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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33747/2026

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onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari-Sez.distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. commesso mediante la sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ritenuto comprovato che l'imputato abbia effettivamente fatto uso del cellulare sottratto alla persona offesa, successivamente al suo impossessamento, e sostanzialmente si duole che il giudizio di condanna si fonda su elementi non sufficienti - è inammi ssibile in quanto affidato a doglianze generiche e volte a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale.

Peraltro, la doglianza non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato, sul punto, l'irrilevanza della finalità per la quale l'autore del reato di furto abbia agito.

La doglianza, inoltre, non tiene conto dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di furto, il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico del reato - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906 - 01) • 2.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P. Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2026 Il Consigliere estensore Il dente drei a Occh 16iir 12) tAz__L/1-L,Ufg DM: 1-[OSCURATO:PERSONA]'n Ni 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari-Sez.distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. commesso mediante la sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ritenuto comprovato che l'imputato abbia effettivamente fatto uso del cellulare sottratto alla persona offesa, successivamente al suo impossessamento, e sostanzialmente si duole che il giudizio di condanna si fonda su elementi non sufficienti - è inammi ssibile in quanto affidato a doglianze generiche e volte a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale. Peraltro, la doglianza non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato, sul punto, l'irrilevanza della finalità per la quale l'autore del reato di furto abbia agito. La doglianza, inoltre, non tiene conto dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di furto, il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico del reato - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi ad una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906 - 01) • 2.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P. Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2026 Il Consigliere estensore Il dente drei a Occh 16iir 12) tAz__L/1-L,Ufg DM: 1-[OSCURATO:PERSONA]'n Ni 2
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