CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 8.2.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 2 comma d.l. 463/1983 conv. con modif. con L. n. 638/1983 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale dipendente per i mesi da giugno 2007 ad agosto 2010, ha ritenuto estinti per prescrizione gli omessi versamenti ad eccezione di quello relativo alla mensilità di agosto 2010 rideterminando la pena in due mesi di reclusione ed C 200,00 di multa 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione all'erronea applicazione della legge penale, in primo luogo che per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione dei versamenti relativi alle mensilità dell'anno 2010 antecedenti al mese di agosto non si fosse considerato che l'importo relativo alla suddetta mensilità non superasse la soglia di punibilità pari a 10.000 euro annui, in ragione dell'applicabilità del principio del favor rei; in subordine contesta la mancata pronuncia sulla concedibilità dei benefici di legge, ovverosia la sospensione della pena e la non menzione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze. Quanto alla censura principale, vale il principio reiteratamente affermato da questa Corte in tema di successione di leggi penali, secondo il quale, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa (Sez. 7, ordinanza n. 6545 del 04/11/2016 - dep. 10/02/2017, Rv. 269059). Poiché le modifiche apportate dal d. Igs. 8/2016 all'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, nell'introdurre la soglia di non punibilità di 10.000 euro annui in relazione agli importi non pagati a titolo di ritenute previdenziali, hanno inciso sulla stessa natura della figura criminosa, che da omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, di talchè ad ogni mensilità per la quale si verificava l'omissione del versamento dei contributi corrispondeva un singolo reato, è diventato un reato unitario a consumazione prolungata il cui momento consumativo va individuato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato l'importo di 10.000 euro, ad integrare il quale concorrono tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese quelle estinte per prescrizione, coincidendo la definitiva cessazione della condotta con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, si poneva nel caso di 2 d specie la necessità di individuare la norma più favorevole in concreto tra vecchia e nuova disciplina, tenendo conto delle differenze in precedenza specificate. Avendo la Corte distrettuale ritenuto più favorevole la legge previgente, in forza della quale ad ogni singolo omesso versamento mensile deve applicarsi il relativo termine di prescrizione decorrente dal giorno 16 del mese successivo a quello relativo alla mensilità inevasa, coerentemente ha dichiarato la prescrizione di tutte le mensilità in contestazione antecedenti all'agosto 2010 e confermato la penale responsabilità dell'imputato per la sola mensilità di agosto 2010, per la quale i termini di prescrizione non risultavano ancora maturati, quantunque il suo importo, isolatamente considerato, fosse inferiore alla soglia di punibilità introdotta dalla nuova normativa, soglia superata invece considerando le antecedenti mensilità di quello stesso anno. Del resto, la soluzione adottata risulta conforme alla corrente interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in caso di mancato superamento della soglia di punibilità, va applicata la nuova previsione normativa in base all'art. 2, comma 4, cod. pen., mentre, se la soglia è superata, l'individuazione delle disposizioni più favorevoli impone il confronto tra vecchia e nuova disciplina, con particolare riferimento al momento consumativo, determinante al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 37232 del 11/05/2016 - deo. 08/09/2016, Lanzoni, Rv. 268308; Sez. 3, Sentenza n. 649 del 20/10/2016 - dep. 09/01/2017, Messina, Rv. 268813). 2. Quanto al secondo profilo di doglianza, occorre rilevare che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 - dep. 08/07/2019, Calcinoni, Rv. 276596 in una fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno). Invero, sulla scorta del principio generale affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.22533/2018 deve ribadirsi che «la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» e non, come in altre ipotesi, imposte dal rilievo ordinamentale e inderogabile delle norme da osservare (Sez. U. n. 22533 del 25/10/2018, dep. il 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376), di talchè il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non configura sotto alcun profilo un'omissione censurabile. Pertanto, l'omessa richiesta dei benefici di legge, facoltà questa esercitabile dalla difesa fino alla precisazione delle conclusioni, non consente di ritenere la sentenza impugnata passibile di alcuna censura. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cass