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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 13537/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1286/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso il decreto della Corte d'appello di L'Aquila n. 1160/2016, depositato in data 4.11.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 23.12.2015, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il pagamento dell'indennizzo ex L. 83/2001 per la durata irragionevole di un giudizio civile, incardinato in primo grado in data 31.1.2000 e conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Ancona, depositata il 26.1.2015, passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] designato dal Presidente ha accolto la domanda, liquidando l'indennizzo entro il limite del 50% della somma di C 2.251,14, riconosciuti all'esito del giudizio presupposto.

Contro tale decreto la ricorrente ha proposto opposizione, deducendo che - ai fini dell'individuazione del limite posto dall'art. 2 bis comma 3

1. 89\2001- doveva tenersi conto non soltanto della somma liquidata a titolo risarcitorio, ma, anche, della condanna all'eliminazione dei vizi dell'immobile compravenduto, sostenendo inoltre che le spese processuali erano state erroneamente quantificate.

La Corte di Appello dell'Aquila ha accolto l'opposizione, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di C. 4.500,00 compensando le spese del grado, tenendo conto della durata e dell'esito del processo presupposto.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa sede.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis L. 89/2001, nel testo precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, legge 208/2015, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c:., per aver la Corte di merito liquidato l'equo indennizzo riconoscendo l'importo di C 500,00 per ogni anno di ritardo, in luogo di C 750 per i primi tre anni e di C. 1.000,00 per quelli successivi.

Il motivo è infondato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, introdotto dal D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, applicabile ratione temporis (la domanda di equo indennizzo è stata proposta nel 2015), stabilisce che il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500,00 e non superiore a 1.500,00 Euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine di durata ragionevole e prevede che l'indennizzo sia determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c., tenendo conto dell'esito del processo in cui si è verificata la violazione, del comportamento del giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (comma 2).

Detta norma contempla una possibile oscillazione dell'indennizzo ritenuta legittima nella giurisprudenza di questa Corte già prima della modifica legislativa adottata dall'art. 1, comma 777, L. 208/2015, essendosi individuato in tale moltiplicatore una misura idonea a conciliare la serietà dell'indennizzo con l'effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto (cfr., Cass. n. 5277/15; Cass. 22578/2019).

Trattasi di previsione coerente con i principi costituzionali e con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria (Cass. 22772/2014).

La scelta di detto moltiplicatore, se compresa tra il minimo ed il massimo previsto per legge, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice i merito, che deve adoperare i parametri di valutazione elencati nelle lett. da a) a d), medesimo art. 2-bis, comma 2, potendo selezionare tra di essi, quelli che ritiene adeguati al caso concreto, con apprezzamento sindacabile solo per vizi di motivazione o ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte distrettuale si è attenuta agli enunciati principi di diritto, specificando, sia pure in modo sintetico, che, nel determinare l'equo indennizzo richiesto, ha tenuto conto dei parametri di legge e dell'esito del processo, personalizzando la misura dell'indennizzo alla luce delle peculiarità del caso, sì da non potersi neppure configurare una pretesa disparità di trattamento rispetto a casi simili.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa indicazione nel dispositivo del decreto impugnato della liquidazione degli esborsi, invocando la correzione della pronuncia, essendo stata depositata una nota spese per C. 359,76 da cui il giudice non poteva discostarsi.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha esplicitamente ritenuto fondato il motivo di opposizione riguardante l'ammontare delle spese chiesto in rimborso ma, pur avendo condiviso le doglianze della ricorrente, nessuna statuizione ha assunto nel dispositivo, che non fa menzione del rimborso delle spese vive.

Si è tuttavia in presenza di una mera divergenza tra motivazione e dispositivo che va rettificata mediante la mera procedura di correzione di errore materiale e con l'inserzione nel dispositivo della condanna del Ministero della Giustizia a rimborsare le spese pari ad C. 359,76.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, atteso che il Ministero della giustizia è rimasto intimato Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 15.3.2022.

IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1286/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso il decreto della Corte d'appello di L'Aquila n. 1160/2016, depositato in data 4.11.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 23.12.2015, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il pagamento dell'indennizzo ex L. 83/2001 per la durata irragionevole di un giudizio civile, incardinato in primo grado in data 31.1.2000 e conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Ancona, depositata il 26.1.2015, passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] designato dal Presidente ha accolto la domanda, liquidando l'indennizzo entro il limite del 50% della somma di C 2.251,14, riconosciuti all'esito del giudizio presupposto. Contro tale decreto la ricorrente ha proposto opposizione, deducendo che - ai fini dell'individuazione del limite posto dall'art. 2 bis comma 3 1. 89\2001- doveva tenersi conto non soltanto della somma liquidata a titolo risarcitorio, ma, anche, della condanna all'eliminazione dei vizi dell'immobile compravenduto, sostenendo inoltre che le spese processuali erano state erroneamente quantificate. La Corte di Appello dell'Aquila ha accolto l'opposizione, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di C. 4.500,00 compensando le spese del grado, tenendo conto della durata e dell'esito del processo presupposto. La cassazione di questo decreto è stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa sede. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis L. 89/2001, nel testo precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, legge 208/2015, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c:., per aver la Corte di merito liquidato l'equo indennizzo riconoscendo l'importo di C 500,00 per ogni anno di ritardo, in luogo di C 750 per i primi tre anni e di C. 1.000,00 per quelli successivi. Il motivo è infondato. La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, introdotto dal D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, applicabile ratione temporis (la domanda di equo indennizzo è stata proposta nel 2015), stabilisce che il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500,00 e non superiore a 1.500,00 Euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine di durata ragionevole e prevede che l'indennizzo sia determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c., tenendo conto dell'esito del processo in cui si è verificata la violazione, del comportamento del giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (comma 2). Detta norma contempla una possibile oscillazione dell'indennizzo ritenuta legittima nella giurisprudenza di questa Corte già prima della modifica legislativa adottata dall'art. 1, comma 777, L. 208/2015, essendosi individuato in tale moltiplicatore una misura idonea a conciliare la serietà dell'indennizzo con l'effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto (cfr., Cass. n. 5277/15; Cass. 22578/2019). Trattasi di previsione coerente con i principi costituzionali e con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria (Cass. 22772/2014). La scelta di detto moltiplicatore, se compresa tra il minimo ed il massimo previsto per legge, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice i merito, che deve adoperare i parametri di valutazione elencati nelle lett. da a) a d), medesimo art. 2-bis, comma 2, potendo selezionare tra di essi, quelli che ritiene adeguati al caso concreto, con apprezzamento sindacabile solo per vizi di motivazione o ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte distrettuale si è attenuta agli enunciati principi di diritto, specificando, sia pure in modo sintetico, che, nel determinare l'equo indennizzo richiesto, ha tenuto conto dei parametri di legge e dell'esito del processo, personalizzando la misura dell'indennizzo alla luce delle peculiarità del caso, sì da non potersi neppure configurare una pretesa disparità di trattamento rispetto a casi simili. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa indicazione nel dispositivo del decreto impugnato della liquidazione degli esborsi, invocando la correzione della pronuncia, essendo stata depositata una nota spese per C. 359,76 da cui il giudice non poteva discostarsi. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha esplicitamente ritenuto fondato il motivo di opposizione riguardante l'ammontare delle spese chiesto in rimborso ma, pur avendo condiviso le doglianze della ricorrente, nessuna statuizione ha assunto nel dispositivo, che non fa menzione del rimborso delle spese vive. Si è tuttavia in presenza di una mera divergenza tra motivazione e dispositivo che va rettificata mediante la mera procedura di correzione di errore materiale e con l'inserzione nel dispositivo della condanna del Ministero della Giustizia a rimborsare le spese pari ad C. 359,76. Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese, atteso che il Ministero della giustizia è rimasto intimato Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 15.3.2022. IL
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