Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47571/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo '11.03.2021, appellata da BONFIGLIO Giuseppe, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73 D. Lgs n. 159/2011 e condannato alla pena di mesi sei di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge BONFIGLIO Giuseppe deducendo a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D. Lgs n. 159/2011; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131bis cod. pen.; C) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62b1s cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo '11.03.2021, appellata da BONFIGLIO Giuseppe, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73 D. Lgs n. 159/2011 e condannato alla pena di mesi sei di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge BONFIGLIO Giuseppe deducendo a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D. Lgs n. 159/2011; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131bis cod. pen.; C) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62b1s cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris