CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24810/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03LSFEY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e furto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha reso una motivazione congrua in ordine alla conferma anche delle pene inflitte, indicando gli elementi (cfr. par. 4.3. della pronuncia impugnata) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza confrontarsi effettivamente con tale iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso