CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 06870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 20478-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente clomiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 1335/49/14 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2014 n. 20478 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 Rg 20478/2014 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] delfe entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che_in controversia su impugnazione/da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] sr/di avviso di accertamento di reddito d'impresa - a seguito di pvc per recupero a tassazione di maggiori ricavi e mancato riconoscimento di oneri deducibili ex art. 39 dpr 600/73 e 54 dpr 633/72- ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla ricostruzione dei maggiori ricavi, confermando la ripresa a tassazione per i costi indeducibili. La CTR ha ritenuto che l'atto impugnato era basato sulla presunzione costituita dallo scostamento dai valori OMI, che per gli atti anteriori al 2006 costituiscono solo presunzioni semplici, ritenendo gli ulteriori elementi prodotti dall'Ufficio non meritevoli di positivo apprezzamento. Si costituisce con controricorso la sociel:à contribuente in persona del suo rappresentane legale. [OSCURATO:SOCIETA] delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1. Col primo e unico motivo del ricorso l'Agenzia dele entrate deduce violazione dell'art. 39 comma 1 lett. D) del DPR 600/1973; dell'art.2697 e 11 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Rileva che la sentenza impugnata si fonda su una non corretta interpretazione della normativa secondo cui gli accertamenti basati su valori OMI costituiscono meri indizi di evasione, posto che essi tuttavia consentono l'accertamento ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. D) del DPR 600/1973 ove vi siano, come nella fattispecie, ulteriori elementi idonei a suffragare l'accertamento. Tali elementi possono essere individuati nel valore del mutuo, superiore al prezzo dichiarato nella compravendita; nel prezzo a metro quadro desunto dalla fattura, pari o inferiore al costo di costruzione. Precisa che il convincimento del giudice può basarsi anche su una sola presunzione. Richiama la giurisprudenza sulla rivendita dei beni sottocosto; evidenzia come la CTR, dopo avere premesso che ai valori OMI vanno addotti ulteriori elementi, non li abbia poi valutati. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato il principio, dal Collegio condiviso, secondo cui non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 23860 del 2020). Alla stregua di tale principio la censura di violazione di legge è stata correttamente formulata riguardo alla inosservanza delle norme che regolano il ragionamento presuntivo. In effetti, pur dando atto che l'Ufficio ha esibito altri elementi indiziari oltre allo scostamento dei valori OMI, la CTR ha di fatto giudicato come se questo fosse stato l'unico elemento presuntivo addotto, ciò eliminando a monte ogni valenza presuntiva al maggior importo del mutuo contratto rispetto al valore delle cessioni, seppure in relazione ai soli quattro immobili. In ogni caso la CTR ha omesso di valutare se in relazione all'epoca delle cessioni e alla tipologia delle costruzioni detta circostanza potesse ragionevolmente estendersi anche alle altre cessioni oggetto di accertamento, salva la prova contraria della contribuente. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 10 gennaio 20