CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 35858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19965/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 137/2021depositata in data 27.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 19965/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l ’Emilia - Romagna accolse l’ appell o di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenz a n. 504 /201 5 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] , che – previa riunione - aveva rigettato i tre ricorsi da lui propost i per l’annullamento di altrettanti avvisidi accertamento notificatigli, contenenti rilievi ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2010-2012; nel riformare la prima decisione, il giudice d’appello ritenne fondata l’eccezione del contribuente circa il difetto di potere di firma del funzionario che aveva firmato detti avvisi, nulli ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, perché dagli stessi non si evinceva se il firmatario, qualificato come “capo area”, appartenesse o meno alla carriera direttiva, ed inoltre perché l’Agenzia non aveva prodotto in giudizio la delega; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; consideratoche: 1.1 – c o n l’unico motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: evidenzia la ricorrente che il potere di firma in capo al funzionarioin questione risultava dalla delega prodotta con la memoria nel corso del giudizio di primo grado, in data 1.10.2015e che tale fatto non è stato preso in esame dal giudice d’appello; 1.2 –il ricorso è inammissibile; invero, la ricorrente sostiene di aver prodotto in atti la delega in favore del funzionario firmatario degli avvisi impugnati sin dal 1.10.2015, nel giudizio di primo grado, ma l’allegazione si scontra con lo speculare contrario accertamento eseguito, sul punto, dalla C.T.R., che ha testualmente affermato, quanto agli N. 19965/21 R.G. elementi di prova a supporto o giustificazione dei poteri di firma stessi, che “nulla risulta a tal fine esibito dall’Ufficio”; ne discende, quindi, che l’Agenzia avrebbe dovuto censurare il preteso vizio col mezzo della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., il profilo in rilievo attenendo, con ogni evidenza, all’errore revocatorio, nella sostanza essendosi denunciata una mera “svista” in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, non accortosi della detta produzione documentale; 2.1 – i n definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, l’intimato non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.228/2012 (v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile