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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26605/2023

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 99, quarto comma, 624, 625, primo comma, n. 7) cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'addebito dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede di cui all'art. 625, primo comma, n.7 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato), sono manifestamente infondati, sul presupposto, come emerge chiaramente dalla sentenza gravata, del carattere saltuario ed eventuale della custodia effettuata sulle merci in vendita; quanto alla mancanza della querela, rispetto alla quale, anche a fronte dell'inammissibilità del motivo proposto, emerge la modifica del regime di procedibilità del furto aggravato di cui al d.lgs. 150/2022, va ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'addebito della recidiva reiterata e l'esito del bilanciamento tra le opposte circostanze, oltre ad essere parimenti reiterativi di doglianze già respinte con motivazione congrua dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata si diffonde sulla vasta congerie di precedenti penali per delitto dell'odierno ricorrente, i quali testimoniano, anche in corrispondenza di un episodio di furto non particolarmente allarmante, l'insensibilità dell'odierno imputato al rimprovero sotteso alle plurime sanzioni penali irrogate; tale constatazione rende parimenti inammissibile la censura relativa all'esito del bilanciamento dal momento che, ferma la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., opera il divieto di subvalenza di quest'ultima rispetto alle attenuanti ex art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 99, quarto comma, 624, 625, primo comma, n. 7) cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'addebito dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede di cui all'art. 625, primo comma, n.7 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato), sono manifestamente infondati, sul presupposto, come emerge chiaramente dalla sentenza gravata, del carattere saltuario ed eventuale della custodia effettuata sulle merci in vendita; quanto alla mancanza della querela, rispetto alla quale, anche a fronte dell'inammissibilità del motivo proposto, emerge la modifica del regime di procedibilità del furto aggravato di cui al d.lgs. 150/2022, va ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'addebito della recidiva reiterata e l'esito del bilanciamento tra le opposte circostanze, oltre ad essere parimenti reiterativi di doglianze già respinte con motivazione congrua dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata si diffonde sulla vasta congerie di precedenti penali per delitto dell'odierno ricorrente, i quali testimoniano, anche in corrispondenza di un episodio di furto non particolarmente allarmante, l'insensibilità dell'odierno imputato al rimprovero sotteso alle plurime sanzioni penali irrogate; tale constatazione rende parimenti inammissibile la censura relativa all'esito del bilanciamento dal momento che, ferma la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., opera il divieto di subvalenza di quest'ultima rispetto alle attenuanti ex art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm
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