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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 38025/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 23/09/2022 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza della Sesta sezione n. 45918 del 21/10/2021), in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato a lui ascritto di cui al capo A), riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. 1.

Il ricorrente, con due motivi di ricorso, deduce:

1.1. «Errata applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 125, comma 3, e 569 cod. proc. pen.»., per avere la Corte d'appello disatteso la ricostruzione del fatto effettuata dal giudice di primo grado che, viceversa, costituisce premessa vincolante nel giudizio del rinvio e per essersi limitata alla pedissequa trasposizione delle affermazioni di principio espresse dalla Corte di legittimità;

1.2. «Errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 337 e 339- bis cod. pen.», poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare in modo acritico e assertivo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione omettendo di confrontarsi con la condotta concretamente realizzata, così da escludere il sindacato di merito, prerogativa qualificante del giudizio di rinvio.

Posto che le affermazioni dell'imputato risultano coeve alla redazione della scheda di sequestro del veicolo e che l'automobile apparteneva alla sua fidanzata, del tutto estranea alla commissione del reato ancorché presente anch'essa a bordo dell'auto, l'attività di sequestro del mezzo realizzata dal pubblico ufficiale configurava un atto arbitrario ed illegittimo a norma dell'art. 186, comma 7, c.d.s. che ne circoscrive l'apprensione alla sola ipotesi che appartenga all'autore della violazione.

Con la conseguenza che la reazione dell'imputato doveva ritenersi giustificata e, dunque, scriminata.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo della manifesta infondatezza di entrambi i motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito, lungi dal disattendere i termini fattuali della vicenda processuale mediante il richiamo ai dati di fatto contenuti nel ricorso per saltum del Procuratore generale presso la Corte di appello:- ha rilevato tanto la contemporaneità tra le espressioni a contenuto minaccioso profferite dal ricorrente contro il pubblico ufficiale ed il compimento dell'atto di ufficio; - ha, al contempo, sottolineato come l'impressione maturata dalla persona offesa che le minacce potessero avere origine non nel compimento dell'atto, bensì in altra situazione concomitante (ossia dovute a gelosia per la vicinanza di uno dei militari alla fidanzata), rilevante semmai ai fini della ricostruzione del movente, non fossero idonee, in ragione del contesto funzionale ormai instauratosi, ad esplicare alcuna rilevanza sull'oggettività della minaccia e della relativa finalizzazione, dal momento che scopo della previsione di cui all'art. 337 cod. pen. è tutelare il libero esercizio della funzione e non la persona del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio.

La Corte d'appello, pertanto, dopo avere asseverato in fatto la ricostruzione del primo giudice, ha correttamente applicato il principio di diritto richiamato nella sentenza di annullamento, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quello previsto all'art. 336 dello stesso codice, la condotta di chi usi violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di compiere un atto del proprio ufficio mentre questi lo sta compiendo e non prima che inizi la sua esecuzione (Sez. 6, n. 37749 del 21/09/2010, Battista, Rv. 248596 - 01; Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Charraki, Rv. 274509 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (causa di non punibilità per reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale) non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non è questione di "mero diritto", bensì presuppone accertamenti di fatto che andavano tempestivamente richiesti ed espletati in sede di merito, dinanzi alla Corte d'appello (Sez. 6, n. 3313 del 03/11/1989, dep. 1990, Rocchicioli, Rv. 183600 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940& - 01).

3. In tali termini, il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello ed intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463; Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 23/09/2022 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza della Sesta sezione n. 45918 del 21/10/2021), in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato a lui ascritto di cui al capo A), riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. 1. Il ricorrente, con due motivi di ricorso, deduce: 1.1. «Errata applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 125, comma 3, e 569 cod. proc. pen.»., per avere la Corte d'appello disatteso la ricostruzione del fatto effettuata dal giudice di primo grado che, viceversa, costituisce premessa vincolante nel giudizio del rinvio e per essersi limitata alla pedissequa trasposizione delle affermazioni di principio espresse dalla Corte di legittimità; 1.2. «Errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 337 e 339- bis cod. pen.», poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare in modo acritico e assertivo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione omettendo di confrontarsi con la condotta concretamente realizzata, così da escludere il sindacato di merito, prerogativa qualificante del giudizio di rinvio. Posto che le affermazioni dell'imputato risultano coeve alla redazione della scheda di sequestro del veicolo e che l'automobile apparteneva alla sua fidanzata, del tutto estranea alla commissione del reato ancorché presente anch'essa a bordo dell'auto, l'attività di sequestro del mezzo realizzata dal pubblico ufficiale configurava un atto arbitrario ed illegittimo a norma dell'art. 186, comma 7, c.d.s. che ne circoscrive l'apprensione alla sola ipotesi che appartenga all'autore della violazione. Con la conseguenza che la reazione dell'imputato doveva ritenersi giustificata e, dunque, scriminata. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo della manifesta infondatezza di entrambi i motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, lungi dal disattendere i termini fattuali della vicenda processuale mediante il richiamo ai dati di fatto contenuti nel ricorso per saltum del Procuratore generale presso la Corte di appello:- ha rilevato tanto la contemporaneità tra le espressioni a contenuto minaccioso profferite dal ricorrente contro il pubblico ufficiale ed il compimento dell'atto di ufficio; - ha, al contempo, sottolineato come l'impressione maturata dalla persona offesa che le minacce potessero avere origine non nel compimento dell'atto, bensì in altra situazione concomitante (ossia dovute a gelosia per la vicinanza di uno dei militari alla fidanzata), rilevante semmai ai fini della ricostruzione del movente, non fossero idonee, in ragione del contesto funzionale ormai instauratosi, ad esplicare alcuna rilevanza sull'oggettività della minaccia e della relativa finalizzazione, dal momento che scopo della previsione di cui all'art. 337 cod. pen. è tutelare il libero esercizio della funzione e non la persona del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio. La Corte d'appello, pertanto, dopo avere asseverato in fatto la ricostruzione del primo giudice, ha correttamente applicato il principio di diritto richiamato nella sentenza di annullamento, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quello previsto all'art. 336 dello stesso codice, la condotta di chi usi violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di compiere un atto del proprio ufficio mentre questi lo sta compiendo e non prima che inizi la sua esecuzione (Sez. 6, n. 37749 del 21/09/2010, Battista, Rv. 248596 - 01; Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Charraki, Rv. 274509 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (causa di non punibilità per reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale) non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non è questione di "mero diritto", bensì presuppone accertamenti di fatto che andavano tempestivamente richiesti ed espletati in sede di merito, dinanzi alla Corte d'appello (Sez. 6, n. 3313 del 03/11/1989, dep. 1990, Rocchicioli, Rv. 183600 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940& - 01). 3. In tali termini, il ricorso va dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello ed intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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