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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 28669/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23166/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] società agricola in accomandita semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia n. 424, presso lo studio dell’AvvocatoFabrizio Ramini ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6793/2023 depositata il24/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 20/2019, dichiarava, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] società agricola in accomandita semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché del socio accomandatario MarioIeffi; respingeva, invece, l’istanza presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dato che questi aveva cessato di rivestire la carica di socio accomandatario della compagine da più di un anno.

2. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso quest’ultima statuizioneveniva accolto dalla Corte d’appello di Roma.

La corte di merito, con decreto n. 1115/2021, rilevava che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato di aver sottoscritto - in data 5 dicembre 2018, quando già aveva dismesso la carica di socio accomandatario, e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. - la cessione della partecipazione nominale di € 100.000 in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con intestazione a sé medesimo.

Riteneva che il compimento di un simile atto, peraltro non contestato, dovesse considerarsi documentalmente dimostrato e tale da confortare la tesi propugnata dalla reclamante in merito alla qualità di socio occulto e di coamministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].

Rimetteva, di conseguenza, gli atti al Tribunale di Cassino exart. 22, comma 4, l. fall. per la dichiarazione di fallimento.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva nuovamente respinto dal Tribunale di Cassino, che riteneva che la mancata comparizione in udienza della creditrice istante andasse interpretata come desistenza, e contro questa pronuncia la società proponeva ancora reclamo, anch’esso accolto dalla Corte d’appello di Roma.

4. Il 4.10.2022 il giudice di primo grado dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario occulto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.

5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la pronuncia sostenendo che la dichiarazione di fallimento in estensione era stata frutto di un evidente e grave errore di lettura del trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avvenuto in data 5 dicembre 2018, in quanto la girata sul titolo azionario era stata da lui apposta non già quale socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., bensìquale presidente del consiglio di amministrazione di E-Building s.p.a., alla quale la quota di MIA s.p.a era stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. il 5 febbraio 2018. 6.La Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo, osservandoche il decreto n. 1115/2021 non aveva disposto l’estensione del fallimento ad [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle risultanze delle girate, bensì in ragione del contenuto dell’atto notarile prodotto in quella sede dalla creditrice istante, attestante, come da indice degli allegati al reclamo, “il trasferimento a firma [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione (valore € 100.000,00 di azione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ad [OSCURATO:PERSONA] medesimo in data 05.12.2028”).

Evidenziava che lo Ieffi, malgrado fosse suo onere dedurre e provare l’erroneità di quanto affermato dalla corte d’appello in ordine alle risultanze di tale atto notarile, il cui contenuto, per come riportato nell’indicato decreto, sarebbe stato difforme dalle girate apposte sul titolo, non aveva sollevato alcuna censura sotto questo profilo, affidandosi integralmente alle risultanze delle girate; queste ultime, però, assumevano rilievo, ai sensi degli artt. 2022 e 2023 cod. civ., ai fini dell'opponibilità del trasferimento alla società emittente, ma nei confronti dei terzi (quali il fallimento e la società creditrice) non prevalevano sulle risultanze dell’atto pubblico di trasferimento, come già era stato sottolineato all’interno del decreto n. 1115/2021.

Aggiungeva che il reclamante non aveva sostenuto che la corte d’appello avesse travisato il contenuto dell’atto notarile, che non si era curato neppure di produrre, né aveva dedotto che esso consistesse nella parziale riproduzione delle girate del titolo in questione.

Ritenuto, pertanto, che quanto riportato all’interno del decreto n. 1115/2021 in merito al contenuto dell’atto notarile in data 5 dicembre 2018 costituisse un fatto decisivo da considerarsi provato nel giudizio di reclamo, giudicava che gli assunti del reclamante fossero privi di sostegno probatorio ed inidonei a smentire che [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva alla cessazione della carica di accomandatario della società fallita, avesse compiuto un atto di amministrazione quale socio occulto e coamministratore di fatto della compagine.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 24 ottobre 2023, prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

Entrambe le parti costituite in sede di legittimità hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

8. Il motivo di ricorso denuncia, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per totale travisamento del fatto e della prova, in quanto la corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla pretesa esistenza di un documento mai depositato in atti in nessun grado del giudizio, senza rendersi conto che l’unico atto pubblico perfezionato in data 5 dicembre 2018 era la girata autenticata dal notaio sul titolo azionario.

In questo modo la corte d’appello, omettendo l’esame di un fatto decisivo e commettendo anche un error in procedendo, ha – in tesi -pronunziato la sentenza impugnata partendo dal falso presupposto che il titolo azionario contenente la girata del 5 dicembre 2018, con cui erano state trasferite le azioni, fosse un atto diverso dal doc. 4 citato nel precedente provvedimento oggetto di impugnazionee, di conseguenza, ha omesso di esaminare il fatto storico della sequenza delle girate risultante dal testo della sentenza impugnata e dagli atti processuali.

Peraltro, la corte d’appello haerroneamente ritenuto che non fossero state censurate le ragioni poste a fondamento della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto in realtà la difesa aveva chiaramente spiegato che l’unico documento esistente, e su cui poteva eventualmente fondarsi l’estensione di fallimento, era la girata apposta sul titolo azionario.

9. Il motivo è fondato, meritando condivisione le doglianze con le quali il ricorrente nega di non aver contestato le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di fallimento. 9.1Ieffi, in particolare, pone in evidenza come la decisione con cui egli si doveva confrontare era la sentenza dichiarativa di fallimento e non il primo decreto della corte d’appello, ex art. 22, comma 3, l. fall., di accoglimento del reclamo della creditrice istante.

L’assunto è del tutto corretto.

Quest’ultimo provvedimento, infatti, assolve una funzione meramente processuale propedeutica alla sentenza che dichiara il fallimento, è inidoneo a pregiudicare i diritti sostanziali delle parti (in quanto l'incidenza sugli stessi non deriva direttamente ed unicamente da esso, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma soltanto dalla sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale), e si inserisce in un procedimento complesso, il cui momento conclusivo è rappresentato dalla statuizione di insolvenza.

L’oggetto del reclamo da presentare exart. 18 l fall. è invece, in via esclusiva, la sentenza dichiarativa di fallimento e contro di essa il fallito può e deve proporre le proprie difese (cfr. Cass. 30202/2019, Cass. 21193/2006, Cass. 8924/1994, Cass. 6261/1994, Cass.2848/1990). 9.2 Il reclamante, laddove con il primo motivo di impugnazione aveva sostenuto che il trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto “mediante una girata sul titolo nominativo delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sottoscritta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (v. pag. 6 della decisione impugnata), aveva rappresentato le modalità con cui la cessione era avvenut a - escludendo (quanto meno per implicito, dato che la parte, quando propugna una precisa tesi in fatto, implicitamente nega ogni circostanza con essa contrastante) che lo stesso si fosse verificatoin altra maniera - al chiaro scopo di contestare di aver svolto atti di amministrazione della società fallita dopo essere cessato dalla carica di socio accomandatario, come ritenuto dalla sentenza di fallimento emessa nei suoi confronti.

Tanto bastava aritenere correttamente e pienamente impugnata la sentenza dichiarativa, posto che, come si è appena detto, Iezzi non era tenuto a contestare le ragioni che avevano indotto la c orte d’appello arinviare gli atti al tribunale ai sensi dell’art. 22 l. fall..

9.3. Ne consegue che il giudice del reclamo ex art. 18 l. fall.,tenuto a decidere iuxta alligata et probata, lungi dal poter fondare la decisione su un atto notarile che non era stato prodotto in causa e del quale non aveva potuto verificare il contenuto, solo perché (a suo avviso) tale atto era stat o allegato da [OSCURATO:PERSONA] al primo reclamo proposto ex art. 22 l. fall. ed era stato menzionato nel conseguente decreto di accoglimento, oveavesse serbato dei dubbi in ordine alla versione dei fatti dedotta e documentata dal reclamante, ancorché non contraddetta da contrarie risultanze documentali, avrebbe dovuto verificare, in primo luogo, se l’esistenza di questo ulteriore atto fosse stata quantomeno invocata in giudizio e , in caso positivo, assumere anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 18, comma 10, l. fall., tutti i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione (Cass. 13643/2013, Cass. 17281/2010),così, eventualmente, supplendo al la lacuna probatoria dell e parti reclamate, uniche interessat e all’accertamento che in un atto notarilesempre del 5/12/2018, ma distinto da quello di autentica della girata apposta sul titolo azionario, Ieffi avesse sottoscritto la cessione della medesima partecipazione, anziché quale rappresentante di E-Building, in nome e per conto della s.a.s. di cui non era più socio.

10. La sentenza impugnata devepertanto essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23166/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] società agricola in accomandita semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia n. 424, presso lo studio dell’AvvocatoFabrizio Ramini ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6793/2023 depositata il24/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 20/2019, dichiarava, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] società agricola in accomandita semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché del socio accomandatario MarioIeffi; respingeva, invece, l’istanza presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dato che questi aveva cessato di rivestire la carica di socio accomandatario della compagine da più di un anno. 2. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso quest’ultima statuizioneveniva accolto dalla Corte d’appello di Roma. La corte di merito, con decreto n. 1115/2021, rilevava che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato di aver sottoscritto - in data 5 dicembre 2018, quando già aveva dismesso la carica di socio accomandatario, e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. - la cessione della partecipazione nominale di € 100.000 in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con intestazione a sé medesimo. Riteneva che il compimento di un simile atto, peraltro non contestato, dovesse considerarsi documentalmente dimostrato e tale da confortare la tesi propugnata dalla reclamante in merito alla qualità di socio occulto e di coamministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. Rimetteva, di conseguenza, gli atti al Tribunale di Cassino exart. 22, comma 4, l. fall. per la dichiarazione di fallimento. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva nuovamente respinto dal Tribunale di Cassino, che riteneva che la mancata comparizione in udienza della creditrice istante andasse interpretata come desistenza, e contro questa pronuncia la società proponeva ancora reclamo, anch’esso accolto dalla Corte d’appello di Roma. 4. Il 4.10.2022 il giudice di primo grado dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario occulto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la pronuncia sostenendo che la dichiarazione di fallimento in estensione era stata frutto di un evidente e grave errore di lettura del trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avvenuto in data 5 dicembre 2018, in quanto la girata sul titolo azionario era stata da lui apposta non già quale socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., bensìquale presidente del consiglio di amministrazione di E-Building s.p.a., alla quale la quota di MIA s.p.a era stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. il 5 febbraio 2018. 6.La Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo, osservandoche il decreto n. 1115/2021 non aveva disposto l’estensione del fallimento ad [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle risultanze delle girate, bensì in ragione del contenuto dell’atto notarile prodotto in quella sede dalla creditrice istante, attestante, come da indice degli allegati al reclamo, “il trasferimento a firma [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione (valore € 100.000,00 di azione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ad [OSCURATO:PERSONA] medesimo in data 05.12.2028”). Evidenziava che lo Ieffi, malgrado fosse suo onere dedurre e provare l’erroneità di quanto affermato dalla corte d’appello in ordine alle risultanze di tale atto notarile, il cui contenuto, per come riportato nell’indicato decreto, sarebbe stato difforme dalle girate apposte sul titolo, non aveva sollevato alcuna censura sotto questo profilo, affidandosi integralmente alle risultanze delle girate; queste ultime, però, assumevano rilievo, ai sensi degli artt. 2022 e 2023 cod. civ., ai fini dell'opponibilità del trasferimento alla società emittente, ma nei confronti dei terzi (quali il fallimento e la società creditrice) non prevalevano sulle risultanze dell’atto pubblico di trasferimento, come già era stato sottolineato all’interno del decreto n. 1115/2021. Aggiungeva che il reclamante non aveva sostenuto che la corte d’appello avesse travisato il contenuto dell’atto notarile, che non si era curato neppure di produrre, né aveva dedotto che esso consistesse nella parziale riproduzione delle girate del titolo in questione. Ritenuto, pertanto, che quanto riportato all’interno del decreto n. 1115/2021 in merito al contenuto dell’atto notarile in data 5 dicembre 2018 costituisse un fatto decisivo da considerarsi provato nel giudizio di reclamo, giudicava che gli assunti del reclamante fossero privi di sostegno probatorio ed inidonei a smentire che [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva alla cessazione della carica di accomandatario della società fallita, avesse compiuto un atto di amministrazione quale socio occulto e coamministratore di fatto della compagine. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 24 ottobre 2023, prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite in sede di legittimità hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 8. Il motivo di ricorso denuncia, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per totale travisamento del fatto e della prova, in quanto la corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla pretesa esistenza di un documento mai depositato in atti in nessun grado del giudizio, senza rendersi conto che l’unico atto pubblico perfezionato in data 5 dicembre 2018 era la girata autenticata dal notaio sul titolo azionario. In questo modo la corte d’appello, omettendo l’esame di un fatto decisivo e commettendo anche un error in procedendo, ha – in tesi -pronunziato la sentenza impugnata partendo dal falso presupposto che il titolo azionario contenente la girata del 5 dicembre 2018, con cui erano state trasferite le azioni, fosse un atto diverso dal doc. 4 citato nel precedente provvedimento oggetto di impugnazionee, di conseguenza, ha omesso di esaminare il fatto storico della sequenza delle girate risultante dal testo della sentenza impugnata e dagli atti processuali. Peraltro, la corte d’appello haerroneamente ritenuto che non fossero state censurate le ragioni poste a fondamento della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto in realtà la difesa aveva chiaramente spiegato che l’unico documento esistente, e su cui poteva eventualmente fondarsi l’estensione di fallimento, era la girata apposta sul titolo azionario. 9. Il motivo è fondato, meritando condivisione le doglianze con le quali il ricorrente nega di non aver contestato le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di fallimento. 9.1Ieffi, in particolare, pone in evidenza come la decisione con cui egli si doveva confrontare era la sentenza dichiarativa di fallimento e non il primo decreto della corte d’appello, ex art. 22, comma 3, l. fall., di accoglimento del reclamo della creditrice istante. L’assunto è del tutto corretto. Quest’ultimo provvedimento, infatti, assolve una funzione meramente processuale propedeutica alla sentenza che dichiara il fallimento, è inidoneo a pregiudicare i diritti sostanziali delle parti (in quanto l'incidenza sugli stessi non deriva direttamente ed unicamente da esso, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma soltanto dalla sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale), e si inserisce in un procedimento complesso, il cui momento conclusivo è rappresentato dalla statuizione di insolvenza. L’oggetto del reclamo da presentare exart. 18 l fall. è invece, in via esclusiva, la sentenza dichiarativa di fallimento e contro di essa il fallito può e deve proporre le proprie difese (cfr. Cass. 30202/2019, Cass. 21193/2006, Cass. 8924/1994, Cass. 6261/1994, Cass.2848/1990). 9.2 Il reclamante, laddove con il primo motivo di impugnazione aveva sostenuto che il trasferimento delle quote di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto “mediante una girata sul titolo nominativo delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sottoscritta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (v. pag. 6 della decisione impugnata), aveva rappresentato le modalità con cui la cessione era avvenut a - escludendo (quanto meno per implicito, dato che la parte, quando propugna una precisa tesi in fatto, implicitamente nega ogni circostanza con essa contrastante) che lo stesso si fosse verificatoin altra maniera - al chiaro scopo di contestare di aver svolto atti di amministrazione della società fallita dopo essere cessato dalla carica di socio accomandatario, come ritenuto dalla sentenza di fallimento emessa nei suoi confronti. Tanto bastava aritenere correttamente e pienamente impugnata la sentenza dichiarativa, posto che, come si è appena detto, Iezzi non era tenuto a contestare le ragioni che avevano indotto la c orte d’appello arinviare gli atti al tribunale ai sensi dell’art. 22 l. fall.. 9.3. Ne consegue che il giudice del reclamo ex art. 18 l. fall.,tenuto a decidere iuxta alligata et probata, lungi dal poter fondare la decisione su un atto notarile che non era stato prodotto in causa e del quale non aveva potuto verificare il contenuto, solo perché (a suo avviso) tale atto era stat o allegato da [OSCURATO:PERSONA] al primo reclamo proposto ex art. 22 l. fall. ed era stato menzionato nel conseguente decreto di accoglimento, oveavesse serbato dei dubbi in ordine alla versione dei fatti dedotta e documentata dal reclamante, ancorché non contraddetta da contrarie risultanze documentali, avrebbe dovuto verificare, in primo luogo, se l’esistenza di questo ulteriore atto fosse stata quantomeno invocata in giudizio e , in caso positivo, assumere anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 18, comma 10, l. fall., tutti i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione (Cass. 13643/2013, Cass. 17281/2010),così, eventualmente, supplendo al la lacuna probatoria dell e parti reclamate, uniche interessat e all’accertamento che in un atto notarilesempre del 5/12/2018, ma distinto da quello di autentica della girata apposta sul titolo azionario, Ieffi avesse sottoscritto la cessione della medesima partecipazione, anziché quale rappresentante di E-Building, in nome e per conto della s.a.s. di cui non era più socio. 10. La sentenza impugnata devepertanto essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e