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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38756/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 24 gennaio 2017, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 16 settembre 2010 dal Tribunale di Frosinone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui agli artt. 223, primo comma, in relazione agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - L.F., alla pena di quattro anni di reclusione, ed era stato dichiarato inabilitato all'esercizio dell'impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi per la durata di dieci anni, ai sensi dell'art. 216, quarto comma, L.F.

2. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente censurava, tra l'altro, le statuizioni di condanna e la determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con sentenza del 27 settembre 2019 n. 47579, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, L.F., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

4. Con atto del 9 febbraio 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di appello di Roma il differimento dell'udienza fissata per il giorno 8 marzo 2021, per legittimo impedimento dovuto a contemporanei impegni di natura professionale.

5. Con atto del 5 marzo 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava ulteriore istanza di differimento della citata udienza, per motivi di salute legati a positività al Covid19.

6. Con sentenza del 8 marzo 2021, la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, rideterminava la durata della citata pena accessoria in quattro anni.

7. Avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, datato 21 marzo 2023, con atto articolato in due motivi.

7.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accogliere le istanze di differimento dell'udienza del 8 marzo 2021, in quanto fondate, documentate e tempestive.

7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Secondo le doglianze difensive, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe estinto per intervenuta maturazione del termine prescrizionale in data 12 agosto 2020, tenuto conto della data di consumazione del reato, da individuarsi nella dichiarazione di fallimento del 12 febbraio 2008.

Il ricorrente sostiene che l'asserita necessità della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sia avvalorata dalle conclusioni presentate nel giudizio di rinvio dalla Procura generale presso la Corte di appello di I Roma, secondo le quali il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto.

Il ricorrente precisa, inoltre, che non possa trovare applicazione nel caso ora in esame il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché il citato termine prescrizionale sarebbe maturato dopo la sentenza di annullamento n. 47579 del 27 settembre 2019 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 8.11 ricorso è inammissibile, in quanto promosso contro un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen..

Ed invero, avverso la sentenza della Corte territoriale romana n.1754/2021 del 8 marzo 2021 - emessa in sede di rinvio disposto dalla pronuncia della quinta sezione della Corte di legittimità - il ricorrente medesimo, per tramite fra l'altro dello stesso patrocinatore legale, aveva già presentato ricorso per cassazione, fondato sui medesimi motivi, dichiarato inammissibile dalla Prima sezione di questa Corte di Cassazione alla pubblica udienza del 1 giugno 2022 (sent. n. 49559 del 2022) e la sentenza oggetto del ricorso è, dunque, da tale data, divenuta irrevocabile a norma dell'art. 648 comma 2 secondo alinea cod. proc. pen.. 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 8 marzo 2021 (divenuta irrevocabile in data 1 giugno 2022 a seguito di decisione della Prima Sezione di questa Corte - sentenza n. 49559-22) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 24 gennaio 2017, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 16 settembre 2010 dal Tribunale di Frosinone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui agli artt. 223, primo comma, in relazione agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - L.F., alla pena di quattro anni di reclusione, ed era stato dichiarato inabilitato all'esercizio dell'impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi per la durata di dieci anni, ai sensi dell'art. 216, quarto comma, L.F. 2. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente censurava, tra l'altro, le statuizioni di condanna e la determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Con sentenza del 27 settembre 2019 n. 47579, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, L.F., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. 4. Con atto del 9 febbraio 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di appello di Roma il differimento dell'udienza fissata per il giorno 8 marzo 2021, per legittimo impedimento dovuto a contemporanei impegni di natura professionale. 5. Con atto del 5 marzo 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava ulteriore istanza di differimento della citata udienza, per motivi di salute legati a positività al Covid19. 6. Con sentenza del 8 marzo 2021, la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, rideterminava la durata della citata pena accessoria in quattro anni. 7. Avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, datato 21 marzo 2023, con atto articolato in due motivi. 7.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accogliere le istanze di differimento dell'udienza del 8 marzo 2021, in quanto fondate, documentate e tempestive. 7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione. Secondo le doglianze difensive, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe estinto per intervenuta maturazione del termine prescrizionale in data 12 agosto 2020, tenuto conto della data di consumazione del reato, da individuarsi nella dichiarazione di fallimento del 12 febbraio 2008. Il ricorrente sostiene che l'asserita necessità della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sia avvalorata dalle conclusioni presentate nel giudizio di rinvio dalla Procura generale presso la Corte di appello di I Roma, secondo le quali il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto. Il ricorrente precisa, inoltre, che non possa trovare applicazione nel caso ora in esame il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché il citato termine prescrizionale sarebbe maturato dopo la sentenza di annullamento n. 47579 del 27 settembre 2019 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 8.11 ricorso è inammissibile, in quanto promosso contro un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.. Ed invero, avverso la sentenza della Corte territoriale romana n.1754/2021 del 8 marzo 2021 - emessa in sede di rinvio disposto dalla pronuncia della quinta sezione della Corte di legittimità - il ricorrente medesimo, per tramite fra l'altro dello stesso patrocinatore legale, aveva già presentato ricorso per cassazione, fondato sui medesimi motivi, dichiarato inammissibile dalla Prima sezione di questa Corte di Cassazione alla pubblica udienza del 1 giugno 2022 (sent. n. 49559 del 2022) e la sentenza oggetto del ricorso è, dunque, da tale data, divenuta irrevocabile a norma dell'art. 648 comma 2 secondo alinea cod. proc. pen.. 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 8 marzo 2021 (divenuta irrevocabile in data 1 giugno 2022 a seguito di decisione della Prima Sezione di questa Corte - sentenza n. 49559-22) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. C
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