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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15848/2026

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Imprese il 10 marzo 2022-;-intimata-Numero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026NONCHE’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] cancellata dal Registro delle Imprese il10 marzo 2022;-intimato-per la cassazione della sentenza n. 8236/04/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata in data 4 novembre2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.

In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) in data 5 settembre 2016 veniva notificata a [OSCURATO:SOCIETA], esercentea seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bisdel DPR n. 633/1972 del M.U. 2013, per il 2012, con la quale erano state iscrittea ruolo Iva e Irap, dichiarate dalla stessa società e non versate nonché il creditodi imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate, ex art. 1, commi 271 esegg. della legge n. 296/2006, avendo la società esposto nel Quadro RU del M.U.2013, il credito residuo netto, senza tenere conto delle compensazioni giàeffettuate, oltre interessi e sanzioni; 2) avverso la suddetta cartella, la societàcontribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Siracusa eccependo, con riguardo all’iscrizione a ruolo del creditodi imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate, ex art. 1, commi 271 esegg. della legge n. 296/2006 la duplicazione di imposta, avendo l’Agenzia delleentrate già emesso, al riguardo, l’atto di recupero n.

TY7CR3D00038/2015 cheera stato annullato con sentenza n. 4168/02/2015 della CTP di Siracusa; avevainvece prestato acquiescenza all’iscrizione a ruolo dell’Iva e dell’Irap dichiarateNumero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026ma non versate; 3) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate contestando laeccepita doppia imposizione atteso che, mentre con l’atto di recupero n.TY7CR3D00038/2015 era stato recuperato il credito, ritenendolo non spettante,per non essere stati gli investimenti effettuati, con la impugnata cartella eranostate recuperate le compensazioni già effettuate dalla società e non indicate nelquadro RU del MU 2013; 4) la CTP di Siracusa, con sentenza n. 826/05/2017,aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella limitatamente alrecupero del credito d’imposta e respingendolo per il resto; 5) avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi allaCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,deducendo l’error in procedendo, in considerazione della diversità deipresupposti giuridici dell’atto di recupero n.

TY7CR3D00038/2015 del creditod’imposta e della impugnata cartella per cui l’annullamento, peraltro non passatoin giudicato, dell’atto di recupero n.

TY7CR3D00038/2015, non potevacomportare automaticamente la caducazione della cartella; 6) la società avevacontrodedotto chiedendo la conferma della decisione di primo grado; 7) conordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva dichiarato interrotto il processo attesal’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data10.3.2022; 8) in data 4.12.2023, l’Ufficio aveva depositato istanza di trattazioneprevia notifica al socio unico [OSCURATO:PERSONA] che era rimasto contumace; 9) conordinanza interlocutoria n. 1925/04/2024, resa all’udienza del 20 maggio 2024,depositata il 27 maggio 2014, la Corte - premessa la stretta correlazione tra ilgiudizio in oggetto e quello avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto di recuperon.

TY7CR3D00038/2015, annullato con sentenza n. 4168/02/2015 della CTP diSiracusa confermata in grado di appello con sentenza n. 7540/04/2024 dellaCGT di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, avverso la quale erastato proposto ricorso per cassazione - aveva rinviato la causa all’udienza del 7ottobre 2024, onerando l’Agenzia “di documentare le sorti del ricorso percassazione avverso la sentenza n. 7540/04/2021”; 8) con sentenza n.8236/04/2024, la Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, sezione staccata diSiracusa- atteso che l’Agenzia, pur avendo avuto regolare comunicazioneNumero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva proceduto ad effettuare l’accertamentoche le era stato demandato - aveva dichiarato estinto il giudizio per inattivitàdelle parti.2.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttorepro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo.3.Rimangono intimati [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore (cancellata dal Registro delle Imprese il 10 marzo 2022)e [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico della detta società.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 546/92 per avere laCGT di II grado dichiarato l’estinzione del giudizio per inattività delle parti nonavendo l’Ufficio ottemperato alla ordinanza collegiale interlocutoria n.1925/04/2025, depositata il 27 maggio 2024, con la quale quest’ultimo era statoonerato di documentare le sorti del ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 7540/04/2021 (di conferma della sentenza di primo grado n. 4168/02/2015di annullamento dell’atto di recupero n.

TY7CR3D00038/2015); ciò sebbene l’art.45, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 comportasse l’estinzione del processo perinattività delle parti soltanto al verificarsi di determinate ipotesi, tassativamenteindicate (ovvero nel caso in cui le parti alle quali spettava di proseguire,riassumere o integrare il giudizio non vi avessero provveduto nel termineperentorio previsto ex lege o dal giudice che dalla legge fosse stato autorizzatoa fissarlo), senza che potesse conseguire ad una generica inattività delle parti.2.Il motivo è fondato.2.1.Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il processo siestingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere ointegrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentoriostabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.Numero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/20262.2.Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, stabilisce, al terzo comma, che"l'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solonel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti".

Ladisposizione ne consente la pronuncia "ex officio", nel caso in cui non venganorispettati i termini perentori entro i quali il giudizio deve esser proseguito,integrato o riassunto.

Il d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, sancisce, in generale,l'operatività nel processo tributario delle disposizioni del codice di proceduracivile, "per quanto non disposto" dalla legge speciale e compatibile con la stessa;analoga disposizione si rinviene, per il procedimento d'appello, nell’art. 61(Cass., sez. 5, n. 769 del 2024).2.3.È allora opportuno rammentare che, per consolidato insegnamentonomofilattico, la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti,costituendo la reazione dell’ordinamento al protrarsi del comportamento inertedelle parti e mirando ad attuare il principio della ragionevole durata del processodi cui all’art. 111, comma 2, Cost., può seguire solo al verificarsi di una delleipotesi tassativamente contemplate dall’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del1992 (cfr. Cass. n. 5727/2021, Cass. n. 16908/2020, Cass. n. 16830/2020,Cass. n. 21128/2011; Cass. sez. 5, n. 15947 del 2025).2.4.La disposizione stabilisce che il processo si estingue quando la suaprosecuzione è legata ad un atto da compiere a cura delle parti entro un termineperentorio e queste rimangano inerti.

L'estinzione non è, dunque, dovuta ad unagenerica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell'omissione di determinatiadempimenti specificamente indicati dalla legge, i quali formano un gruppo diipotesi omissive di natura tassativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5727 del 2021).2.5.Orbene, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'estinzione delprocesso ex art. 45 d.lgs. n. 546/1992 per non avere l’Agenzia delle entrate“provveduto ad effettuare l’accertamento che le era stato demandato” conl’ordinanza interlocutoria n. 1925/04/2024 (ovvero “di documentare le sorti delricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7540/04/2021”) laddove – indisparte la considerazione che, come chiarito da questa Corte, l'autoritàNumero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’eventuale giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti,ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazionedi giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem" (Cass. n.16589 del 2021; Cass. n. 30838 del 2018; Cass. n. 5360 del 2009;Sez.

L, Ord. n. 571 del 2022) – nella specie, trattavasi di generica inerzia, e nongià dell’omissione dei determinati adempimenti tassativamente indicati dall’art.45, comma 1, del d.lgs. n. 546/92.3.Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvioanche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Imprese il 10 marzo 2022-;-intimata-Numero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026NONCHE’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] cancellata dal Registro delle Imprese il10 marzo 2022;-intimato-per la cassazione della sentenza n. 8236/04/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata in data 4 novembre2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) in data 5 settembre 2016 veniva notificata a [OSCURATO:SOCIETA], esercentea seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bisdel DPR n. 633/1972 del M.U. 2013, per il 2012, con la quale erano state iscrittea ruolo Iva e Irap, dichiarate dalla stessa società e non versate nonché il creditodi imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate, ex art. 1, commi 271 esegg. della legge n. 296/2006, avendo la società esposto nel Quadro RU del M.U.2013, il credito residuo netto, senza tenere conto delle compensazioni giàeffettuate, oltre interessi e sanzioni; 2) avverso la suddetta cartella, la societàcontribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Siracusa eccependo, con riguardo all’iscrizione a ruolo del creditodi imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate, ex art. 1, commi 271 esegg. della legge n. 296/2006 la duplicazione di imposta, avendo l’Agenzia delleentrate già emesso, al riguardo, l’atto di recupero n. TY7CR3D00038/2015 cheera stato annullato con sentenza n. 4168/02/2015 della CTP di Siracusa; avevainvece prestato acquiescenza all’iscrizione a ruolo dell’Iva e dell’Irap dichiarateNumero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026ma non versate; 3) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate contestando laeccepita doppia imposizione atteso che, mentre con l’atto di recupero n.TY7CR3D00038/2015 era stato recuperato il credito, ritenendolo non spettante,per non essere stati gli investimenti effettuati, con la impugnata cartella eranostate recuperate le compensazioni già effettuate dalla società e non indicate nelquadro RU del MU 2013; 4) la CTP di Siracusa, con sentenza n. 826/05/2017,aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella limitatamente alrecupero del credito d’imposta e respingendolo per il resto; 5) avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello dinanzi allaCorte di Giustizia di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,deducendo l’error in procedendo, in considerazione della diversità deipresupposti giuridici dell’atto di recupero n. TY7CR3D00038/2015 del creditod’imposta e della impugnata cartella per cui l’annullamento, peraltro non passatoin giudicato, dell’atto di recupero n. TY7CR3D00038/2015, non potevacomportare automaticamente la caducazione della cartella; 6) la società avevacontrodedotto chiedendo la conferma della decisione di primo grado; 7) conordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva dichiarato interrotto il processo attesal’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data10.3.2022; 8) in data 4.12.2023, l’Ufficio aveva depositato istanza di trattazioneprevia notifica al socio unico [OSCURATO:PERSONA] che era rimasto contumace; 9) conordinanza interlocutoria n. 1925/04/2024, resa all’udienza del 20 maggio 2024,depositata il 27 maggio 2014, la Corte - premessa la stretta correlazione tra ilgiudizio in oggetto e quello avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto di recuperon. TY7CR3D00038/2015, annullato con sentenza n. 4168/02/2015 della CTP diSiracusa confermata in grado di appello con sentenza n. 7540/04/2024 dellaCGT di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, avverso la quale erastato proposto ricorso per cassazione - aveva rinviato la causa all’udienza del 7ottobre 2024, onerando l’Agenzia “di documentare le sorti del ricorso percassazione avverso la sentenza n. 7540/04/2021”; 8) con sentenza n.8236/04/2024, la Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, sezione staccata diSiracusa- atteso che l’Agenzia, pur avendo avuto regolare comunicazioneNumero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva proceduto ad effettuare l’accertamentoche le era stato demandato - aveva dichiarato estinto il giudizio per inattivitàdelle parti.2.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttorepro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo.3.Rimangono intimati [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore (cancellata dal Registro delle Imprese il 10 marzo 2022)e [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico della detta società.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 546/92 per avere laCGT di II grado dichiarato l’estinzione del giudizio per inattività delle parti nonavendo l’Ufficio ottemperato alla ordinanza collegiale interlocutoria n.1925/04/2025, depositata il 27 maggio 2024, con la quale quest’ultimo era statoonerato di documentare le sorti del ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 7540/04/2021 (di conferma della sentenza di primo grado n. 4168/02/2015di annullamento dell’atto di recupero n. TY7CR3D00038/2015); ciò sebbene l’art.45, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 comportasse l’estinzione del processo perinattività delle parti soltanto al verificarsi di determinate ipotesi, tassativamenteindicate (ovvero nel caso in cui le parti alle quali spettava di proseguire,riassumere o integrare il giudizio non vi avessero provveduto nel termineperentorio previsto ex lege o dal giudice che dalla legge fosse stato autorizzatoa fissarlo), senza che potesse conseguire ad una generica inattività delle parti.2.Il motivo è fondato.2.1.Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il processo siestingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere ointegrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentoriostabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.Numero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/20262.2.Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, stabilisce, al terzo comma, che"l'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solonel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti". Ladisposizione ne consente la pronuncia "ex officio", nel caso in cui non venganorispettati i termini perentori entro i quali il giudizio deve esser proseguito,integrato o riassunto. Il d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, sancisce, in generale,l'operatività nel processo tributario delle disposizioni del codice di proceduracivile, "per quanto non disposto" dalla legge speciale e compatibile con la stessa;analoga disposizione si rinviene, per il procedimento d'appello, nell’art. 61(Cass., sez. 5, n. 769 del 2024).2.3.È allora opportuno rammentare che, per consolidato insegnamentonomofilattico, la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti,costituendo la reazione dell’ordinamento al protrarsi del comportamento inertedelle parti e mirando ad attuare il principio della ragionevole durata del processodi cui all’art. 111, comma 2, Cost., può seguire solo al verificarsi di una delleipotesi tassativamente contemplate dall’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del1992 (cfr. Cass. n. 5727/2021, Cass. n. 16908/2020, Cass. n. 16830/2020,Cass. n. 21128/2011; Cass. sez. 5, n. 15947 del 2025).2.4.La disposizione stabilisce che il processo si estingue quando la suaprosecuzione è legata ad un atto da compiere a cura delle parti entro un termineperentorio e queste rimangano inerti. L'estinzione non è, dunque, dovuta ad unagenerica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell'omissione di determinatiadempimenti specificamente indicati dalla legge, i quali formano un gruppo diipotesi omissive di natura tassativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5727 del 2021).2.5.Orbene, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'estinzione delprocesso ex art. 45 d.lgs. n. 546/1992 per non avere l’Agenzia delle entrate“provveduto ad effettuare l’accertamento che le era stato demandato” conl’ordinanza interlocutoria n. 1925/04/2024 (ovvero “di documentare le sorti delricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7540/04/2021”) laddove – indisparte la considerazione che, come chiarito da questa Corte, l'autoritàNumero registro generale 8370/2025Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 15848/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’eventuale giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti,ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazionedi giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem" (Cass. n.16589 del 2021; Cass. n. 30838 del 2018; Cass. n. 5360 del 2009;Sez. L, Ord. n. 571 del 2022) – nella specie, trattavasi di generica inerzia, e nongià dell’omissione dei determinati adempimenti tassativamente indicati dall’art.45, comma 1, del d.lgs. n. 546/92.3.Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvioanche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente
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