il mero possesso di somme di denaro, per giunta a fronte di una giustificazione comunque fornita dall'indagato, non consente di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione. La doglianza è fondata. 1.1. Il decreto di sequestro preventivo deve essere sorretto da idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, quindi, in relazione al delitto di ricettazione, anche quanto alla possibilità di ipotizzare l'esistenza di un reato presupposto. Nello specifico caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso (Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimanta; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata; Sez. 6, Sentenza n. 33229 del 02/04/2014 Rv. 260339). Il mero possesso di un'ingente somma di denaro, quindi, non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o meno di un delitto presupposto (o almeno l'esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l'elevazione di un'imputazione di ricettazione ovvero di riciclaggio (Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimanta; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, non massimata). Nel caso di specie il reato di ricettazione contestato al fine di disporre il sequestro è frutto di una mera ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante e non confortata da alcun elemento concreto quale anche, quanto meno, le peculiari modalità di custodia (non rilevate né in effetti rilevabili), invero compatibile con la giustificazione fornita (cfr. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02).In assenza di qualsiasi elemento idoneo ad ipotizzare l'esistenza di un delitto presupposto dal quale abbia avuto origine la somma contante tratta in sequestro, quindi, non appare allo stato possibile ritenere che la provenienza della somma sia illecita Come anche di recente ribadito, infatti, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, e pertanto anche per la ricettazione, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali, non potendo in ciò essere sufficiente il mero possesso di denaro (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629). Sotto tale profilo il provvedimento del Tribunale, pertanto, che si è limitato a evidenziare le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate da parte di un soggetto che non avrebbe adeguatamente fornito giustificazione quanto alla provenienza delle stesse (giustificazione poi invero pure fornita), non ha offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto della ricettazione (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Ragioni queste per le quali deve ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato e del decreto "originario" non forniscano elementi idonei per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro, risultando insufficiente l'affermazione che il denaro detenuto e trasportato dall'indagato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro (di cui, peraltro, è stata offerta allegazione), ma di cui -al contempo- non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata; per un'analoga fattispecie in tema di sequestro di denaro ritenuto genericamente di provenienza delittuosa, v. Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742). Ragioni queste per le quali, pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo e deve essere disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto