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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21189/2022

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e Rep.

C ( CC. 21/04/2022 ORDINANZA sul ricorso R.G. 30108-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA] 63 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via E. Mordini 14 - controricorrente - avverso la sentenza n. 811/2017 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, depositata in data 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 878/2015 il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace, per il pagamento del corrispettivo dell'appalto [per C 13.165,51], credito ceduto in corso di causa all'interventore SPLENDIANI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo del difetto della titolarità, in capo alla convenuta, del rapporto contrattuale e delle correlate obbligazioni di pagamento.

In particolare, il Tribunale - premesso che l'attrice, nell'atto introduttivo, aveva sostenuto che l'incarico relativo alla realizzazione delle opere le sarebbe stato conferito dall'arch.

Aquilio, con l'intervento e l'intermediazione dei sigg.ri Cinelli - rilevava che solo tardivamente [dopo la scadenza del primo termine di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.] aveva chiesto di provare il conferimento dell'incarico direttamente da parte dell'arch.

Aquilio, messa in contatto con la Splendiani dai sigg.ri Cinelli, senza tuttavia mai allegare che la Aquilio avrebbe concluso l'asserito contratto di appalto agendo quale legale rappresentante della società convenuta spendendone il nome.

Evidenziava, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. neppure poteva essere ritenuta titolare passiva dell'obbligazione di pagamento per il solo fatto di essere stata utilizzatrice dei locali interessati dai lavori.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Splendiani di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., insistendo nell'accoglimento della domanda, previa ammissione della prova per interpello sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiedendo il rigetto dell'appello.

Con sentenza n. 811/2017, depositata in data 11.5.2017, la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il gravame condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.

In particolare, la Corte territoriale concordava con la conclusione del Giudice di primo grado circa il difetto, in capo alla convenuta, della titolarità passiva del contratto di appalto, non avendo l'attrice tempestivamente allegato che l'arch.

Aquilio aveva agito spendendo la sua qualifica di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e risultando, peraltro, del tutto irrilevante che tale società avesse in uso i locali in cui erano stati eseguiti i lavori.

Né l'appellante aveva ragione di dolersi della mancata ammissione della prova per interpello, volta a provare la conclusione del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo legale rappresentante arch.

Aquilio, trattandosi, come affermato in prime cure, di una circostanza integrante una tardiva, come tale inammissibile, modificazione dei fatti costitutivi della domanda.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Splendiani di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in base a tre motivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Nullità della sentenza di primo e di secondo grado per violazione dell'art.112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), poiché la controparte avrebbe dovuto provare la nullità della citazione e richiedere la riammissione in termini anche in appello e avrebbe dovuto formulare un'eccezione tale da integrare l'oggetto del procedimento; non comprendendosi quale giustificazione potesse trovare la Corte d'Appello rispetto a una mancanza di legittimazione, non eccepita dalla controparte che ne beneficerebbe. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Nullità della sentenza di primo e di secondo grado per violazione dell'art.183, comma 6 c.p.c. e per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art.24 Cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.)».

La circostanza che l'incarico fu commissionato dall'arch.

Aquilio nell'interesse e per conto della società dalla stessa rappresentata era stata "allegata" fin dall'atto di citazione (paragrafi 4 e 6).

Non sarebbe stata corretta la valutazione compiuta dal Giudice con l'ordinanza che ha negato la necessità di esperimento dell'interrogatorio formale della convenuta, comportando la nullità di entrambe le sentenze di merito, per violazione dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto vengono valutati come fatti modificativi della domanda l'introduzione di circostanze che sono meramente esplicative di circostanze già articolate in atto di citazione.

Laddove la nullità delle sentenze di merito era da ravvisare, per i medesimi motivi, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto di non avvalersi dei mezzi di prova richiesti dall'attrice riconosciuti dall'art. 24 Cost.

1.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l'«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)», onde verificare che l'arch.

Aquilio aveva commissionato i lavori alla [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ovvero in nome e per conto proprio; bastando ammettere l'interrogatorio formale della legale rappresentante della convenuta per sanare tale vizio.

2. - [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno valutare preliminarmente il secondo motivo di ricorso.

2.1. - Il motivo è fondato.

2.2. - Non risulta corretta la valutazione compiuta dal Tribunale prima e dalla Corte distrettuale poi, che avevano negato la necessità di esperimento dell'interrogatorio formale della convenuta, comportando la nullità di entrambe le sentenze di merito, per violazione dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., avendo valutato come fatti modificativi della domanda l'introduzione di circostanze meramente esplicative di circostanze già articolate nell'atto di citazione [come accertato anche da questo Collegio nell'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito: Cass. n. 3612 del 2022].

Invero, costituisce principio consolidato che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. n. 3765 del 2021; conf.

Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).

Ciò è quanto verificatosi nel presente giudizio, là dove sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno rigettato la domanda nel merito esclusivamente sulla base della erronea decisione in merito all'inammissibilità della prova storica richiesta [interpello] per ragioni squisitamente processuali [come rilevato anche da questo giudice di legittimità nell'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito: Cass. n. 3612 del 2022].

3. - In conclusione, va accolto il secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e del terzo.

Cassa in relazione ai motivi accolti, e rinvia (attrai et Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. C ( CC. 21/04/2022 ORDINANZA sul ricorso R.G. 30108-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via [OSCURATO:PERSONA] 63 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Via E. Mordini 14 - controricorrente - avverso la sentenza n. 811/2017 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, depositata in data 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 878/2015 il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace, per il pagamento del corrispettivo dell'appalto [per C 13.165,51], credito ceduto in corso di causa all'interventore SPLENDIANI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo del difetto della titolarità, in capo alla convenuta, del rapporto contrattuale e delle correlate obbligazioni di pagamento. In particolare, il Tribunale - premesso che l'attrice, nell'atto introduttivo, aveva sostenuto che l'incarico relativo alla realizzazione delle opere le sarebbe stato conferito dall'arch. Aquilio, con l'intervento e l'intermediazione dei sigg.ri Cinelli - rilevava che solo tardivamente [dopo la scadenza del primo termine di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.] aveva chiesto di provare il conferimento dell'incarico direttamente da parte dell'arch. Aquilio, messa in contatto con la Splendiani dai sigg.ri Cinelli, senza tuttavia mai allegare che la Aquilio avrebbe concluso l'asserito contratto di appalto agendo quale legale rappresentante della società convenuta spendendone il nome. Evidenziava, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. neppure poteva essere ritenuta titolare passiva dell'obbligazione di pagamento per il solo fatto di essere stata utilizzatrice dei locali interessati dai lavori. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Splendiani di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., insistendo nell'accoglimento della domanda, previa ammissione della prova per interpello sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiedendo il rigetto dell'appello. Con sentenza n. 811/2017, depositata in data 11.5.2017, la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il gravame condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali. In particolare, la Corte territoriale concordava con la conclusione del Giudice di primo grado circa il difetto, in capo alla convenuta, della titolarità passiva del contratto di appalto, non avendo l'attrice tempestivamente allegato che l'arch. Aquilio aveva agito spendendo la sua qualifica di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., e risultando, peraltro, del tutto irrilevante che tale società avesse in uso i locali in cui erano stati eseguiti i lavori. Né l'appellante aveva ragione di dolersi della mancata ammissione della prova per interpello, volta a provare la conclusione del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo legale rappresentante arch. Aquilio, trattandosi, come affermato in prime cure, di una circostanza integrante una tardiva, come tale inammissibile, modificazione dei fatti costitutivi della domanda. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Splendiani di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in base a tre motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Nullità della sentenza di primo e di secondo grado per violazione dell'art.112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), poiché la controparte avrebbe dovuto provare la nullità della citazione e richiedere la riammissione in termini anche in appello e avrebbe dovuto formulare un'eccezione tale da integrare l'oggetto del procedimento; non comprendendosi quale giustificazione potesse trovare la Corte d'Appello rispetto a una mancanza di legittimazione, non eccepita dalla controparte che ne beneficerebbe. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Nullità della sentenza di primo e di secondo grado per violazione dell'art.183, comma 6 c.p.c. e per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art.24 Cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.)». La circostanza che l'incarico fu commissionato dall'arch. Aquilio nell'interesse e per conto della società dalla stessa rappresentata era stata "allegata" fin dall'atto di citazione (paragrafi 4 e 6). Non sarebbe stata corretta la valutazione compiuta dal Giudice con l'ordinanza che ha negato la necessità di esperimento dell'interrogatorio formale della convenuta, comportando la nullità di entrambe le sentenze di merito, per violazione dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto vengono valutati come fatti modificativi della domanda l'introduzione di circostanze che sono meramente esplicative di circostanze già articolate in atto di citazione. Laddove la nullità delle sentenze di merito era da ravvisare, per i medesimi motivi, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto di non avvalersi dei mezzi di prova richiesti dall'attrice riconosciuti dall'art. 24 Cost. 1.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l'«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)», onde verificare che l'arch. Aquilio aveva commissionato i lavori alla [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ovvero in nome e per conto proprio; bastando ammettere l'interrogatorio formale della legale rappresentante della convenuta per sanare tale vizio. 2. - [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno valutare preliminarmente il secondo motivo di ricorso. 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - Non risulta corretta la valutazione compiuta dal Tribunale prima e dalla Corte distrettuale poi, che avevano negato la necessità di esperimento dell'interrogatorio formale della convenuta, comportando la nullità di entrambe le sentenze di merito, per violazione dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., avendo valutato come fatti modificativi della domanda l'introduzione di circostanze meramente esplicative di circostanze già articolate nell'atto di citazione [come accertato anche da questo Collegio nell'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito: Cass. n. 3612 del 2022]. Invero, costituisce principio consolidato che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. n. 3765 del 2021; conf. Cass., sez. un., n. 2951 del 2016). Ciò è quanto verificatosi nel presente giudizio, là dove sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno rigettato la domanda nel merito esclusivamente sulla base della erronea decisione in merito all'inammissibilità della prova storica richiesta [interpello] per ragioni squisitamente processuali [come rilevato anche da questo giudice di legittimità nell'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito: Cass. n. 3612 del 2022]. 3. - In conclusione, va accolto il secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e del terzo. Cassa in relazione ai motivi accolti, e rinvia (attrai et Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
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