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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 15672/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: /7 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale ed avente ad oggetto un mini escavatore cingolato Hitachi di proprietà esclusiva dell'indagato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di norma processuale, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inefficace la rinuncia al gravame in quanto avanzata da difensore privo di procura speciale, in quanto la procura speciale era stata trasmessa al Procuratore della Repubblica in data 03.09.2021.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Lo stesso ricorrente dà atto, in ricorso, che la procura speciale non era stata depositata dinanzi al Tribunale unitamente all'atto di rinuncia all'istanza di riesame e, quindi, è del tutto destituita di fondamento la doglianza che censura la valutazione di inefficacia dell'atto di rinuncia al gravame, basata proprio sul rilevato difetto di procura speciale da parte del difensore; il ricorrente, inoltre, non prospetta un concreto interesse ad impugnare, e cioè, l'ottenimento di un risultato più favorevole al proponente, che non si può riscontrare quando si risolva in una mera pretesa, teorica ed astratta, all'esattezza della decisione o, comunque, sia tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (Sez.

U, n.10372 del 27/09/1995, Rv.202269; Sez.1,n.9531 del 22/03/1999, Rv.215126; Sez.5, n.27917 del 06/05/2009, Rv.244207; Sez.3, n.23485 del 07/03/2014, Rv.260082).

3. Il ricorso è anche generico perché non si confronta con la ratio deddendi dell'ordinanza impugnata, fondata sulla carenza di interesse al riesame, in considerazione della circostanza che il sequestro d'urgenza era stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari solo con riferimento all'area adibita a discarica e non anche all'escavatore di proprietà dell'indagato.5.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: /7 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale ed avente ad oggetto un mini escavatore cingolato Hitachi di proprietà esclusiva dell'indagato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di norma processuale, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inefficace la rinuncia al gravame in quanto avanzata da difensore privo di procura speciale, in quanto la procura speciale era stata trasmessa al Procuratore della Repubblica in data 03.09.2021. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Lo stesso ricorrente dà atto, in ricorso, che la procura speciale non era stata depositata dinanzi al Tribunale unitamente all'atto di rinuncia all'istanza di riesame e, quindi, è del tutto destituita di fondamento la doglianza che censura la valutazione di inefficacia dell'atto di rinuncia al gravame, basata proprio sul rilevato difetto di procura speciale da parte del difensore; il ricorrente, inoltre, non prospetta un concreto interesse ad impugnare, e cioè, l'ottenimento di un risultato più favorevole al proponente, che non si può riscontrare quando si risolva in una mera pretesa, teorica ed astratta, all'esattezza della decisione o, comunque, sia tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (Sez. U, n.10372 del 27/09/1995, Rv.202269; Sez.1,n.9531 del 22/03/1999, Rv.215126; Sez.5, n.27917 del 06/05/2009, Rv.244207; Sez.3, n.23485 del 07/03/2014, Rv.260082). 3. Il ricorso è anche generico perché non si confronta con la ratio deddendi dell'ordinanza impugnata, fondata sulla carenza di interesse al riesame, in considerazione della circostanza che il sequestro d'urgenza era stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari solo con riferimento all'area adibita a discarica e non anche all'escavatore di proprietà dell'indagato.5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere esten ore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris